Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5304 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5304 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIRALONGO VINCENZO N. IL 12/01/1971
avverso la sentenza n. 2088/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2012 la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza del 29 settembre 2009 del Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola, che aveva dichiarato Tiralongo Vincenzo
responsabile del reato di cui all’art. 9 legge n. 1423 del 1956, accertato in Avola

2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per inadeguatezza e
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 9 legge n. 1423 del 1956, per non essere state
considerate circostanze decisive, per omessa verifica delle sue condizioni di
salute, per mancato vaglio della sussistenza dell’elemento soggettivo e per
evidente contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, dovendo il motivo considerarsi non specifico.
La censura, che esprime una critica generica di diffuso di merito e non una
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso, è, infatti, priva di
correlazione con gli elementi evidenziati e le ragioni argomentate della stessa,
impedendo di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per ogni sorta d’impugnazione dall’art. 581 cod. pen.
2. La inammissibilità del ricorso, che ha precluso la corretta instaurazione
dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n.
23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), osta al rilievo
dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla
sentenza di appello, tenuto conto della data del commesso reato (24 novembre
2006) e dei periodi di sospensione della prescrizione, intervenuti in primo grado
(dal 27 maggio 2008 al 4 novembre 2008 e dal 4 novembre 2008 al 10 febbraio
2009) e in appello (dal 22 novembre 2011 al 16 gennaio 2012).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore

2

il 24 novembre 2006, e l’aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.

della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013

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