Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5300 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5300 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE FRANCESCO N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 1057/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha rigettato il reclamo proposto da Schiavone Francesco avverso il decreto del 12
aprile 2011 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, rilevando che il
decreto impugnato era fondato su circostanze di fatto ed era adeguatamente
motivato, avuto riguardo al fumus del pericolo di collegamenti esterni illegali o

operatività delle limitazioni imposte al reclamante, quanto al diritto al rispetto
della corrispondenza e ai mezzi di comunicazione assimilati, erano nei limiti di
legittimità segnati dalla giurisprudenza e dalla convenzione europea.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Schiavone Francesco, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
deducendo:
con il primo motivo, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc., poiché, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, le esigenze

di ordine e di sicurezza devono essere individuate in concreto, non essendo
sufficiente il mero richiamo a un “uso criminogeno” della informazione locale;
con il secondo motivo, mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc., in ordine alle specifiche censure formulate con il
reclamo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’inammissibilità consegue al rilievo della manifesta infondatezza delle
deduzioni e osservazioni del ricorrente a fronte delle ragioni argomentate
dell’ordinanza impugnata, che non solo ha esattamente interpretato i principi di
diritto tratti dalla disposizione normativa di cui all’indicato art. 18-ter Ord. Pen. e
dal suo coordinamento con l’art. 41-bis Ord. Pen., ma ne ha fatto corretta
applicazione rilevando e condividendo l’adeguatezza della motivazione del decreto
reclamato, la sua coerenza al quadro della giurisprudenza e normativa
comunitaria e alla finalità special-preventiva della disposta limitazione della
ricezione di quotidiani locali, e la specificità del riferimento di detta limitazione alla
tipologia delle pubblicazioni inibite e alle ragioni di pericolo connesse alla

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alla prevenzione del pericolo di altri reati, e rappresentando che l’ambito di

conoscenza da parte del condannato di informazioni relative al territorio di
provenienza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

P.Q.M.

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