Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5302 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5302 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
DE FALCO RITA N. IL 02/07/1933
avverso la sentenza n. 19193/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2011 il Tribunale di Napoli in composizione
monocratica ha assolto De Falco Rita dal reato di cui all’art. 677, comma 3, cod.
pen., accertato in Napoli il 10 giugno 2009, per insussistenza della prova del
fatto in mancanza di “motivi concreti e oggettivabili di insorgenza del paventato

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il
Procuratore della Repubblica di Napoli, che ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo che il pericolo concreto per le persone, derivante dalla rovina
dell’edificio o di sue parti, andava valutato in senso oggettivo e la sua esistenza
era dimostrata dalle lesioni subite da un passante investito dai calcinacci.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente in fondato.
2. Deve premettersi che l’art. 677 cod. pen. prevede al primo comma una
fattispecie omissiva propria, già costituente reato e ora depenalizzata, la cui
condotta consiste nel non provvedere ai lavori necessari, ricorrendo la situazione
di minaccia di rovina di una costruzione. Il secondo comma della medesima
norma descrive una fattispecie, ugualmente omissiva, avente come presupposto
della condotta l’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione, e il terzo
comma, infine, prevede un aggravamento della pena, qualora dai fatti sopra
indicati sia derivato pericolo alle persone.
Per la sussistenza del reato previsto dal detto terzo comma occorre, per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il proprietario – o chi per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza – non abbia provveduto prontamente
ai lavori necessari e indispensabili per scongiurare il pericolo attuale per la
pubblica incolumità, a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo in cui
versa l’edificio, né un preventivo provvedimento amministrativo che accerti e
formalmente notifichi all’obbligato la necessità di intervenire, derivando questa
direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell’obiettiva sussistenza di
una minaccia di rovina dell’immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una
situazione di pericolo per l’altrui incolumità (tra le altre, Sez. 1, n. 34112 del
13/07/2001, dep. 18/09/2001, Muscolino, Rv. 219758; Sez. 1, n. 17844 del
2

pericolo”.

26/03/2003, dep. 15/04/2003, Milesi e altro, Rv. 224799; Sez. 1, n. 233 del
21/11/2007, dep. 07/01/2008, Aversano, Rv. 238809).
La contravvenzione così delineata, che non si limita a sanzionare obblighi
imposti da norme di diritto civile poiché mira a tutelare una sfera autonoma,
costituita dall’interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità, è quindi reato
proprio, realizzabile dal proprietario o da altro soggetto avente una qualificazione
che comporti l’obbligo di conservazione o di vigilanza della costruzione, e ha
carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che non

altra causa (Sez. 1, n. 5196 del 28/03/1996, dep. 25/05/1996, Rossetti, Rv.
204667; Sez. 1, n. 12721 del 07/03/2007, dep. 27/03/2007, Orza, Rv. 236382;
Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, dep. 12/02/2008, Corona e altri, Rv. 239130).
3.

La sentenza impugnata è conforme a tali principi, poiché, con

argomentazione giuridicamente corretta, logicamente articolata e congrua
rispetto alle emergenze processuali, ha illustrato il contenuto delle testimonianze
assunte, confortate dai rilievi fotografici e dalla documentazione relativa ai lavori
condominiali, e ha rilevato che da esse si evincevano il buono stato dell’immobile
e l’assenza di elementi fattuali dimostrativi di una situazione di rovina ovvero di
pericolo preesistente all’evento verificatosi.
Tale valutazione resiste alle censure opposte, che manifestamente infondate
nei rilievi in diritto, oppongono in fatto questioni di merito precluse in sede di
legittimità.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

venga meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato o per

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