Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53056 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 53056 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALDARIZZI LEONARDA nato il 03/10/1971 a PALAGIANO

avverso la sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/9/2016, il Tribunale di Taranto dichiarava Leonarda
Maldarizzi colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 113 comma 3, 137,
commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006 e la condannava alla pena di 2.000,00 euro
di ammenda; alla stessa, quale titolare di ditta individuale, era contestato di non
aver ottemperato alla disciplina regionale in materia di scarichi delle acque
meteoriche di dilavamento e di quelle di prima pioggia, come compiutamente

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, chiedendo l’annullamento della
pronuncia. Attesa la natura contravvenzionale della condotta contestata, la
stessa si sarebbe prescritta al più tardi nel 2012, decorrendo il

dies a quo

dall’inizio dell’attività commerciale svolta, avvenuto nel 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato, quindi inammissibile.
La condotta riconosciuta in capo alla Maldarizzi – e non contestata nel
presente ricorso – costituisce, invero, un tipico reato permanente, che perdura
fino a quando la comunicazione amministrativa omessa (di cui alla normativa
citata in sentenza) non venga effettuata; ne consegue che il dies a quo del
termine prescrizionale non può esser individuato – come invece dedotto nel
gravame – nell’anno di inizio dell’attività commerciale, sì che la fattispecie accertata il 21/6/2013 – non è certo ad oggi prescritta, né lo era al tempo della
sentenza impugnata.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017
Il Presidente

DEPOSITATA

indicato in rubrica.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA