Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53049 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53049 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA ANTONIO nato il 29/10/1948 a NAPOLI

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/4/2017, la Corte di appello di Milano confermava la
pronuncia emessa 1’11/2/2014 dal Tribunale di Como, con la quale Antonio
Ferrara era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 8, d. 1gs. 10 marzo
2000, n. 74 (per aver emesso – quale titolare della ditta individuale “Argo” svariate centinaia di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte sui redditi ed IVA) e condannato alla pena di tre anni di

2.

Propone ricorso per cassazione il Ferrara, personalmente, chiedendo

l’annullamento della pronuncia per violazione dell’art. 25 Cost. in punto di
Giudice naturale, dallo stesso individuato nel Tribunale di Torino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte, infatti, che la doglianza è proposta in termini del tutto
confusi, generici ed astratti, e attraverso la stessa si afferma esclusivamente oltre che in modo apodittico – che «il mio giudice naturale è Torino»; questione
che, peraltro, non risulta sollevata in sede di appello, nella quale l’unica censura
concerneva il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

igliere estensore

Il Presidente

D E V 7.53 TATA

reclusione.

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