Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5306 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5306 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRULLI CATALDO N. IL 17/07/1971
avverso la sentenza n. 2198/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2009 il Tribunale di Trani – sezione distaccata
di Barletta, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Cirulli Cataldo colpevole
dei reati di cui agli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, 116, commi 1 e 13,
cod. strad., 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, commessi il 27 maggio
2008, e, riconosciuta la continuazione tra i reati e calcolata la riduzione per il rito,
l’ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi
quattro di reclusione, in accoglimento dell’appello della Procura Generale, che
aveva dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione dell’aumento
di pena dovuto per la contestata recidiva e per la continuazione, confermando nel
resto l’impugnata sentenza appellata anche dall’imputato.
3. Avverso detta sentenza Cirulli Cataldo ha proposto due ricorsi per
cassazione.
Con il primo ricorso, presentato per mezzo dell’avv. Giovanni Quarticelli, il
ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della
legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione
all’art. 133 cod. pen., per essere stata applicata una pena incongrua senza tenere
conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod.
pen.
Con il secondo ricorso presentato personalmente il ricorrente ha dedotto, a
fondamento della richiesta di annullamento della sentenza, l’omessa motivazione
in ordine all’aumento previsto per la contestata recidiva e all’omesso
riconoscimento delle attenuanti generiche anche solo con il criterio
dell’equivalenza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

( o ttamo
1. Il ricorso è manifestamente infondato._

aile aA, – )

2. La questione dell’applicazione della recidiva non ha formato oggetto di
specifico motivo di appello da parte dell’imputato, che non può pertanto
denunciare un vizio di motivazione sul punto della Corte d’appello, che,
esaminando l’appello della Procura Generale, ha invece valutato il

quantum

dell’aumento di pena dovuto per la recidiva specifica e reiterata, contestata e
ritenuta sussistente (pari a due terzi della pena stabilita per il reato di cui all’art. 9
2

2. La Corte d’appello di Bari con sentenza del 31 gennaio 2012, in riforma

legge n. 1423 del 1956, ritenuto più grave) e il quantum dell’aumento applicato
per la continuazione (pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave),
secondo la regola fissata dall’art. 81, comma 4, cod. pen.
3. Priva di alcuna fondatezza è la censura riferita alla determinazione della
pena, che applicata in misura corrispondente al minimo edittale, non può
giustificare apprezzamenti di incongruità da parte dell’imputato in rapporto ai
criteri direttivi per la sua determinazione.
4. Quanto alla censura che attiene al diniego delle attenuanti generiche, si

dell’imputato gravato da numerose condanne e per reati anche della stessa indole
e all’assenza di elementi di positivo apprezzamento, quali la giovane età e il
comportamento processuale, ha riguardato aspetti rientranti nel potere
discrezionale del giudice di merito, che è stato esercitato congruamente,
logicamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l’onere
motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente, anche in tema di
attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in
proc. Biancofiore, Rv.247959), oltre che in materia di determinazione della pena
(Sez. 2, n. 36425 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596),
l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.
La valutazione svolta si sottrae alle censure mosse, che, del tutto infondate
nella opposta violazione dei principi che attengono ai presupposti fissati dagli artt.
133 e 62-bis cod. pen., corrispondono a valutazioni alternative di merito, non
traducibili in censure di legittimità, laddove reclamano la rilettura in fatto degli
elementi attinenti ai contestati reati, all’atteggiamento soggettivo del suo autore e
al comportamento tenuto, già ragionevolmente esaminati e ritenuti sub valenti.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013
Il Consigliere estensorg

Il Pre dente

rileva che la valutazione svolta, riferita alla negativissima personalità

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