Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53007 del 27/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53007 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO GREGORIO nato il 18/06/1967 a TAURIANOVA

avverso l’ordinanza del 09/03/2017 del TRIBUNALE DI CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Fette/sentite le conclusioni del PG

L

T3

R

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato MIELE IOLE del foro di ROMA, quale sostituto processuale
dell’avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO, in difesa di
CANNIZZARO GREGORIO, si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria
depositata in cancelleria.

Data Udienza: 27/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del locale
giudice per le indagini preliminari a carico di Gregorio Cannizzaro per i reati di
cui agli artt. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. 309/1990, 4 legge n. 146 del 16 maggio
2006 anche in relazione all’art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo A); artt.
110, 112, comma 1, n. 1, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, secondo

n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 4
legge n. 146 del 16 maggio 2006 anche in relazione all’art. 7, comma 2, d.l. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991,
n. 203, come ascrittigli ai capi H), H1) e L2).

2. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe, in quanto fornitore e uno dei
canali di approvvigionamento della droga sul territorio nazionale, di
un’associazione facente capo a Salvatore Pititto, Armando Galati, Rocco Iannello
e Domenico Iannello nonché delle condotte di cessione in favore dei predetti
Salvatore Pititto e Domenico Iannello, di alcune partite di cocaina una delle quali,
del peso di kg. 2,350 era stata sequestrata il 17 luglio 2015 a Domenico Iannello
che la stava trasportando a Palermo per cederla ad Angelo Rizzuto, condotta
contestata al capo Hl. L’operazione, secondo la prospettazione accusatoria,
replicava quella del precedente 25 giugno 2015, avente ad oggetto una partita di
cocaina consegnata dallo Iannello al Rizzuto e da questi restituita perché di non
buona qualità, contestata al capo H).

3. Salvatore Pititto, intraneo alla n’drina Pititto-Prostamo-Iannello di Mileto
era stato individuato — sulla scorta di indagini in campo internazionale- come
persona interessata, unitamente a Antonio Massimiliano Varone, e riunito in
consorzio con altri esponenti di spicco di gruppi operanti in Vibo Valentia, alla
importazione di rilevanti quantitativi di droga, con contatti con narcotrafficanti
operanti in campo internazionale tra i quali, dapprima tale Caerio Leonardo
Campos, emissario in Spagna dei cartelli colombiani, e poi tale Cano Sucerquia
Jaime Eduardo, operante in Spagna ed in Italia. Secondo gli inquirenti il Pititto
era coinvolto anche nell’acquisto in Colombia di un carico di cocaina (63 kg.)
sequestrati il 19 agosto 2015 nel porto di Livorno ed era ritenuto autore di altro
tentativo di acquisto, sempre in Spagna, attraverso tale Vladimiro.

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comma, prima ipotesi, d.P.R. 309/1990; art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991,

4. Il ricorrente, ed il fratello gemello Antonino – detto Nino – domiciliati in
Rosarno, sono stati, invece, individuati come fornitori, in più occasioni, del
gruppo Pititto-Iannello, sulla scorta dei frames del sistema di videosorveglianza
installato presso l’abitazione del Pititto in Mileto, delle operazioni di ambientale a bordo delle auto in uso al Pititto ed allo Iannello e nell’abitazione di tale
Oksana Verman, amante del Pititto nonché delle risultanze delle intercettazioni
telefoniche.

Gregorio, alla guida dell’auto intestata alla moglie, si era recato a casa del Pititto
mentre un’altra persona, verosimilmente il fratello Antonino era rimasto ad
attenderlo a bordo dell’auto. Dopo la visita, il Pititto si recava, a propria volta,
dai fratelli Cannizzaro e, in vista dell’incontro, discuteva con lo Iannello della
possibilità di farsi mandare qualcosa e, all’obiezione del Pititto, sul mancato
pagamento, lo Iannello insisteva della inopportunità di fare vai e vieni spiegando
al suo referente la situazione. Secondo la ricostruzione contenuta nella ordinanza
impugnata oggetto della conversazione era l’acquisto della sostanza
stupefacente che sarebbe stata trasportata dallo Iannello a Palermo tra il 4 ed il
6 luglio ma che si sarebbe rivelata di non buona qualità tanto che l’acquirente,
Angelo Rizzuto, il successivo 14 luglio 2015, a mezzo dei genitori ai quali aveva
lasciato il telefono con il quale abitualmente comunicava con lo Iannello, l’aveva
restituita allo Iannello. Nelle more, venivano intercettate, in data 8 luglio 2015 e
in concomitanza con gli sms con i quali il Rizzuto comunicava che la consegna
non era di buona qualità, le conversazioni tra il Pititto e lo Iannello, nel corso
delle quali i due discutevano sia di cosa riferire e come accordarsi con
l’acquirente siciliano sia su cosa dire, prima di essere raggiunti a casa con la
richiesta di pagamento, alle persone di Rosarno. Il Pititto e lo Iannello
concordavano che lo Iannello si recasse immediatamente da costoro: e, infatti
alle ore 20:16 dell’8 luglio 2015 Domenico Iannello raggiungeva i fratelli
Cannizzaro a Rosarno, viaggio che il Pititto replicava nella mattinata del 14 luglio
2015 e Domenico Iannello nella serata dello stesso giorno non senza avere, nel
frattempo, inviato un sms al Rizzuto informandolo del suo viaggio dell’indomani.
Di estremo rilievo, secondo l’impugnata ordinanza, è il contenuto di tali
conversazioni nelle quali vengono intercettati sia l’odierno ricorrente (che
rivolgendosi a tale Francesco gli dice di prendere quelle due cose) sia il fratello
Antonino (detto Nino) il quale replicava alle osservazioni di Iannello dicendogli: ci
sono difficoltà, perché è la prima volta che ci succede una cosa del genere… che
non mi accorgo che non è buona…. Succede …, contenuto del dialogo poi
riportato dallo Iannello al Pititto la sera stessa descrivendogli il ruolo, nel

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5. In particolare si era accertato che il giorno 25 giugno 2016 Cannizzaro

dialogo, di ciascuno dei due fratelli e ribadendo che l’appuntamento con i
Cannizzaro era stato fissato per l’indomani, alle ore 12:00, quando i due si
recavano a Rosarno subito prima della partenza dello Iannello alla volta della
Sicilia, dove lo Iannello veniva fermato, in località Buonfornello, e trovato in
possesso di due panetti di cocaina. Di tale evenienza lo Iannello informava
immediatamente il Rizzuto e l’operazione costituisce oggetto della ricostruzione
del figlio del Pititto, del fratello dello Iannello nel corso delle successive
conversazioni durante le quali il Pititto lamentava la perdita subita. Il sistema di

a casa del Pititto, che aveva fatto finta di non vederli, anche se, dopo poco, si
era recato egli stesso dai Cannizzaro.

6. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen. il ricorrente lamenta plurimi vizi di violazione di legge e
difetto di motivazione che, muovendo dalla omessa valutazione delle deduzioni
difensive contenute nella richiesta di riesame, investono ciascuno dei reati
contestati e le relative circostanze aggravanti. In particolare, 6.1, con riguardo ai
reati di cui ai capì H) ed H1), la difesa rileva che non sono acquisiti elementi a
comprova della circostanza che il Pititto ovvero Domenico Iannello si siano recati
a Rosarno, prima della consegna del 25 giugno 2015 in favore del Rizzuto, per il
prelievo dello stupefacente – condotta contestata al capo H1)-, consegna che i
giudici hanno ritenuto comprovata valorizzando erroneamente il fatto che il
ricorrente ovvero il fratello, mai identificati, potessero avere pronunciato la frase
riportata a pag. 10 dell’ordinanza impugnata che, in ogni caso, è
decontestualizzata dalla presunta condotta di cessione ed è smentita dalle stesse
parole del Pititto, che contestava allo Iannello di non essersi recato da Antonio.
Né il Tribunale ha valutato la possibilità che la visita effettuata dallo Iannello ai
Cannizzaro avesse una causale diversa e che lo Iannello si sia recato dai fratelli
Cannizzaro il 7 luglio 2015, ottenendo lo stupefacente da trasportare in Sicilia
visto che, nel corso delle conversazioni intercettate il g. 8 luglio 2015, il Pititto fa
riferimento ad un viaggio compiuto a nord di Mileto, per approvvigionarsi della
droga e non a sud – come sarebbe logico se la droga fosse stata presa a Rosarno
– conclusione che non trova conferma nella ricostruzione dell’operazione di
rifornimento della droga che il successivo 28 luglio 2015 Pititto ha fatto con
Antonio Fogliaro. Né, con riguardo alla conversazione del 16 luglio 2015, emerge
la identità dei colloquianti – non conosciuti dai verbalizzanti che, quindi, non
erano in grado di identificarne la voce – ovvero i criteri per ritenere provato il
ruolo nella conversazione delle persone che vi avrebbero partecipato sia perché
dai Cannizzaro avrebbe dovuto recarsi il Pititto (e non lo Iannello) sia perché non

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videosorveglianza registrava, infine, il 28 luglio, una visita dei fratelli Cannizzaro

vi è prova che, dopo la consegna, lo Iannello abbia iniziato il viaggio verso la
Sicilia sia perché, infine, la ricostruzione accusatoria è contrastata da quella che
Io stesso Petitto ha fatto nella conversazione del 28 luglio 2015 con Antonio
Fogliaro e nella quale rivendicava di avere prelevato la partita di droga andata
perduta e il danno subito. 6.2 Con riguardo al reato di cui al capo L2) — trattasi
dello stupefacente sequestrato a Ernesto Oliva il 26 gennaio 2016- la difesa
denuncia la natura meramente congetturale delle argomentazioni del Tribunale
che ha ritenuto comprovato l’acquista dal ricorrente sol perché Pititto Giuseppe si

che i fratelli Cannizzaro erano stati abituali fornitori del Pititto nel luglio 2015;
6.3 violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
80, comma 2, d.P.R 309/1990 in presenza di sostanza drogante pari a kg. 1,200
alla luce della sentenza n. 36258/2012, che ha individuato un parametro
quantitativo (pari a 2000 volte al valore massimo in milligrammi del valore
soglia) e una capacità di saturazione del mercato da rapportare, comunque, alla
piazza di spaccio, nel caso Palermo; 6.4 violazione di legge per la ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in
mancanza di prova della consapevolezza dei ricorrenti della destinazione della
droga all’agevolazione di un cosca; 6.5 violazione di legge, con riguardo
all’aggravante di cui all’ art. 4 legge n. 146 del 16 maggio 2006, non essendo
acquisita prova della partecipazione di soggetti stranieri che avrebbero posto in
essere porzioni di condotta in territorio straniero; 6.6 analogo vizio inficia la
ritenuta sussistenza del reato associativo, in mancanza della prova di accordo
che avrebbe consentito di ricostruire l’affectio societatis e, quindi, l’accettazione
del piano criminoso dell’associazione. Le dichiarazioni rese dalla Verman, che
hanno ricostruito la struttura dell’associazione capeggiata dal Pititto, non hanno
riguardato, come partecipi, i fratelli Cannizzaro. La contestazione del reato
associativo si risolve, pertanto, in una duplicazione delle contestazioni di
cessione che, ove provate, non sono idonee a costituire prova del contributo
apprezzabile, concreto e consapevole inteso al rafforzamento dell’associazione,
anche tenuto conto del ridotto periodo temporale in cui l’indagato si è
materializzato sulla scenda delle indagini e circoscritto al luglio 2015 mentre dal
lungo periodo in cui hanno avuto luogo le intercettazioni (dal settembre 2014 al
dicembre 2016) i coindagati sono attivi nella perpetrazione di altre condotte alle
quali il ricorrente è rimasto estraneo; 6.7 nullità dell’ordinanza di applicazione
della misura, ai sensi dell’art. 292, comma 2 cod. proc. pen., per la mancanza di
autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, delle
esigenze cautelari e degli indizi che giustificano l’applicazione della misura che
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era recato, il giorno prima del sequestro, a Rosarno e valorizzando la circostanza

costituisce la riproduzione della richiesta cautelare e del decreto di fermo
limitandosi a trattare in poco più di una pagina le imputazioni che fanno
riferimento al ricorrente. Il Tribunale del riesame, pur dando atto della
fondatezza delle deduzioni della difesa, non ha censurato il provvedimento
impugnato ed ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta
di argomentazioni che non si attagliano alla posizione del Cannizzaro.

7. I rilievi illustrati sono stati ribaditi con la memoria del 26 settembre 2017

settembre 2017 a carico di Antonino Cannizzaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve accogliersi, nei termini e per gli
effetti di seguito esposti e precisati.

2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che concerne la dedotta
nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione della
posizione del ricorrente con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari. L’impugnata ordinanza – al di là del
riferimento alla posizione di altri coindagati, per i quali ha rilevato la mera
coincidenza grafica della motivazione dell’ordinanza impositiva, rispetto al
decreto di fermo e alla richiesta di misura cautelare avanzata dall’Ufficio di
Procura – ha dato atto, con riguardo al Cannizzaro, che la posizione di questi era
stata oggetto di puntuale disamina dell’ordinanza cautelare non solo nella parte
in cui era stata ricostruita la vicenda nel suo complesso (pag. 33), ma anche in
sede di trattazione dei singoli reati (pagg. 49 e ss., pagg. 51 e ss.) e del ruolo
ascritto all’indagato nell’organizzazione illecita (pag. 68). Le conclusioni espresse
dal Tribunale, che danno atto di un apprezzamento di merito delle risultanze
processuali compiuto dal giudice per le indagini preliminari, non sono
efficacemente contrastate dal ricorso che, per un aspetto, richiama le
osservazioni riportate nella parte iniziale del provvedimento, che, come
accennato, non sono pertinenti alla posizione del ricorrente e, per altro aspetto,
mostra di aderire ad una tesi, già sconfessata dalla giurisprudenza di questa
Corte (cfr. in proposito Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648),
secondo la quale l’autonoma valutazione del giudice della cautela coincide con
una “riscrittura originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della
decisione, poiché, ciò che rileva ai fini della verifica dell’autonomia della
motivazione, è la esplicitazione critica degli elementi fattuali che fondano la

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alla quale è allegato il dispositivo della sentenza di questa Corte del 21

decisione e il loro apprezzamento ai fini della disposizione della misura, anche
con riguardo ai pericula libertatis, esplicitazione critica che, secondo l’ordinanza
impugnata, connota l’esame della posizione del Cannizzaro.

3. E’ indeducibile e manifestamente infondato, con riguardo ai reati di cui ai
capi H) e 111), il primo motivo di ricorso che si risolve, in massima parte, nella
proposizione di questioni in mero fatto ove si tenga in conto che, in materia di
intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva

delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di
legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della
motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2,

n. 50701 del 04/10/2016,

D’Andrea, Rv. 268389). Anche con riguardo a tale aspetto i rilievi della difesa
sono infondati.

4. L’articolazione della motivazione del provvedimento impugnato consente
di rilevare che i giudici della cautela si sono posti in logica corrispondenza con le
argomentazioni difensive che confutavano la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e, confrontandosi criticamente con tali rilievi, hanno compiuto una
critica lettura delle risultanze delle operazioni di intercettazione e dell’analisi dei
frames

del sistema di videosorveglianza pervenendo, attraverso congrua

motivazione, alla enucleazione degli elementi che consentono di ritenere
provato, a livello indiziario, il coinvolgimento dell’indagato nelle cessioni delle
partite di cocaina trasportate e consegnate a Palermo dallo Iannello ad Angelo
Rizzuto, la seconda delle quali sequestrata il 17 luglio 2015 e recapitata al
Rizzuto, in sostituzione di quella che gli era stata in precedenza consegnata,
rivelatasi di non buona qualità e, perciò, restituita allo Iannello e da questi al
Cannizzaro ed al fratello. A carico del ricorrente rileva, secondo la ricostruzione
contenuta nell’ordinanza impugnata innanzi riportata, non già la visita del 25
giugno 2015 di Gregorio Cannizzaro a casa del Pititto – che segna l’esordio sulla
scena investigativa del Cannizzaro – ma il contenuto delle conversazioni dell’8 e
del 16 luglio 2015. Del tutto logicamente la ricostruzione del Tribunale ha
valorizzato la scansione temporale delle conversazioni intercorse tra il Pititto e lo
Iannello con il contenuto degli sms inviati dal Rizzuto e il contenuto delle
emerge la riferibilità della fornitura

conversazioni intercettate, dalle quali

ricevuta dai fratelli Cannizzaro alla consegna effettuata al Rizzuto, conclamata
dall’accostamento che i due facevano su cosa riferire e come accordarsi con
l’acquirente siciliano e su cosa dire, prima ancora di essere raggiunti a casa con
la richiesta di pagamento, alle persone di Rosarno e la circostanza che, in
6

competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto

immediata sequenza temporale, lo Iannello raggiungeva i fratelli Cannizzaro a
Rosarno. E’, dunque, in tale contesto che, in assenza di cadute logiche, il giudice
impugnato ha valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale del 16
luglio nella quale vengono intercettati sia l’odierno ricorrente (che rivolgendosi a
tale Francesco gli dice di prendere quelle due cose) sia il fratello Antonino (detto
Nino) il quale replicava alle osservazioni di Iannello dicendogli: ci sono difficoltà,

perché è la prima volta che ci succede una cosa del genere…che non mi accorgo
che non è buona…. Succede …, contenuto del dialogo che, la sera stessa, lo

intercettazione ambientale – descrivendogli il ruolo, nel dialogo, di ciascuno dei
due fratelli e ribadendo che l’appuntamento con i Cannizzaro era stato fissato
per l’indomani, quando i due avrebbero dovuto recarsi a Rosarno, subito prima
della partenza dello Iannello alla volta della Sicilia.

5.I1 risultato di prova conseguito non è inficiato dal contenuto della
conversazione del 28 luglio 2015, intercorsa tra il Pititto e Antonio Fogliaro,
poiché il Tribunale ha logicamente spiegato la diversa descrizione dell’operazione
evidenziando che l’interlocutore del Pititto veniva da questi coinvolto
nell’acquisto di un’altra partita di cocaina e che, quindi, il Pititto aveva tutto
l’interesse a non descrivergli dettagli rilevanti sulla precedente operazione e ad
accreditare la tranquillità dell’operazione, viceversa rivelatasi fallimentare, così
giustificando l’operato proprio e dello Iannello.

6. A diversa conclusione, in relazione al denunciato vizio di motivazione,
deve, invece, pervenirsi con riguardo all’ulteriore episodio di cessione oggetto di
contestazione al capo L2). Del tutto apodittica, è, in vero, l’affermazione del
Tribunale sulla provenienza dal ricorrente dell’ulteriore partita di cocaina,
cessione ricostruita sulla scorta dei precedenti rapporti di fornitura e della
circostanza che, prima della consegna, il figlio del Pititto si fosse recato a
Rosarno a consegnare ai venditori il corrispettivo dell’acquisto, senza che, dal
compendio captativo illustrato, siano emersi elementi che colleghino proprio al
ricorrente il viaggio del giovane Pititto.

7.Sono, parimenti, fondati i motivi di ricorso che investono la ricorrenza
delle aggravanti di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 nonché quelle di cui
all’art. 7 della legge 203/1991 e art. 4 legge n. 146/2006.

8. L’aggravante dell’ingente quantità, secondo il sistema delineato nella
giurisprudenza di questa Corte, non è di norma ravvisabile quando

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Iannello replicava al Pititto – ed anche tale conversazione è oggetto di

la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile
2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando
tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 P.G. e Biondi Rv.
253150). Dal ricorso si rileva che il quantitativo caduto in sequestro in occasione
del sequestro del 17 luglio 2015, era inferiore ma, soprattutto, del tutto generico
ai fini che occupano, è il riferimento dell’ordinanza impugnata a precedenti
cessioni ed alla qualità dello stupefacente (cfr. 30), aspetti che appaiono slegati

stupefacente, al quale sono da ricondurre le valutazioni sul dato quantitativo.

9. Insufficiente, perché meramente assertivo, a motivare la ricorrenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203/1992,

è il richiamo alla

conoscenza, da parte del Cannizzaro, della intraneità del Pititto ad una delle più
potenti cosche della Calabria e, così, a quella della transnazionalità delle illecite
attività in materia di stupefacenti che facevano capo al Pititto, anche avuto
riguardo al concreto segmento delle forniture ascritte al Cannizzaro, chiaramente
individuabile come fornitore locale del Pititto al quale questi e lo Iannello si
rivolgevano proprio in occasione del mancato arrivo dello stupefacente che il
Pititto ed il socio si procuravano attraverso i canali colombiani.

10.

Anche le censure dalla difesa prospettate con il motivo sintetizzato

al punto 6.6 sono fondate e vanno conseguentemente accolte. Deve, sul punto,
richiamarsi l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 50965 del
02/12/2014, D’Aloia, Rv. 261379), secondo cui, in materia di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell’imputato al sodalizio
criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi
criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di
attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune
esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue
dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente
coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione.
Emerge dalla motivazione, di contro, che i rapporti di compravendita dello
stupefacente sarebbero per lo più intervenuti tra il ricorrente, il Pititto e lo
Iannello mentre le altre persone pure indicate non sembrano aver svolto alcun
ruolo all’interno del rapporto intercorso fra l’acquirente ed il fornitore.
Difetta, pertanto, una adeguata dimostrazione che il rapporto non fosse
limitato solo ai due centri di interesse – cioè il Piitto e Iannello da un lato ed il
ricorrente ed il fratello dall’altro -, secondo un tipico rapporto acquirente-

8

dal valore del principio attivo, cioè dell’effetto drogante della sostanza

fornitore, né risulta valutato se la reiterazione delle operazioni si collocasse
nell’ambito di uno specifico impegno del ricorrente ad effettuare plurime
forniture di stupefacenti o si trattasse di una serie di acquisti occasionalmente
concordati: valutazione, questa, necessaria perché solo nel primo caso può
ritenersi che vi sia un accordo per la commissione di una serie indefinita di reati,
necessario per integrare il contestato reato associativo

11.S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata

libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le lacune della
motivazione innanzi indicate, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in
questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla, relativamente alla partecipazione del ricorrente al reato associativo
sub A) ed al reato sub L2), nonché alle aggravanti contestate, l’ordinanza
impugnata e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 27 settembre 2017

ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena

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