Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53060 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53060 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUORDILEONE ARCANGELO nato il 07/01/1951 a ALCAMO

avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Ancona con sentenza in epigrafe indicata
in parziale riforma della la decisione di primo grado dichiarava di non
doversi procedere nei confronti di Cuordileone Arcangelo in relazione alla

prescrizione, concesse le generiche confermava la pena di mesi 8 di
reclusione per le residue ipotesi di cui all’art. 5, d. Igs. 74/2000, anno
2007, dichiarazione IRPEF per un imponibile di C 617.493,94, con
un’imposta evasa di e 258.690,90.
2. Cuordileone Arcangelo ha presentato ricorso per Cassazione,
tramite difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge,
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in
relazione all’art. 5, d. Igs. 74/2000, mancanza del dolo; violazione di
legge e vizio di motivazione relativamente all’omessa applicazione
dell’art. 131 bis, cod. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, articolato in fatto ripetitivo dei motivi dell’appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da
vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo
ragionamento che ha portato all’esclusione della particolare tenuità del
fatto ed alla sussistenza del dolo di evasione: « Gli importi elevati di cui è
stata omessa la dichiarazione rendono evidente il fine evasivo che ha
sorretto la commissione delle condotte in contestazione e non consentono
di ritenere i fatti rapportabili al disposto dell’art. 131 bis cod. pen.».
Inoltre la sentenza impugnata, adeguatamente motiva anche sulla
necessità delle cure alla moglie del ricorrente (prospettate come
impossibilità di presentare la dichiarazione), evidenziando come egli si
avvalesse del commercialista.

omessa dichiarazione per l’anno 2006, perché il reato era estinto per

Il ricorso, del resto, sul punto è estremamente generico senza
motivi specifici di legittimità alla decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2013ir

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matt SOCCI

Aldo CAVALLO
Lett–

P.Q.M.

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