Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53032 del 14/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53032 Anno 2017
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Carrano Giuseppe, nato a Napoli il 26/09/1979

avverso la sentenza del 3/10/2017 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Rendina, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 3 ottobre
2017, ha disposto la consegna di Giuseppe Carrano all’Autorità giudiziaria

Data Udienza: 14/11/2017

nel procedimento pendente presso lo stato richiedente, in esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso in data 4 luglio 2017 dal Tribunale Centrale
di Istruzione n. 6 di Madrid con riferimento al reato di partecipazione ad una
associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, posta
in essere in Spagna in epoca anteriore e prossima al 5 dicembre 2015, ai sensi
degli artt. 570, 368, 369 e 370 del codice penale spagnolo.

2. L’avv. Giovanni Rendina, difensore del richiesto in consegna, ricorre

ricorso e, segnatamente:

la violazione dell’art. 16, comma 1, con riferimento all’art. 6, comma 6,

della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Napoli aveva
accolto la richiesta di consegna, ancorché l’autorità giudiziaria spagnola non
avesse dato corso alla richiesta di informazioni integrative;

la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. o), legge n. 69 del 2005, in

quanto il mandato di arresto europeo era stato emesso dall’autorità giudiziaria
spagnola per lo stesso fatto per il quale si procedeva in territorio italiano nei
confronti del Carrano, così come risultava evidente dal raffronto tra il testo del
mandato di arresto europeo e quello del decreto di perquisizione e sequestro
emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura della Repubblica del Tribunale
di Napoli in data 28 giugno 2017;

la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005, in

quanto il mandato di arresto europeo era stato emesso per reati commessi in
tutto o in parte in territorio italiano, come risultava dal predetto decreto di
perquisizione;

la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. t), legge n. 69 del 2005, in

quanto il provvedimento cautelare sulla base del quale era stato emesso il
mandato di arresto europeo risultava mancante di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti si
rivelano infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 15,
comma 1, con riferimento all’art. 6, comma 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69,
in quanto la Corte di appello di Napoli aveva accolto la richiesta di consegna,
ancorché l’autorità giudiziaria spagnola non avesse dato corso alla richiesta di
informazioni integrative reiteratamente richieste.

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avverso tale pronuncia e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi di

2.1. La Corte di Appello di Napoli, infatti, alla udienza del 20 luglio 2017,
aveva rivolto alla autorità giudiziaria spagnola una prima richiesta di comunicare
“gli elementi di prova posti a fondamento delle imputazioni” ed, in seguito alla
ricezione di elementi documentali, aveva formulato una ulteriore richiesta in data
4 settembre 2017, rimasta inevasa.
Alla udienza del 19 settembre 2017, inoltre, la Corte di appello, preso atto
della mancata ricezione da parte dell’autorità giudiziaria spagnola di ulteriore
documentazione, aveva richiesto informazioni alla Procura della Repubblica di

ascritti presso la c.d. Procura Distrettuale al n. 10795/16 R.G.N.R…al fine di
verificare la sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18, lett.
o), legge n. 69 del 2005″.
Da ultimo, alla udienza del 3 ottobre 2017, la Corte di appello di Napoli,
invece, di prendere atto della mancata ricezione dalla autorità giudiziaria
spagnola delle informazioni richieste e, pertanto, di rigettare la richiesta di
consegna ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69,
illogicamente aveva accolto la stessa.

2.2. Tale censura deve essere disattesa in quanto infondata.
2.3. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, infatti, la mancata risposta
alle informazioni richieste non determina come effetto il rigetto della domanda di
consegna, quando la Corte d’appello abbia comunque acquisito le notizie ritenute
necessarie per la sua decisione (Sez. 6, n. 48945 del 04/12/2015, Krajcir, non
massimata).
2.4. Spetta, invero, all’autorità giudiziaria richiesta della consegna
valutare la completezza delle informazioni necessarie, anche qualora le notizie
siano acquisite successivamente ed aliunde (Sez. 6, n. 25420 del 21/6/2007,
Szekely, non massimata).
L’autorità giudiziaria italiana, pertanto, una volta trascorso inutilmente il
termine fissato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 25 aprile 2005 n. 69, per
la ricezione dalla autorità giudiziaria straniera delle informazioni integrative,
diverse da quelle indispensabili per la decisione di consegna di cui all’art. 6,
primo comma della stessa legge, è legittimata a decidere allo stato degli atti,
non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna (Sez. 6, n. 40412
del 26/10/2007, Aquilano, Rv. 237427, fattispecie nella quale non erano stati
inviati nel termine fissato la relazione sui fatti addebitati alla persona e la copia
del provvedimento restrittivo della libertà personale; in senso analogo Sez. 6, n.

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Napoli sulla “identità tra i fatti di cui alla richiesta e quelli a lui [al Carrano]

4054 del 23/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394; Sez. 6, n. 9764 del 20/02/2014,
Canciu, Rv. 259116).
E’, pertanto, legittima la decisione di disporre la consegna in forza di un
mandato di arresto europeo anche se lo Stato di emissione non abbia dato corso
alla richiesta integrativa (ex plurimis: Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato,
Rv. 262805).
2.5. Nessuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile nella decisione
della Corte di appello di Napoli, che, alla udienza del 3 ottobre 2017, ha ritenuto,

all’autorità giudiziaria spagnola, di avere la disponibilità degli elementi essenziali,
sulla base del mandato di arresto europeo, della “circolare complementare”
trasmessa dalla autorità giudiziaria spagnola all’esito della prima richiesta e delle
informazioni acquisite medio tempore dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per pronunciarsi in ordine alla richiesta di consegna.

3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della inosservanza della
causa ostativa alla consegna delineata dall’art. 18, comma 1, lett. o), delle legge
n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo era stato emesso
dall’autorità giudiziaria spagnola per lo stesso fatto per il quale si procedeva in
territorio italiano nei confronti del Carrano, così come era possibile evincere dal
raffronto tra il testo del medesimo e quello del decreto di perquisizione e
sequestro emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Napoli in data 28 giugno 2017.
La Corte di appello di Napoli aveva, infatti, ravvisato una sostanziale
differenza tra “i fatti per i quali sono state svolte indagini ad ampio raggio in
Spagna…e quelli per i quali il Carrano viceversa risulta indagato in Italia”,
obliterando che, tuttavia, aveva, in precedenza, ritenuto insufficiente (e, quindi,
necessitante di integrazione) la “circolare complementare” trasmessa
dall’autorità giudiziaria spagnola.
3.1. Con il terzo motivo, inoltre, il ricorrente ha censurato la violazione
dell’art. 18, comma 1, lett. p), della legge n. 69 del 2005, in quanto dal predetto
decreto di perquisizione emergeva la sussistenza nel caso di specie della
ulteriore causa ostativa connessa alla pendenza di un procedimento penale “per
reati commessi in tutto o in parte” in territorio italiano.

3.2. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto
traggono origine da un medesimo presupposto concettuale e, segnatamente,
postulano la previa delibazione della medesimezza o meno del fatto contestato

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nonostante la richiesta di informazioni integrative precedentemente rivolta

nel mandato di arresto europeo con quello descritto nel predetto decreto di
perquisizione emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli.
3.3. Entrambi tali motivi si rivelano infondati e, pertanto, devono essere
disattesi.
3.4. Per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato
sull’ipotesi di “litispendenza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1, lett. o),
legge n. 69 del 2005, è, infatti, necessario che il fatto di reato oggetto del
mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la

fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata
data dalle diverse autorità (Sez. 6, n. 18084 del 10/05/2012, Rocchi, Rv.
252510, in relazione ad una fattispecie concernente un m.a.e. emesso dalle
autorità spagnole per il reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al
narcotraffico, mentre il procedimento pendente in Italia riguardava il reato di
offerta, messa in vendita, cessione, commercializzazione o detenzione di
sostanze stupefacenti; Sez. 6, n. 3504 del 22/01/2014, Rombolacci, Rv. 258512;
Sez. 6, n. 9765 del 20/02/2014, Makar, Rv. 259117; conf. Sez. 6, n. 48057 del
09/11/2016, Caruso, non massimata).
3.5. In una analoga prospettiva interpretativa, la giurisprudenza di
legittimità, afferma che deve essere rifiutata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.
p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall’autorità giudiziaria
straniera, allorquando una parte della condotta criminosa si sia verificata nel
territorio italiano (Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159,
nella quale è stata rifiutata la consegna richiesta di un cittadino italiano
imputato, in concorso con altre persone, di diversi episodi di furto aggravato
consumati in territorio tedesco, la cui progettazione, organizzazione e
predisposizione erano avvenute in territorio italiano; Sez. 6, n. 46843 del
10/12/2007, Mescia, Rv. 238158, nella quale è stata rifiutata la consegna di un
cittadino italiano imputato, in concorso con altre persone, dei delitti di
associazione per delinquere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata
nella sua parte iniziale in territorio italiano, mentre l’attività svolta in territorio
austriaco era materialmente attribuibile solo ai coimputati).
3.6. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi
che correttamente la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che il procedimento
pendente innanzi alla autorità giudiziaria spagnola non abbia ad oggetto i
medesimi fatti del procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari
innanzi al Tribunale di Napoli, in quanto quest’ultimo riguarda un singolo
episodio di importazione di sostanza stupefacente, posto in essere in territorio
italiano a Civitavecchia in data 5/12/2015, e non già la, più ampia,

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quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei

partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico
commessa in territorio iberico.
3.7. Il raffronto del testo del mandato di arresto europeo e della “circolare
complementare” trasmessa dall’autorità giudiziaria spagnola con quello del
decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli nei confronti del Carrano in data 28 giugno 2017 consente, infatti, di
rilevare come il fatto per il quale procede l’autorità giudiziaria spagnola non sia il
medesimo, ancorché diversamente qualificato, per il quale indaga la Procura

3.8. Nella imputazione provvisoria delineata nel decreto di perquisizione il
Carrano è, infatti, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 73,
80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver introdotto in Italia, in concorso con
Raffaele Silvestri, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato
in Civitavecchia in data 5 dicembre 2015.
Nel mandato di arresto europeo, invece, si precisa che il Carrano è
indagato per la partecipazione ad una associazione a delinquere dedita al
narcotraffico ed al riciclaggio, operante in Spagna e legata al clan camorristico
Contini.
In tale contesto organizzato il Carrano spiccava quale principale uomo di
fiducia del leader dell’organizzazione criminale, Francesco D’Argenio, incaricato
del contatto diretto con i fornitori ed i destinatari della sostanza stupefacente.
In particolare il Carrano risultava aver partecipato a numerose riunioni tra
tali soggetti, provvedendo di seguito a comunicarne di persona l’esito al
D’Argenio.
Plurimi erano, inoltre, stati i sequestri di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente posti in essere dagli inquirenti ai danni di tale organizzazione
criminale e tra questi si citava,

ex plurimis, anche il sequestro eseguito a

Civitavecchia in data 5 dicembre 2015 mediante la cooperazione con le autorità
investigative italiane.
Ad ulteriore conferma della distinzione e della diversa latitudine, anche
soggettiva, delle condotte di cui si controverte deve rilevarsi che i soggetti citati
nel decreto di perquisizione non figurano nel mandato di arresto europeo e, per
converso, il D’Argenio non risulta menzionato nel decreto di perquisizione.
3.10. Alla stregua di tali risultanze deve, pertanto, ritenersi che la vicenda
per cui procede la autorità giudiziaria spagnola e quella investigata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tenuto conto dei profili spaziotemporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che
agli stessi sia stata data dalle diverse autorità, siano strutturalmente diverse.

della Repubblica di Napoli.

Come ha correttamente rilevato la Corte di appello di Napoli, pertanto, la
importazione di sostanza stupefacente accertata a Civitavecchia in data 5
dicembre 2015, ha costituito solo una manifestazione dell’esistenza della
organizzazione operante in territorio iberico anche mediante soggetti di
nazionalità italiana.
La condotta associativa contestata al Carrano dalla autorità giudiziaria
spagnola, alla stregua delle predette risultanze e nei limiti delibatori propri della
presente sede, deve, pertanto, essere ritenuta commessa in territorio spagnolo,

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 18, n.
1 lett. t), legge n. 69 del 2005, legge e deduce che la consegna doveva essere
rifiutata in quanto il provvedimento cautelare sulla base del quale era stato
emesso il mandato di arresto europeo mancava di motivazione.
Tale deve, tuttavia, essere dichiarata inammissibile, in quanto si rivela
aspecifica, essendo priva della argomentata indicazione del profilo asseritamente
carente.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, del resto, l’autorità
giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di
colpevolezza, in tema di mandato di arresto europeo, deve limitarsi a verificare
che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in
sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria
emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla
persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Rannoci,
Rv. 235348).
Tale verifica nella specie è stata correttamente compiuta in quanto il
mandato di arresto europeo esplicitava tutti gli elementi necessari per ritenere
pienamente adeguato il compendio probatorio posto a fondamento dello stesso,
peraltro ulteriormente esplicitato nella “circolare complementare” di seguito
trasmessa.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n.
69 del 2005.

ancorché alcune sue manifestazioni trovino epilogo in territorio italiano.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma
5, I. n. 69/2005.

Così deciso il 14/11/2017.

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