Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53008 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53008 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Guarino Sergio, nato il 08/06/1966 a Napoli
nei confronti di
Maselli Michele, nato il 07/03/1984 a Monfalcone
Provenzano Fabio, nato il 22/10/1963 a Parabita
Tiene Maria Elena, nata il 16/06/1973 a Nardò

avverso il decreto del 2/1/2017 del G.I.P. del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 06/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 27/3/2017 il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha dichiarato
inammissibile l’opposizione presentata da Guarino Sergio e disposto
l’archiviazione di procedimento a carico di Maselli Michele, Provenzano Fabio e
Tiene Maria Elena per il reato di calunnia in danno del Guarino, accusato di aver
proferito espressioni offensive all’indirizzo del Maselli e del Provenzano,
espressioni che secondo il Guarino risultavano proferite invece dalla sua

2. Ha proposto ricorso il Guarino tramite il suo difensore.
Deduce violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409, 127 e 178 cod. proc. pen.
In particolare denuncia violazione del contraddittorio derivante dalla
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e dall’emissione di decreto di
archiviazione «de plano».
Il G.I.P. nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione non si era limitato a
valutare la pertinenza e rilevanza delle prove integrative indicate nell’atto di
opposizione, nuovamente elencate nel ricorso, ma aveva anticipato il giudizio di
merito, segnalando l’inutilità di quell’integrazione e in concreto formulando una
valutazione in ordine alla valenza dimostrativa degli elementi indicati, non
consentita in sede di delibazione sull’ammissibilità dell’opposizione.
Il ricorrente si sofferma inoltre sul merito della notizia di reato e segnala
come il provvedimento impugnato sia comunque inficiato da violazione di legge e
illogicità manifesta.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per
l’inammissibilità del ricorso.

4. Hanno depositato memorie anche il difensore di Tiene Maria Elena e
quello di Maselli Michele e di Provenzano Fabio, chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Oggetto di esame non è tanto il merito del decreto di archiviazione
quanto la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per i suoi riflessi sul

2

compagna Santoro Sonia all’indirizzo del Maselli.

concreto esercizio del diritto al contraddittorio della persona offesa (secondo la
formulazione risalente a Cass. Sez. U. n. 2 del 14/2/1996, Testa, rv. 204132).
2.1. Ed invero il decreto reputa l’opposizione inammissibile in ragione della
superfluità e irrilevanza delle prove integrative proposte, «ritenute inidonee ad
incidere sugli elementi e considerazioni sopra elencati».
Va

però

rilevato

che

in

sede

di

valutazione

dell’ammissibilità

dell’opposizione, che contenga l’indicazione di elementi integrativi di indagine, il
Giudice non deve formulare un’anticipazione del giudizio di merito alla luce della

pertinenza e specificità di quegli elementi (Cass. Sez. U. n. 2 del 14/2/1996,
Testa, rv. 204135; Cass. Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016, Barbato, rv. 269144;
Cass. Sez. 5, n. 34152 del 22/9/2006, Mannelli, rv. 2352041).
Anche a voler seguire un orientamento parzialmente diverso, che ammette
nel quadro del giudizio sulla pertinenza e rilevanza una valutazione della
potenzialità dimostrativa (sul punto Cass. Sez. 5, n. 26908 del 17/4/2014, Gullì,
rv. 260571), occorre pur sempre un serrato confronto, non meramente
apodittico, di quelle potenzialità con gli elementi di indagine acquisiti.
2.2. Sta di fatto che nel caso di specie il Giudice ha illustrato le ragioni per
cui ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di archiviazione, fra l’altro
assumendo che non era possibile escludere che il Provenzano, il Maselli e la
Tiene in quel peculiare contesto avessero inteso le parole nel senso di attribuire
anche al Guarino le espressioni della Santoro e inoltre affermando che era
impossibile escludere che il Provenzano avesse inteso le espressioni come rivolte
anche a se stesso.
A fronte di ciò, il Giudice ha ritenuto irrilevanti le prove integrative, che
erano fra l’altro costituite dall’acquisizione di ulteriori filmati e dall’escussione di
chi aveva effettuato precedenti estrapolazioni di fotogrammi, oltre che
dall’escussione della persona offesa e della Santoro: ma nell’operare tale giudizio
il Giudice ha in primo luogo omesso di considerare la concreta pertinenza e la
specificità di tale tipo di integrazione, prima di sviluppare l’analisi della sua
potenzialità; in secondo luogo non ha rigorosamente confrontato tale potenzialità
con l’assunto circa l’impossibilità di addivenire ad una conclusione diversa da
quella prospettata in ordine a quanto inteso dai protagonisti, giacché -al di là
delle dichiarazioni dei protagonisti, peraltro valutate a priori come inattendibili, in
quanto interessate- la visione di ulteriori filmati, come si assume nell’atto di
opposizione e nel ricorso, avrebbe avuto la finalità di dirimere il dubbio sulle
rispettive posizioni dei protagonisti e sulle modalità con cui avevano partecipato
a quella fase dell’episodio, riguardante le espressioni pronunciate dalla Santoro e
addebitate al Guarino.

3

ritenuta infondatezza degli elementi prospettati, ma deve limitarsi a verificare la

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il decreto impugnato
risulta apodittico sul punto della effettiva pertinenza e rilevanza degli elementi
integrativi, imponendosene dunque l’annullamento senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, Ufficio G.I.P., perché proceda a
nuovo esame.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti
al Tribunale di Lecce, ufficio G.I.P.
Così deciso il 6/10/2017

P. Q. M.

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