Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53038 del 15/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53038 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Balakhadze Berdia, nato a Tblisi (Georgia) il 24/04/1990

avverso la ordinanza del 03/10/2017 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Berdia Balakhadze, a mezzo del suo difensore, ricorre per l’annullamento
della ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha
convalidato il suo arresto in relazione al mandato di arresto europeo emesso
dalla autorità giudiziaria tedesca e gli ha applicato la misura della custodia
cautelare in carcere.
L’ordinanza impugnata dava atto che l’arrestato era ricercato per il concorso
nella commissione di gravi episodi di furto con scasso e motivava l’applicazione

Data Udienza: 15/11/2017

della misura cautelare carceraria con l’esigenza di salvaguardare la consegna,
non tutelabile con la misura domiciliare, oltre che per la gravità obiettiva dei fatti
ascritti, per la circostanza che il predetto era titolare di un permesso di soggiorno
scaduto.

2. Nel ricorso si deduce la violazione degli artt. 274, lett. b), cod. proc. pen.
e 9, commi 4, 5, 6 I. n. 69 del 2005 e vizio di motivazione, in ordine alla
valutazione del pericolo di fuga.

di fuga, avendo la Corte di appello espresso soltanto un generico richiamo alla
gravità dei fatti commessi e al permesso scaduto.
La Corte di appello non avrebbe altresì esaminato la produzione difensiva
attestante la condizione in Italia del ricorrente e il consenso ad essere sottoposto
alle procedure di controllo di cui all’artt. 275-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce principio di diritto più volte affermato, in tema di misure
coercitive disposte in via provvisoria nell’ambito di procedure passive di
estradizione o di consegna in base al mandato di arresto europeo, che la
sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento
limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su
elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di
allontanamento clandestino da parte del consegnando (Sez. 3, n. 23319 del
09/02/2016, Daci, Rv. 2670610; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, dep.
21/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568).
Nel caso in esame, la motivazione sul punto risulta essere del tutto
apparente, limitandosi a considerazioni astratte, che prescindono da ogni
valutazione sul rischio concreto del pericolo di fuga.
Parimenti carente è la motivazione quanto all’adeguatezza della misura
carceraria ed in particolare alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari
con braccialetto elettronico, non risultando di per sé ostativa la scadenza del
permesso di soggiorno. Il giudice deve infatti graduare l’afflittività della singola
misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo
la consegna essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in
carcere.

2

Nell’ordinanza impugnata difetterebbe la valutazione del “concreto” pericolo

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per
consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i rilevati vizi, con
emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo (Sez. 6, n.
31373 del 09/07/2015, Eddomairi, Rv. 264336).
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

di Milano.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2017.

1-ter,

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello

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