Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 530 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 530 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOIA SERAFINA N. IL 20/06/1957
avverso la sentenza n. 69/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Di Gioia Serafina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Bari ha confermato quella resa tribunale della medesima città, sezione
distaccata di Altamura, chek aveva condannatg alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt.
349 cod. pen. e 44 lett. b) DPR 380/01.
Deduce
ricorrente in questa sede l’errata applicazione di legge, censurando la ricostruzione
degli eventi fatta dalla corte di appello ed affermando che sulla base del materiale istruttorio e
il manufatto doveva ritenersi completato in tutte le sue componenti sin dal mese di gennaio
2004 con conseguente prescrizione dei reati per cui vi era stata condanna. Si duole inoltre
della subordinazione della sospensione al condizionale della pena alla demolizione in quanto
disposta anche per il reato di violazione di sigilli e conclude invocando la declaratoria di
prescrizione per tutti i reati ed, in via subordinata l’eliminazione della condizione apposta alla
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito.
Vengono in questa sede sostanzialmente riproposte le medesime questioni alla quali la corte di
merito ha già dato adeguata risposta.
In particolare i giudici di appello hanno correttamente e logicamente indicato le ragioni per le
quali hanno ritenuto che i lavori fossero proseguiti dopo il sequestro avvenuto il 15 gennaio
2004 e quelle per le quali doveva ritenersi provato che l’attività illecita fosse cessata in
concomitanza con l’accertamento della reato avvenuto 1 1 1 dicembre 2007. Anche sul rilievo
concernente la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena vi
adeguata è corretta motivazione evidenziandosi come la demolizione sia obbligatoriamente
contemplata per la violazione dell’articolo 20 lett. b) della L. 47/85, oggi al 44 lett. b) d.p.r.
380/01.
Peraltro la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come
costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile/ né il ricorso
stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna eck ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

5,

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