Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53039 del 16/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53039 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALLISIO PIERLUIGI nato il 12/06/1962 a BARGE

avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo di
dichiarare inammisisbile il ricorso.

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Pierluigi Allisio propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Torino, ha disposto, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lett. r) della legge 69 del 2005, non farsi luogo alla consegna
dell’Allisio, cittadino italiano, che aveva chiesto che la pena inflittagli venisse
scontata in Italia.

esecutivo emesso dal Tribunale di Bucarest, in relazione alla sentenza
irrevocabile di condanna alla pena di anni otto di reclusione inflittagli dal
Tribunale di Bucarest – e confermata dalla sentenza di appello del 8 gennaio
2015 – per i reati di associazione a delinquere, formata da più individui italiani e
romeni, finalizzata alla commissione di frodi ai danni di istituti bancari con la
falsificazione di strumenti finanziari e documenti bancari, nonché tentata truffa
aggravata, tentato riciclaggio, falsi materiale in atti ufficiali e uso di atti falsi,
commessi dall’ottobre al dicembre 2011.

3. Con motivi di ricorso affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati
ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente denuncia oltre ai vizi
di motivazione: 3.1 violazione di legge, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. b)
della legge n. 69/2005 per la mancata verifica di compatibilità della pena inflitta
dall’autorità straniera rispetto a quella interna avuto riguardo alla natura degli
addebiti – reati tentati – ed all’arco temporale estremamente esiguo in cui gli
stessi sono stati commessi, sicché la pena inflitta presenta un contenuto afflittivo
incompatibile con la dignità della persona e, pertanto, abnorme; 3.2
inosservanza degli artt. 1, comma 3, 6, comma 1, lett. c) e comma 4 lett. b)
della legge 69/2005, in ordine alla effettiva eseguibilità della pena inflitta per
mancata indicazione, nel mandato di arresto europeo, del pre-sofferto cautelare;
3.3 inosservanza dell’art. 6, comma 1, lett. g) della legge 69/2005 per la
mancata indicazione degli ulteriori effetti penali della sentenza diversi dalla pena,
rilevanti agli effetti della comparazione con il sistema dei principi e garanzie del
diritto interno; 3.4 inosservanza dell’art. 7, comma 1, della legge 69/2005 sulla
sussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione ai contestati reati di
falso e uso di atto falso atteso che le fattispecie di cui agli artt. 485 e 489 cod.
pen. sono state abrogate per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto
legislativo n. 7/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.L’Allisio era stato chiesto in consegna in forza di mandato di arresto

1.11 ricorso è in parte fondato e la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio, nei limiti e con gli effetti di seguito illustrati.

2. E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso poiché, ai fini
della consegna e, comunque della eseguibilità della pena, non appare decisiva la
conoscenza della durata della custodia cautelare subita all’estero dall’odierno
ricorrente che andrà comunque accertata, anche in corso di esecuzione della

3.Sono, viceversa, fondati, sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate, il
primo, terzo e quarto motivo di ricorso.

4.La Corte di merito si è limitata, in termini meramente assertivi, a dare
atto che gli addebiti per cui è stata emessa la sentenza di condanna dell’Autorità
giudiziaria della Romania sono previsti come reato dalla legge italiana ma non si
è confrontata con le deduzioni difensive che investivano la qualificazione come
reato di talune delle condotte poste a fondamento della sentenza irrevocabile
posta a fondamento del mandato di arresto europeo né la Corte ha compiuto
alcuna verifica sulla compatibilità con l’ordinamento italiano della pena e del
complessivo trattamento punitivo inflitto al ricorrente con detta sentenza, ai fini
della eseguibilità della pena in Italia.

5.In realtà le riscontrate carenze motivazionali evidenziano che il giudice a

quo non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni recate dal d. Igs. n. 161
del 2010 e della regola secondo la quale, anche in presenza del consenso
espresso dalla persona richiesta in consegna ai fini dell’esecuzione in Italia della
pena e di conseguente rifiuto di consegna, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r)
legge n. 69/2005, è necessario il formale riconoscimento della sentenza su cui si
fonda il mandato di arresto europeo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 7
settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del
reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai
fini della loro esecuzione nell’Unione Europea), riconoscimento che impone non
solo la verifica del requisito della doppia incriminabilità, assolto, come accennato,
in termini apodittici, ma, soprattutto, la verifica della compatibilità con la
legislazione italiana della durata e natura della pena o della misura di sicurezza
applicate nello Stato di emissione, qualora anche il Paese richiedente abbia dato
attuazione alla predetta decisione quadro, situazione che giustappunto ricorre

sentenza, ai fini del computo della pena da eseguire.

con la Romania, Paese che ha chiesto in consegna l’Allisio e che ha recepito la
decisione quadro citata con la legge n. 300 del 2013, entrata in vigore il

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dicembre 2013 e, pertanto applicabile nei rapporti giurisdizionali tra i due Paesi.

6.Questa Corte, modificando un risalente

e parzialmente diverso

orientamento che dava per implicito il meccanismo del riconoscimento in
fattispecie analoga a quella in esame, ha già ripetutamente affermato il principio
secondo il quale la Corte d’appello che intende rifiutare la consegna ai sensi

nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese
dell’Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale
riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato di arresto europeo
secondo quanto previsto dal d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6,
n. 53 del 30/12/2014, Petrescu, Rv. 261803 e Sez. 6, n. 20527 del 14/05/2014,

Vatrà, Rv. 259785), principio al quale deve darsi seguito.

7.L’art. 24 del d.lgs. n. 161 del 2010, al fine di integrare la disciplina
prevista dal sistema di consegna in conseguenza del mandato di arresto
europeo, ha, infatti, espressamente esteso l’applicazione del meccanismo
procedurale del riconoscimento della sentenza penale straniera alle ipotesi
“affini” di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dalla legge
22 aprile 2005 n. 69 tra le quali quella prevista dall’art. 18, comma 1, lett. r),
che qui rileva, meccanismo che ricomprende la verifica della sussistenza delle
condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, dei criteri di
compatibilità della pena, della sussistenza di motivi di rifiuto, specificamente
indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di cui agli artt. 10, 11 e
13, il vaglio delle modalità di esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16 e
17) e le implicazioni riconnesse all’eventuale applicazione del principio di
specialità (art. 18).

8. Nella sentenza n. 20527 del 2014, innanzi richiamata, si è osservato che,
pure a fronte di forme alternative di riconoscimento ed esecuzione della sentenza
di condanna di uno Stato membro – quella, cioè derivante dalla richiesta di
consegna nell’ambito di una procedura legata alla emissione del mandato di
arresto europeo, disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 e quella di trasmissione
all’estero ovvero dall’estero, oggetto di previsione del d. Igs. 161 del 2010 – le
due procedure sono, in parte, regolate dalla medesima disciplina normativa con
la conseguenza ulteriore che, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo
161 del 2010, dovrà comunque farsi riferimento al regime normativo proprio

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dell’art. 18, comma primo, lett. r), I. n. 69 del 2005, disponendo l’esecuzione

della procedura di consegna regolata dalla legge n. 69/2005 (arg. ex art. 24,
comma 2, d. Igs, cit.).

8.Consegue da quanto fin qui illustrato che la Corte di appello, con riguardo
alla sussistenza del requisito della doppia punibilità e avuto riguardo alle
deduzioni difensive, dovrà verificare se i reati di falso materiale in atti ufficiali e
di uso di atti falsi corrispondano a fattispecie oggetto di incriminazione secondo il
sistema giuridico italiano e, con riferimento alle doglianze di eccessività ed

sentenza irrevocabile dello Stato della Romania, se si sia in presenza di qualità
delle sanzioni penali che violano i principi di cui all’art. 2 della legge n. 69 del 22
aprile 2005, procedendo, se del caso, agli adattamenti necessari in applicazione
dei principi fissati – in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che
irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea – dal d.
Igs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 5.

9.Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza
impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, affinché
proceda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, alle necessarie verifiche
riconnesse all’applicazione del quadro normativo innanzi descritto, uniformandosi
ai principii in questa Sede statuiti. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui
all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Torino. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 16 novembre 2017

abnormità che investono l’applicazione del trattamento punitivo contenuto nella

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