Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53040 del 16/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53040 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FATIH MOHAMMED nato il 21/08/1991 a ANFA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
-tette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2017 la Corte d’appello di Torino ha
accolto la richiesta di consegna formulata dall’Autorità giudiziaria
austriaca (Tribunale di Innsbruk) per la sottoposizione al procedimento
penale in corso presso lo Stato di emissione nei confronti di Fatih
Mohammed, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso il 5

austrica in materia di stupefacenti, commesse in Innsbruk tra il dicembre
2014 ed il marzo 2015.
La Corte d’appello, inoltre, ha rinviato l’esecuzione della consegna a
soddisfatta giustizia italiana, subordinandola al rispetto della duplice
condizione prevista dall’art. 24 della legge n. 69/2005, con la
sospensione della misura degli arresti domiciliari dalla stessa Corte
applicata con ordinanza del 16 settembre 2017.

2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il difensore, che ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione in
ordine alla responsabilità penale del prevenuto, rilevando altresì come il
provvedimento non sia stato tradotto in una lingua conosciuta al
ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente presentato in
data 19 ottobre 2017, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto
dall’art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, avuto riguardo alla
attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Torino in calce al
provvedimento impugnato, dalla quale risulta che l’avviso di deposito
della sentenza è stato notificato al difensore in data 4 ottobre 2017 e
all’interessato il 7 ottobre 2017, con la conseguenza che la stessa è
passata in giudicato il 18 ottobre 2017.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

i

settembre 2017 per violazioni dell’art. 28, commi 1 e 2, della legge

procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro
2000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli adempimenti indicati
nel dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in
favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Così deciso il 16 novembre 2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA