Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53064 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53064 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
MOLTENI MARIA nato il 18/04/1930 a PALERMO

avverso la sentenza del 16/11/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Palermo con sentenza in epigrafe indicata
dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Molteni Maria in
ordine ai reati ascrittile (contravvenzioni edilizie e sismiche) perché

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Palermo ha presentato ricorso per Cassazione, con unico
motivo di ricorso: andava ordinata la demolizione delle opere abusive
nonostante la dichiarata prescrizione delle contravvenzioni, trattandosi di
sanzione amministrativa accessoria.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del
motivo.
L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone
comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa
equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della
commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta
prescrizione del reato. (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep.
23/12/2015, Franchi, Rv. 265616).
Il Procuratore Generale confonde l’imprescrittibilità dell’ordine di
demolizione legittimamente irrogato, nella sentenza di condanna, con la
prescrizione del reato, che non consente un ordine di demolizione; poiché
la demolizione presuppone una sentenza di condanna: «In materia di
reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di
carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art.
173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art.
28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie
con finalità punitiv» (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep.
09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).

estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P. G.

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Aldo CVALLO

ReAk ((AL

Così deciso il 27/10/2017

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