Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53058 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53058 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERNA GIUSEPPE nato il 26/02/1960 a TRENTA

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Catanzaro con sentenza in epigrafe
indicata confermava la decisione di primo grado che aveva condannato
Perna Giuseppe alla pena di mesi 3 di arresto ed C 10.000,00 di

materia sismica a lui ascritti ai capi A (art. 44, lettera B, d.P.R.
380/2001), B (art. 95, d.P.R. 380/2001) e C (art. 95 in relazione all’art.
94, d.P.R. 380/2001) dell’imputazione; fatti accertati il 18 luglio 2013.
2. Perna Giuseppe ha presentato ricorso per Cassazione, tramite
difensore, con distinti motivi di ricorso: mancanza di motivazione
relativamente alla posizione di committente delle opere abusive e
sull’elemento soggettivo del ricorrente.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, reitera i motivi di appello senza critiche specifiche
di legittimità alla decisione impugnata.
La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da
vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo
ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità per le
opere abusive in oggetto: «Ed invero dagli atti emerge in modo
inconfutabile come il Perna fosse rappresentante legale della Aceto group
s.r.l. società proprietaria dell’area interessata ai lavori abusivi, sicché la
rilevante consistenza dell’intervento edilizio e l’evidente interesse in capo
al predetto alla sua realizzazione risultano elementi idonei ad attribuirgli
la qualifica di committente (l’appellante ha, peraltro, prodotto la richiesta
di sanatoria avanzata dal Perna). Inoltre anche ammesso che il permesso
di costruire rilasciato dal Comune … si riferisca allo stesso complesso
residenziale oggetto di giudizio (la località di ubicazione sembra diversa9
il documento non consente di apprezzare che le opere in contestazione
fossero state assentite, sicché in capo al Perna è ravvisabile quantomeno
un profilo di responsabilità colposa».

ammenda, relativamente alle contravvenzioni in materia edilizia ed in

Il ricorso su questi aspetti è estremamente generico, limitandosi a
contestazioni di fatto, e proponendo dubbi soggettivi non collegati ad atti
del processo di merito (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999
del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola
dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice
pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che,

prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei
fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare
riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al
processo, e non meramente ipotetici o congetturali»).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/201F

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Aldo CAVALLO
tAki

deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda

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