Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53021 del 06/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53021 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KALOSHI PLLUM nato il 15/04/1985

avverso l’ordinanza del 06/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che conclude per l’inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 06/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame di Perugia ha respinto l’appello proposto avverso
l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la
richiesta, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., di revoca o sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere applicata il 4 gennaio 2017 nei
confronti i Pllurn Kaloshi per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e singoli

2. Il difensore, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione,
denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
completezza delle argomentazioni rese dal giudice per le indagini preliminari nel
provvedimento impugnato poiché, inspiegabilmente, il Tribunale, prendeva in
esame passaggi motivazionali inesistenti nell’ordinanza ex art. 299 cod. proc.
pen., come evincibile al confronto con detto provvedimento allegato al ricorso.
Analogo vizio di motivazione inficia la conclusione del Tribunale che ha ritenuto
la permanenza delle esigenze cautelari sebbene al momento dell’emissione del
provvedimento la maggior parte degli indagati non era più in Italia da tempo.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo di ricorso è generico, per aspecificità, dal momento che
non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato nel quale il
Tribunale del Riesame ha richiamato, piuttosto che l’ordinanza emessa dal
giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di revoca o sostituzione
della misura, il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale, in sede di
riesame e le specifiche argomentazioni con le quali era già stata confutata la tesi
difensiva, poi riproposta al giudice della cautela in sede di richiesta ex art. 299
cod. proc. pen., sulla dissoluzione dell’ipotizzata associazione criminale in
ragione dell’allontanamento dall’Italia dei vertici del sodalizio e di alcuni dei
partecipi.

5. Nell’ordinanza impugnata, e con riguardo alle specifiche condotte del
ricorrente, sono stati richiamati episodi estremamente significativi (cfr. pag. 2
del provvedimento impugnato) che denotavano la persistenza dell’attività illecita
di rifornimento di una vasta rete di pusher in concomitanza con le operazioni di
intercettazione ed in epoca prossima all’esecuzione della misura (fino al 13
settembre 2016) e che, tenuto conto dello stato di latitanza del Kaloshi e di altri

q21

episodi di cessione, contestati ai capi 21 e 22 dell’ordinanza cautelare.

sodali erano del tutto irrilevanti ai fini della dedotta insussistenza delle esigenze
cautelari non essendo affatto comprovata la disarticolazione dell’associazione.

6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 novembre 2017

sent. n. 186 del 13.6.2000).

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