Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53054 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53054 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISOLA TERESIO nato il 07/06/1963 a NOVARA

avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Torino con sentenza in epigrafe indicata
confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Isola
Teresio alla pena di mesi 10 di reclusione relativamente al reato di cui

commesso in data anteriore e prossima al 18 novembre 2011
2. Isola Teresio ha presentato ricorso per Cassazione, tramite
difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art. 132, 133 e 62
bis, cod. pen. (Il trattamento sanzionatorio risulta eccessivo e non
motivato, così come risulta non motivata la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche); violazione di legge, e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione relativamente all’applicazione della
recidiva, art. 99, cod. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità,rribadisce i motivi di appello senza critiche
specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La Corte di appello (e già la decisione di primo grado, in doppia
conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta
illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento relativamente
al trattamento sanzionatorio e all’omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, nonché all’applicazione della recidiva: «Ne
consegue che la condotta dell’imputato evidenzia un dolo di indubbia
intensità, che ben giustifica l’applicazione di una pena stabilita in misura
apprezzabilmente superiore al minimo edittale. Ugualmente corretta
appare la mancata esclusione della contestata recidiva … considerato che
l’imputato è gravato da plurimi precedenti, in parte connessi all’attività
d’impresa da lui svolta, e segnatamente da una condanna per omicidio
colposo ed altre per omesso versamento di ritenute previdenziali, lesioni
colpose e violazione delle normative a tutela del lavoro, ma anche per

all’art. 10, d. Igs. 74/2000, con la recidiva specifica ed infraquinquennale;

truffa. Complessivamente valutati tali precedenti dimostrano come
l’imputato non abbia remore a perseguire unicamente il proprio profitto,
trascurando ogni rispetto per leggi e regolamenti. E’ di tutta evidenza,
perciò, che la commissione del reato in esame costituisce una ulteriore e
più grave manifestazione di tale inclinazione antigiuridica. Per le stesse
ragioni merita conferma il diniego delle attenuanti generiche».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/201f

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

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favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle

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