Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53011 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53011 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Baresi Carlo Alberto, nato a Bari il 22/06/1973

avverso il decreto del 02/02/2017 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Carlo Alberto Baresi ricorre per l’annullamento del decreto, indicato in
epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bari ha confermato, in sede di
appello, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari, emesso il 19 ottobre
2016, con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di p.s..
Deduce la violazione di legge per la mancanza dei presupposti normativi,
avendo la Corte di appello motivato in modo apparente sull’attualità della

Data Udienza: 11/10/2017

pericolosità sociale, pur in presenza di una detenzione continuativa di 12 anni e 6
mesi, nella quale il proposto aveva fornito prova di rieducazione e di distacco
psicologico dal crimine (tanto da meritare lo sconto di pena per la liberazione
anticipata, che presuppone una revisione critica delle scelte criminali non
contingenti come quelle di adesione ad associazioni di tipo mafioso)

CONSIDERATO IN DIRITTO

I giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi di diritto relativi
alla valutazione di attualità della pericolosità sociale in materia di prevenzione
personale.
Tale valutazione va operata dal giudice della prevenzione personale in
relazione a tutte le categorie criminologiche e in tale ambito non risultano
ammissibili mere presunzioni correlate al titolo di reato oggetto di precedente e
separato giudizio, dovendosi accertare in concreto la persistenza del pericolo di
reiterazione di condotte antisociali con particolare riferimento ai casi in cui sia
maturato un apprezzabile intervallo temporale tra l’emissione del decreto di
sottoposizione alla misura di prevenzione e i fatti oggetto del correlato
procedimento penale.
Secondo un orientamento condiviso dal Collegio, ai fini dell’applicazione di
misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo
mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è infatti
assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una
puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori
dell’inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al
momento del giudizio (per tutte, Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, Rv.
268087).
Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti
ad associazioni di tipo mafioso, è quindi onere del giudice verificare in concreto
la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso
un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e
il momento della formulazione del giudizio in sede di prevenzione, e, tra la
pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio sia decorso un
periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori
condotte sintomatiche di pericolosità (Sez. 6, n. 53157 del 11/11/2016,
Camerlingo, Rv. 268518; conf. sent. n. 53158 del 2016, non massimata; Sez. 2,
n. 8921 del 31/01/2017, Zagaria, Rv. 269555).

2

Qf-1

1. Il ricorso è fondato.

I Giudici nel caso in esame, pur dando atto del comportamento regolare
durante la lunga ed ininterrotta carcerazione, hanno ritenuto non provato il
distacco criminale, facendo ricorso alla presunzione di perdurante appartenenza
del proposto all’associazione mafiosità.
Ne consegue l’annullamento del decreto impugnato affinché altra Sezione
della Corte di appello di Bari si pronunci nuovamente sull’impugnazione del
ricorrente, adeguandosi ai principii di diritto sopra indicati.

Annulla il decreto impugnato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello
di Bari.
Così deciso il 11/10/2017.

P.Q.M.

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