Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 530 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 530 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTELEONE FRANCESCO nato il 24/10/1965 a BOSCOTRECASE

avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata con la decisione in epigrafe
indicata condannava Monteleone Francesco alla pena di C 4.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 6, in relazione all’art. 5, lettera B, I.

2.

L’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per

Cassazione con distinti motivi di ricorso: mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, i prodotti non sono stati messi in
vendita; violazione di legge, art. 131 bis, cod. pen. e 62 bis, cod. pen.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei

motivi, e per genericità.
La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza
contraddizioni e senza manifeste illogicità, essendosi rilevato che nella
cella frigorifera del ristorante venivano rinvenuti alimenti mal conservati,
(congelati con modalità inidonee in buste non per alimenti ed a contatto
con le superfici dei ripiani). Nel ricorso si sostiene che gli alimenti non
erano stati venduti.
Il reato contestato è reato di pericolo, e quindi la detenzione di
alimenti (in grande quantità), in cattivo stato di conservazione, a
prescindere dalla reale somministrazione al pubblico, configura il reato:
“In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all’art. 5 lett. b) della
legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di
pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo
accertamento sulla commestibilità dell’alimento, ne’ il verificarsi di un
danno per la salute del consumatore”. (Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003 dep. 27/01/2004, Gargelli A, Rv. 22687401).
4.

Sul 131 bis, cod. pen. la sentenza impugnata è

adeguatamente motivata, con la considerazione della eterogeneità degli

283 del 1962; commesso il 18 luglio 2012.

alimenti mal conservati. Anche relativamente alle circostanze attenuanti
generiche la decisione risulta adeguatamente motivata, poiché ritiene
equa la pena, e non ravvisa elementi validi (positivi, oltre
all’incensuratezza, per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Trattasi di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità,

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

se adeguatamente motivate come nel caso in oggetto.

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