Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5303 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5303 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATTANZIO MARCO N. IL 13/04/1987
avverso la sentenza n. 729/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2012 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del 16 luglio 2010 del Tribunale di Savona, che aveva
dichiarato Lattanzio Marco responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 2,
legge n. 110 del 1975, accertato in Spotorno il 22 giugno 2008, e l’aveva

2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza
dell’art. 129 cod. proc. pen., deducendo che, non essendovi elementi sufficienti
e idonei a giustificare un giudizio di responsabilità, doveva essere prosciolto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Le deduzioni svolte sono, infatti, generiche nel loro contenuto e prive di
correlazione con gli elementi evidenziati e le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata, che, rispondendo ai motivi di appello, ha limitato il suo esame alla
mancata concessione delle attenuanti generiche e alla entità della pena, che ha
confermato.
2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA1
IN CANCELLERIA

i

Il Pres dente

condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro cento di ammenda.

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