Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53004 del 27/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53004 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIKAJ MARSEL nato il 08/03/1980

avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del TRIBUNALE DI ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
rette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
///

Data Udienza: 27/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulle
misure cautelari personali e reali, ha confermato l’ordinanza con la quale il
giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva applicato a Marsel
Alikaj la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di
cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990 per concorso, con Giuseppe D’Alto e Franco
Perna,

nella illecita cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza

corrispettivo di euro 370.000,00.

2. Il Tribunale ha evidenziato la partecipazione del ricorrente a due incontri
con i coindagati, Giuseppe D’Alto e Stefano La Vista, il 16 aprile 2015 e con
Stefano La Vista il 22 aprile 2015, incontri che la polizia giudiziaria aveva potuto
osservare attraverso un servizio a tal fine predisposto ed ai quali l’Alikaj era
giunto a bordo di un’autovettura k)rd gocus di colore grigio. Secondo l’ordinanza
impugnata, gli incontri erano funzionali alla cessione di una partita di cocaina,
previo assaggio della merce – il primo – e alla consegna della droga acquistata e
pagamento del prezzo convenuto, ovvero di una sua parte, il secondo. In tal
senso indirizzano il tenore delle conversazioni telefoniche, finalizzate ad
organizzare l’incontro; il contenuto di sms intercettati sulle utenze del D’Alto e La
Vista, prima e dopo gli incontri, e che, inequivocabilmente, rinviava ad una
consegna di droga, all’assaggio della merce ed al pagamento del prezzo dello
stupefacente, rivelatosi di qualità inferiore rispetto a quella del primo assaggio.

3. Con i motivi di ricorso, sottoscritti dal difensore e qui sintetizzati ai sensi
dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia: 3.1 violazione di
legge e vizio di motivazione per omessa motivazione dell’ordinanza impugnata
con riguardo alle deduzioni sviluppate dalla difesa nell’istanza di riesame in
relazione alla identificazione dell’Alikaj come la persona che aveva incontrato i
coindagati in occasione dei due incontri indicati e di quello del 27 aprile 2015.
Rileva il ricorrente che i verbalizzanti, che non conoscevano personalmente
l’Alikaj e si trovavano a distanza dall’autovettura e in posizione precaria, non
hanno proceduto alla identificazione degli occupanti dell’autovettura, non hanno
eseguito riprese fotografiche e non hanno osservato alcuno scambio, di
stupefacenti ovvero somme di denaro, e che alla individuazione dell’Alikaj, come
uno degli occupanti del veicolo, sono pervenuti sol perché l’indagato, il 19 aprile
2015, si trovava alla guida dell’autovettura ford focus di colore grigio, non di sua
proprietà, descritta come quella in uso alle persone coinvolte nello scambio e,
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stupefacente tipo cocaina a La Vista Stefano, verso il pagamento del

peraltro, indicata nell’ordinanza genetica con riferimento ad un numero di targa
diverso da quello riportato nell’informativa di Polizia (v. pag. 1331
dell’informativa del 21 aprile 2015). La brevità dell’incontro e il contenuto dei
messaggi intercorsi tra il D’Alto e La Vista dopo le ore 15:11 conduce, inoltre, ad
escludere che durante l’incontro del 16 aprile 2015 vi sia stata la consegna della
droga per l’assaggio e a ritenere, invece, che lo stupefacente sia stato
consegnato al D’Alto da un fornitore diverso, dopo le ore 15:11 quando
l’autovettura ford focus si era da tempo allontanata. Né si comprende, alla luce

provvista, il La Vista consegnare all’ Alikaj la somma pattuita nel corso
dell’incontro del 22 aprile 2015. L’ordinanza impugnata, infine, non ha fornito
risposta al rilievo della difesa secondo il quale l’indagato non era la persona
presente il 27 aprile 2015 sul luogo di consegna della restante parte della
somma pattuita ovvero che l’Alikaj potesse essere individuato nella persona,
indicata come Mont, ma non identificata, che negli stessi giorni effettuava alcune
consegne – osservate dagli inquirenti – in favore del D’Alto e del Perna, suo
socio; 3.2 nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.,
per mancanza di valutazione autonoma degli elementi allegati dalla difesa; 3.3
difetto di motivazione, in punto di sussistenza di concrete e attuali esigenze
cautelari.

4. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento in relazione al primo, ed
assorbente, motivo che investe la identificazione dell’indagato e che, anche con
riguardo al secondo motivo di ricorso, si risolve in quello di mancanza di
motivazione. L’ordinanza impugnata, in vero, a fronte delle specifiche deduzioni
della difesa innanzi riportate e già oggetto della richiesta di riesame, si è
limitata (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato) al mero enunciato della
certezza della identificazione del ricorrente compiuta dalla Polizia giudiziaria nel
corso dei servizi di osservazione, enunciato che non si confronta criticamente con
i rilievi innanzi sintetizzati tenuto conto che il ricorrente non ha mai
personalmente partecipato ad alcuna delle conversazioni intercettate né sono
stati intercettati messaggi da parte del predetto. Rileva il Collegio che compito
del Tribunale del riesame è quello di espletare il proprio ruolo di garanzia
considerando e valutando tutte le risultanze processuali in modo coerente e
puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del
Pubblico Ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla
difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza dei
gravi indizi, soprattutto quando, come nel caso in esame, oggetto delle deduzioni
siano circostanze di fatto immediatamente evincibili dagli atti di Polizi

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della conversazione delle ore 16:43 come avrebbe potuto, per mancanza di

giudiziaria, come la identificazione dell’indagato nella persona che si trovava a
bordo dell’autovettura giunta sul luogo dell’incontro, in quanto soggetto
riconosciuto agli inquirenti ovvero persona identificata, e con quali modalità, solo
alla stregua di accertamenti successivi.

5. Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al giudice del
Riesame per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Roma.
Così deciso il 27 settembre 2017

P.Q.M.

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