Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5305 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5305 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DISTEFANO GIUSEPPE N. IL 06/05/1971
avverso la sentenza n. 2362/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8 febbraio 2012, ha
confermato la sentenza del 18 febbraio 2011 del Tribunale di Siracusa – sezione
distaccata di Avola, che aveva dichiarato Distefano Giuseppe colpevole del reato
di cui all’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, commesso in Pachino tra il 5
e il 6 gennaio 2008, e l’aveva condannato alla pena di un anno di arresto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, deducendo, con il primo, violazione di legge quanto alla valutazione della
prova, e, con il secondo, mancanza di motivazione in ordine al diniego delle
attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per la sua genericità.
La censura, limitata al mero rilievo dell’assoluta mancanza dell’elemento
soggettivo del reato, è stata, infatti, formulata senza alcuna correlazione con gli
elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella decisione impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma la sua frequentazione
del Sert per problemi, gravi e pregressi, di tossicodipendenza, è privo di alcuna
fondatezza poiché, mentre tale affermazione non è stata accompagnato
dall’allegazione di alcun dato probatorio, la Corte ha logicamente e
ragionevolmente rappresentato la non concedibilità delle chieste attenuanti per
un fatto apprezzato nella sua contestualizzazione alla sottoposizione
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dell’imputato a misura di prevenzione. Cle, /10.0(LUMAA

3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibil

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

2.

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

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