Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53020 del 06/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53020 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANDERSON LAUREN EDWARD nato il 27/04/1989 a GLASGOW( GRAN
BRETAGNA)

avverso l’ordinanza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO
Il Proc. Gen. conclude per l’inannmissibilita’ per sopravvenuta carenza di
interesse:
Udito il difensore
L’avv. D’ALESSANDRO Anna che insiste nei motivi di ricorso.

0-0

Data Udienza: 06/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. E’impugnata, con motivi di ricorso sottoscritti dal difensore di fiducia,
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma, ha
convalidato l’arresto ai fini estradizionali ed ha applicato a Lauren Edward
Anderson la misura cautelare dell’obbligo di firma. La Corte territoriale ha
ritenuto che, a norma del diritto interno, non sussistono ragioni per ritenere non
concedibile l’estradizione, in virtù di una richiesta in tal senso avanzata dal

relazione alla pena di un anno di prigione.

2. La Corte romana ha dato atto della genericità delle notizie evincibili dalla
documentazione trasmessa con riguardo alla natura del provvedimento posto a
base della richiesta di arresto (se mandato processuale ovvero esecutivo), alla
natura dell’autorità emittente e alla stessa descrizione del fatto e, cioè, se per
reato di assegno in mancanza di provvista, richiamata nella descrizione in fatto
evincibile dalla comunicazione ministeriale, ovvero per frode bancaria/finanziaria.
Di conseguenza ha richiesto, per il tramite del Ministero, la integrazione delle
notizie rilevanti ai fini della decisione assegnando il termine di 40 giorni precise
informazioni dall’autorità degli Emirati Arabi Uniti. Ha ritenuto, inoltre,
sussistente il pericolo di fuga poiché la persona chiesta in consegna non ha
domicilio in Italia dove alloggia un albergo della capitale.

3. La ricorrente propone tre motivi di ricorso per violazione di legge e
carenza di motivazione: 3.1 in relazione agli artt. 715, comma 2, lett. b) e c)
cod. proc. pen., poiché l’ordinanza impugnata non contiene la descrizione dei
fatti e la specificazione del reato per il quale procede l’autorità richiedente stante
la equivocità dei riferimenti alla frode bancaria/finanziaria e alla emissione di
assegno, in mancanza di provvista, contenuti nel verbale di arresto e nella nota
ministeriale del 18 giugno 2017 nella quale, in termini a-tecnici e di ulteriori
connotazioni in fatto della condotta, viene richiamata la frode. Anche a voler
ritenere superata, secondo la lettura compiuta dalla Corte di appello,

la

equivocità dei dati enunciati, il provvedimento impugnato è carente nella parte
relativa alla descrizione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, secondo la
legge del Paese richiedente, onere che tanto più deve essere oggetto di verifica
rigorosa in presenza di richiesta proveniente da un Paese con il quale l’Italia non
ha in atto alcuna convenzione/accorso/intesa in materia di cooperazione
giudiziaria penale, e nel quale il sistema giuridico non è affatto assimilabile a
quello interno italiano. Incredibilmente, poi, la Corte di appello ha assegnato al

Pubblico Ministero di Abu Dhabi per il reato di frode bancaria/finanziaria e in

Paese richiedente un considerevole lasso di tempo (quaranta giorni) per
eventualmente assolvere all’onere di descrizione dei fatti lasciando che nel
frattempo la ricorrente, incensurata, si trovasse sottoposta a misura cautelare.
Analogo vizio, con riferimento all’art. 715, lett. c) cod. proc. pen., inficia la
ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, poiché la decisione non è fondata su
elementi concreti e specifici su una illazione poiché la Anderson, che ha sempre
risieduto nell’Unione Europea, da ultimo Madrid; non ha mai inteso sottrarsi ad
alcun accertamento giudiziario e si trovava in Italia solo per un breve periodo di

Cost., non essendo acquisiti elementi, sulla scorta della descrizione in fatto e
cioè che la Anderson aveva emesso un assegno senza provvista, per ritenere
sussistente il requisito della doppia incriminabilità e non emergendo, dagli atti,
elementi per ritenere sussistente il delitto di frode bancaria e/o finanziaria; 3.3
in relazione all’arto 717, 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. poiché la
ricorrente e il difensore sono stati citati dinanzi alla Corte di appello in relazione
ad un procedimento di estradizione per un fatto qualificato come emissione di
assegno senza provvista, integrando, la pur dubitativa diversa qualificazione dei
fatti come frode, una violazione del diritto di difesa incidente sull’assistenza
dell’imputato, con conseguente nullità del verbale di identificazione ex art. 717
cod. proc. pen..

4. Con la nota in atti sono stati acquisiti l’ordinanza con la quale la Corte di
appello ha disposto la liberazione della ricorrente dando atto che non erano
pervenuti gli atti richiesti all’autorità estera.

5.11 ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse sia con riguardo alla intervenuta convalida dell’arresto che
all’applicazione della misura. Non vi è ragione per non applicare, anche con
riguardo al provvedimento che ha convalidato l’arresto, la cui illegittimità, come
noto, può costituire il presupposto per la richiesta di riparazione ai sensi dell’art.
314 cod. proc. pen., il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in
riferimento al provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle
more revocata o divenuta inefficace secondo il quale, perché possa ritenersi
comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in
riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini
del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la
circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare
in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento
della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, Sentenza n. 7931

/97

vacanza; 3.2 in relazione all’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e all’art. 111

5

del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002), richiesta che, nel caso, non è stata
proposta.

6.Vieppiù tale concreto e attuale interesse non è ravvisabile con riguardo
all’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, nelle more caducata.

7. Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione
del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto,

alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore
della cassa delle ammende ( Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli,
Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 6 novembre 2017

Il Consigli re relatore
Emilia Anr Giordano

EPOSITATO IN CANCELLERIA
21 NOV 7017

alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né

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