Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53066 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53066 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORRACCI VITO nato il 30/07/1971 a BARI

avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata,
in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del giudice di primo
grado, condannava Borracci Vito alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione

(in precedenza la pena inflitta dalla Corte di appello, nella sentenza
annullata, era di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa).
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, con
unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in quanto il giudice di
appello, nel rideterminare la pena doveva partire dal minimo edittale, in
quanto i fatti sono da considerare lievi.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
generico e manifestamente infondato.
In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che
procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina
più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento
sanzionatorio originariamente previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
per le cosiddette “droghe leggere”, deve tenere conto dei parametri di cui
all’art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il
solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore
espresso dal precedente giudice. (In motivazione la Corte di cassazione
ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un
criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima
della declaratoria di incostituzionalità). (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 dep. 22/02/2016, L’Astorina, Rv. 26610501).
Nel nostro caso la Corte di appello con motivazione adeguata
immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità rileva che «in
considerazione della oggettiva gravità del fatto per essere stato,
l’imputato, trovato in possesso non solo della droga sia pure di modesta

ed C 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, 5 comma, T. U. stup.

entità, il chè ha giustificato il riconoscimento del quinto comma dell’art.
73, d. P.R. 309/1990, ma anche di ben due bilancini di precisione, e per
avere, lo stesso, utilizzato entrambe le autovetture in suo possesso …».
Il ricorso si limita genericamente a contestare il trattamento
sanzionatorio e l’assenza di motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2091

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Al CAV4LLO,
– LeteC

favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle

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