Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53017 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53017 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
SCIARRA SAURO nato il 08/02/1977 a TREIA
avverso la sentenza del 21/02/2017 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale per l’annullamento con rinvio con
riferimento alla sospensione condzionale della pena
U-dittr-i-l-diferrsore

Data Udienza: 19/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 59/2017 il Tribunale di Macerata, decidendo ex artt. 444
ss. cod. proc. pen. ha applicato a Sauro Sciarra, per il reato ex art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990 la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e 2000 euro di
multa, ma sostituendo sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria

“con la

corrispondente attività di lavoro presso la Croce Rossa Italiana di Macerata”

e

2. Nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Ancona si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione
dell’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui esclude che la
sostituzione delle pene pecuniarie e detentive possa disporsi quando viene
concesso il benefico della sospensione condizionale della pena.

3. La Procura generale presso questa Corte, aderendo alla prospettazione
del ricorrente e osservando come risulti che la richiesta di applicazione della
pena era subordinata, nel caso di diniego della sostituzione della pena
concordata con il lavoro di pubblica utilità, alla sospensione condizionale della
pena, chiede che la sentenza sia annullata senza rinvio con riferimento alla
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990 , dispone che: “Nell’ipotesi di cui
al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da
persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato e
sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e
pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000 n.
274, art. 54, secondo le modalità ivi previste”.
È quindi evidente che il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva (la
cui richiesta va formulata prima della decisione e che è soggetta, comunque, a
una valutazione discrezionale del giudice) costituisce un’alternativa (non
un’aggiunta) al beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n.
2

con la sospensione della pena alle condizioni di legge.

30365 del 02/07/2015, Rv. 264324; Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014, Rv.
259130): la disposizione precisa che la pena del lavoro di pubblica utilità può
applicarsi

“qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione

condizionale della pena”. Ne deriva che nell’alternativa fra le due statuizioni deve
prevalere, se ne ricorrono le condizioni, la prima e non la seconda (Sez. 6, n.
34620 del 27/06/2008, Rv. 240317).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che elimina. Rigetta nel
resto il ricorso.
Così deciso il 19/10/2017

4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA