Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53005 del 27/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53005 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAHIR MUSTAPHA nato il 01/12/1983

avverso l’ordinanza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ per rinuncia al ricorso.
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Data Udienza: 27/09/2017

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ impugnata, con motivi di ricorso sottoscritti dai difensori di fiducia,
l’ordinanza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Bologna ha
rigettato la richiesta di revoca ovvero sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere emessa, ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., ai fini di
estradizione per il Marocco di Mustapha Tahir. Secondo l’accusa posta a
fondamento del mandato di arresto a fini estradizionali emesso il 31 marzo 2017
dal Tribunale di Casablanca, Mustapha Tahir è indagato per l’appartenenza ad

un’associazione dedita alla ricettazione ed alla commissione di reati contro il
patrimonio perché coinvolto nella spedizione, avvolta in tappeto, di una tela del
Guercino, rubata nella Chiesa di San Vincenzo a Modena nell’anno 2014, opera
illegalmente trasportata in Marocco.
2. La Corte felsinea ha ritenuto che non sussistono, a norma del diritto
interno, ragioni per il diniego dell’estradizione non risultando la pendenza di un
processo penale in Italia per i fatti posti a fondamento dell’arresto, ovvero per
l’applicazione della gradata misura degli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico. La Corte, pur dando atto della stabile residenza in Italia del Tahir e
della sua situazione familiare e lavorativa, ha ritenuto sintomatici del pericolo di
fuga la gravità dell’accusa e l’inserimento in un contesto associativo operante
all’estero e in un settore, il commercio di opere d’arte, che ha contatti con
soggetti facoltosi interessati all’acquisto illecito, con la conseguente possibilità di
fruire di una copertura in caso di fuga che non poteva essere agevolmente
segnalata dal cd. braccialetto elettronico.
3. 11 ricorrente denuncia: 3.1 vizio di violazione di legge in relazione all’art.
274, lett. b) cod. proc. pen., per la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga
motivato unicamente alla stregua della gravità del titolo di reato per il quale si
procede e, quindi, non sulla base di elementi specifici, concreti e sintomatici di
una reale possibilità che l’estradando si sottragga alla consegna; 3.2 violazione
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e carenza di motivazione per la ritenuta
inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a
realizzare la finalità di prevenzione del pericolo di fuga.
4.11 ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse poiché risulta che Mustapha Tahir, con ordinanza del 28 agosto 2017,
quindi in data successiva al proposto ricorso, è stato rimesso in libertà.
5. Rileva il Collegio che quando, come nel caso in esame, siano state
dedotte con il ricorso per cassazione unicamente questioni sulla sussistenza
delle esigenze cautelari e adeguatezza e proporzionalità della misura, non è
configurabile un concreto interesse del ricorrente, ove nel frattempo sia
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intervenuto un provvedimento cautelare che, in coerenza con le sue richieste,
abbia rimosso il pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il
provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della
decisione e che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza
teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica
sull’economia del procedimento.
6. In base al generale principio dettato dall’ art. 91 cod. proc. civ. non può
reputarsi soccombente e non deve, dunque, essere condannato al pagamento

ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per rinuncia indotta
da mancanza di interesse determinata, come nel caso in esame, da causa
successiva alla proposizione del ricorso (Sez. 3, n. 8025 del 25.1.2012, Oliverio,
Rv. 252910).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 27 settembre 2017

delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. il

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