Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53009 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53009 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Urso Antonello, nato il 28/11/1987 a Cosenza

avverso il decreto del 14/09/2016 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio in ordine alla mancata motivazione sulla durata della misura e per
l’inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 14/9/2016 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato
quello in data 27/1/2016M con cui il Tribunale di Cosenza ha applicato a Urso
Antonello la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni tre
con obbligo di soggiorno.

Data Udienza: 11/10/2017

2. Ha presentato ricorso l’Urso tramite il suo difensore.
Deduce violazione di legge e apparenza di motivazione.
La Corte aveva valorizzato condotte antigiuridiche relative a reati di poco
conto, di nessun allarme e sub iudice.
Vi era distanza temporale tra le poche denunce e i processi, appena due,
subiti dal ricorrente.
Non era stato adeguatamente motivato in ordine alle asserite frequentazioni
di criminali, in realtà riconducibili al fratello.

Si era fatto riferimento a varie denunce per furti e reati in materia di
stupefacenti, ma il ricorrente aveva subito un processo per furto, definito con
patteggiamento, e per reato in materia di stupefacenti, definito di recente.
Inoltre era incongrua l’affermazione che l’Urso viveva dei proventi di delitti,
giacché egli stato ristretto per due anni e comunque viveva con la sua famiglia.
La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla durata della misura
applicata.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’annullamento con rinvio in ordine alla durata della misura e per l’inammissibilità
del ricorso nel resto.

4. Il ricorso va rigettato, salvo che con riguardo all’omessa motivazione sulla
deduzione concernente la durata della misura applicata.
4.1. Ed invero il motivo di ricorso non individua specifici profili riconducibili a
violazioni di legge, ma semmai prospetta temi inerenti al merito, esulanti
dall’ambito della cognizione demandata alla Corte di cassazione.
E’ del tutto irrilevante la gravità dei reati sui quali la Corte di appello ha
fondato le proprie valutazioni, a fronte della rilevata reiterazione di condotte
illecite, tanto più in epoca successiva all’avviso orale di P.S.
D’altro canto è stata posta in luce la continuità di quelle condotte, attestata
da condanne per rissa e guisa senza patente, nonché da plurime denunce tra il
2012 e il 2015 per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per
evasione.
Proprio il ricorrente segnala al riguardo la definizione con patteggiamento di
un processo per furto e la recente condanna per reato in materia di stupefacenti.
In tale prospettiva risulta immune da censure l’assunto della Corte in ordine
all’attualità della pericolosità del ricorrente, che ha continuato a rendersi autore
di reati dopo l’avviso orale di P.S. palesando proclività al delitto e mostrando di

2

L.

Non vi era prova di inserimento stabile in un contesto criminale.

vivere con i proventi di attività illecite, a fronte dell’assenza di fonti di reddito
lecite derivanti da attività lavorativa.
Inoltre la Corte ha posto in luce plurime segnalazioni inerenti alla
frequentazione di pregiudicati, che, unitamente al resto, sono state valutate
come rappresentative di inserimento in un contesto criminale.
Del tutto generici risultano i rilievi difensivi relativi alla distanza temporale
tra denunce e processi, nonché quelli concernenti l’irrilevanza delle
frequentazioni, che il ricorrente assume riferibili solo a suo fratello.

stato restrittivo, fermo restando che non sono stati prospettati elementi
decisivamente contrastanti con l’assunto della Corte secondo cui il ricorrente vive
almeno in parte dei proventi di attività delittuose.
4.2. Residua dunque l’omessa motivazione della Corte in ordine alla
doglianza concernente la durata della misura, tema su cui non è stata formulata
alcuna motivazione, salva la generica conferma del decreto del Tribunale.
Per questa parte dunque il decreto impugnato deve essere annullato con
rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro.
Il ricorso va rigettato nel resto.

P. Q. M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla durata della misura e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso 1’11/10/2017

D’altro canto è parimenti generico il dato inerente al periodo trascorso in

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