Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53 del 30/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRESCU DANIELA RODICA N. IL 16/06/1963
avverso la sentenza n. 40/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 12/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 30/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2014 la Corte d’appello di
Catanzaro ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della
domanda di consegna avanzata dalle Autorità rumene con l’emissione in data 23
ottobre 2013 di un m.a.e. nei confronti di Petrescu Daniela Rodica, sulla base
della sentenza definitiva di condanna alla pena di anni quattro di reclusione per
un delitto di truffa commesso in data 4 settembre 2007, pronunciata nei suoi

Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d’appello di Catanzaro ha
disposto che la pena inflitta alla Petrescu in forza della su citata sentenza
dell’A.G. rumena venga eseguita in Italia, avendo la stessa dimostrato di
risiedervi stabilmente (arg. ex art. 18, lett. r, della I. n. 69/2005) e risultando
affetta da una grave patologia.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro ha
proposto ricorso per cassazione il difensore della Petrescu, deducendo i motivi di
doglianza qui di seguito indicati.

2.1. Illogicità e carenza di motivazione, mancando la indicazione delle prove
poste alla base della decisione e l’enunciazione delle ragioni per le quali i Giudici
hanno ritenuto inattendibili le contrarie argomentazioni fornite dalla difesa.

2.2.

Violazione dell’art. 16, comma 1, della I. n. 69/2005, per il

superamento del termine di trenta giorni ivi previsto, avendo la Corte d’appello
predisposto tre rinvii di udienza per l’acquisizione della richiesta documentazione
integrativa, che è stata trasmessa in Cancelleria solo in data 6 novembre 2014 e
non è stata messa a disposizione della difesa, in tal guisa violando anche il
disposto di cui all’art. 10, comma 4, della legge sopra indicata.

2.3. Manca la prova che nello Stato di emissione del mandato siano state
poste in essere le preventive ricerche dell’imputata ai fini della conoscenza legale
del procedimento che la riguardava.

2.4. La condanna, infine, è stata inflitta in relazione ad una norma, l’art.
215 del codice penale rumeno, che ha subito una modifica entrata in vigore nel
febbraio 2014, con la conseguenza che, in base alla nuova formulazione, la
ricorrente verrebbe ad espiare una pena che si attesta quasi al massimo dei

1

confronti dalla Pretura di Brasov il 17 giugno 2013.

limiti edittali, per una condotta che, al contrario, è stata qualificata dal
legislatore come ipotesi di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Manifestamente infondate devono ritenersi la prima e la seconda

doglianza, poiché costituisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza

presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l’Autorità giudiziaria italiana deve
limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli
elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario
che l’Autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un
fatto-reato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n.
4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del
16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
Non è necessario, pertanto, che l’elaborazione dei dati fattuali contenuta nel
mandato di arresto europeo pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma
è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al
coinvolgimento della persona richiesta – emergenti dal contenuto intrinseco del
mandato o, comunque, dall’annessa documentazione e dall’attività
supplementare inviata dall’Autorità emittente – siano astrattamente idonee a
fondare il requisito della gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle
evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse non
può che essere riservata all’Autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. 6, n.
44911 del 06/11/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257466).
Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a sostegno del mandato di
arresto europeo, sì come specificamente descritta nella relativa esposizione delle
fonti di prova documentale su cui si fonda la pronuncia di condanna definitiva, ha
consentito alla Corte d’appello, sia pure con sintetiche argomentazioni, di
ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo sul punto demandato al
giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi tipo di valutazione in
ordine all’adeguatezza del materiale indiziario o probatorio che sorregge il
provvedimento, sia esso definitivo o cautelare, emesso dall’Autorità giudiziaria
dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv.
248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722).

1.1.

Manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza relativa

all’asserita violazione del termine di venti giorni dall’esecuzione della misura
2

di questa Suprema Corte quello secondo cui, ai fini della riconoscibilità del

coercitiva, previsto dall’art. 10, comma quarto, della L. n. 69/2005 per la
fissazione dell’udienza di decisione, che ha carattere solo ordinatorio, non
perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza, peraltro neanche
formalmente eccepita dinanzi alla Corte d’appello, non determina alcuna ipotesi
di nullità.
Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi il principio, più volte affermato in questa
Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, dep. 14/07/2010, Rv.
247784), secondo cui l’eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di

ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva
consegna del ricercato.

2. Palesemente infondato deve ritenersi il terzo motivo di doglianza, ove si
consideri, alla luce di un costante insegnamento giurisprudenziale di questa
Suprema Corte, che costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di
mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna è carente di
interesse ad opporsi all’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in
un altro Stato membro dell’Unione Europea deducendo che la stessa è stata
emessa all’esito di un processo non equo (nella specie, perché celebrato “in
absentia”), se ha chiesto ed ottenuto di espiare la pena in Italia, così
implicitamente accettando gli effetti di quella decisione (Sez. F, n. 32773 del
13/08/2012, dep. 14/08/2012, Rv. 253125; v., inoltre, Sez. 6, n. 49084 del
04/12/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258044; Sez. 6, n. 9151 del 21/02/2013,
dep. 26/02/2013, Rv. 254473).

3. Fondato, di contro, deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da quelle
in ricorso genericamente enunciate, il quarto motivo di doglianza ivi prospettato,
dovendosi al riguardo considerare (v., analogamente, Sez. 6, n. 20527, 14
maggio 2014, dep. 19 maggio 2014, Vatrà, Rv. 259785; v., inoltre, Sez. 6, 17
settembre 2014, n. 38557, Turlea, non mass.) che con il D. Lgs. 7 settembre
2010, n. 161, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Decisione
quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione Europea.
Tale strumento normativo, entrato in vigore tra gli Stati membri dell’U.E. il 5
dicembre 2011, è stato recepito anche nell’ordinamento rumeno a decorrere dal
26 dicembre 2013 (L. n. 300/2013) ed è pertanto applicabile nelle relazioni
intergiurisdizionali fra le competenti autorità del nostro Paese e quelle della
3

cui all’art. 6, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce causa

Romania. Esso mira ad aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle
persone condannate

(considerandum

n. 9) ed ha, pertanto, la finalità di

consentire l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità
giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione Europea nello Stato membro di
cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia
espresso il consenso a riceverla.
In tal senso, infatti, il considerandum n. 17 ha cura di precisare che,
“laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la

fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o
professionali”.
La genesi di tale strumento di diritto derivato va ricercata nel programma di
misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
penali, adottato dal Consiglio dell’Unione europea il 29 novembre 2000
conformemente alle conclusioni di Tampere, ove si prevedeva la necessità di
meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di
condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l’estensione
dell’applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle
persone residenti negli Stati membri (misura 16).
L’ambito applicativo dell’istituto del riconoscimento ed esecuzione delle
sentenze di condanna presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo
1983 (e ratificata in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334), sia con quello della
Decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI.
Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle
persone condannate, il riconoscimento della sentenza non presuppone la
condizione di detenzione del soggetto. L’eventuale trasferimento, a sua volta,
non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior
parte dei casi (ex artt. 5, comma 4, e 10, comma 4, del D. Lgs. cit.). Unico
presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto
nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della
stessa.
Nei rapporti fra gli Stati membri dell’U.E. che hanno attuato la Decisione
quadro 2008/909/GAI, le corrispondenti disposizioni della su citata Convenzione
di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell’art. 26 della pertinente
Decisione quadro e dell’art. 25 del su citato D. Lgs. .
Per quel che attiene, in particolare, al rapporto con la procedura di consegna
basata sul mandato di arresto europeo, occorre considerare il disposto di cui
all’art. 24 del D. Lgs n. 161/2010, che estende l’applicazione del nuovo
4

persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il

meccanismo procedurale ivi regolato alle ipotesi “affini” di esecuzione della pena
o della misura di sicurezza previste dagli artt. 18, comma 1, lett. r) e 19, comma
1, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69.
La nuova disciplina normativa, infatti, si propone di integrare il sistema di
consegna del mandato d’arresto europeo, con specifico riferimento alle
evenienze della consegna in executivis (che è quella che viene in rilievo,
giustappunto, nel caso in esame) e della consegna per finalità processuali dei
cittadini e dei residenti in Italia, rispettivamente disciplinate ex artt. 18, lett. r),

In tal senso, sulla base della regola di principio enunciata nel considerandum
n. 12 e, soprattutto, della disposizione dettata dall’art. 25 della Decisione quadro
2008/909/GAI, il cui contenuto si riferisce esplicitamente all’ipotesi della
esecuzione delle pene a seguito di un m.a.e., può ricavarsi la generale regola di
riparto secondo cui “fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni
della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in
cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione
delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei
casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o
qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia
posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato
membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione”.
Entro tale prospettiva, dunque, viene a collocarsi la norma di attuazione
fissata dall’art. 24, comma 1, del D. Lgs. in oggetto, laddove si estende
l’applicazione della nuova procedura di mutuo riconoscimento nell’esecuzione
delle sentenze definitive di condanna alle fattispecie previste dagli artt. 18,
comma 1, lett. r) e 19, comma 1, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69.
Si tratta, come è noto, dell’ipotesi in cui la procedura del mandato d’arresto
europeo riguarda un cittadino italiano, ovvero un residente o dimorante nel
territorio italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 227/2010), che dovrebbe essere
consegnato ad un altro Stato membro per l’esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d’arresto europeo
emesso a soli fini processuali, ossia per l’esercizio dell’azione penale nei confronti
di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato.
Nel primo caso, è consentito alla Corte d’appello di rifiutare la consegna
purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia; nel
secondo caso, invece, è possibile condizionare la consegna alla condizione che la
persona, una volta processata ed, eventualmente, condannata, sia rinviata in
Italia per l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza

5

e 19, comma 1, lett. c), della su citata L. n. 69/2005.

Ne discende che la procedura del riconoscimento della sentenza da parte
della Corte d’appello si rende necessaria, a norma dell’art. 24, comma 1, del
D.Igs. n. 161/2010, nei casi specificamente previsti dagli artt. 18, comma 1, lett.
r) e 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Ne consegue, ancora, che nelle evenienze or ora menzionate dovranno
applicarsi, in quanto compatibili con il contenuto e le finalità dell’assetto
normativo precedentemente delineato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI, le
forme e i meccanismi procedimentali previsti dal D. Lgs. n. 161/2010,

interpretative, atteso che né la legge sul mandato d’arresto europeo, né la
correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di
riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento
giuridico.
Vengono in rilievo, in particolare, non solo gli apprezzamenti in merito alla
sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, ma
anche le verifiche inerenti ai criteri di compatibilità della pena ed ai motivi di
rifiuto specificamente indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di
cui agli artt. 10, 11 e 13 del D. Lgs. n. 161/2010, oltre al vaglio delle modalità di
esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16-17) ed alle implicazioni
riconnesse all’eventuale applicazione del principio di specialità (art. 18).
Valutazioni, queste, che la Corte territoriale non ha ancora espresso nel caso
in esame, e che il mutato quadro normativo impone di allargare al più ampio
orizzonte delle condizioni, dei presupposti e dei motivi ostativi contemplati nelle
su citate disposizioni del D. Lgs. n. 161/2010, richiedendone, evidentemente,
una complessiva operazione di “rilettura”, anche, se del caso, attraverso il
ricorso alla procedura di consultazione con l’autorità competente dello Stato di
emissione, sì come espressamente introdotta e regolata nell’art. 13 comma 2,
del su menzionato D. Lgs. .
Al riguardo, inoltre, giova rilevare che, ai fini degli effetti giuridici del
riconoscimento, non è sufficiente limitarsi alla mera indicazione che la sentenza
straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorre sempre
precisare i reati per i quali il riconoscimento viene effettuato, tenuto conto, in
particolare, della eventualità di un riconoscimento parziale (ex art. 10, comma
3), ovvero delle possibili conseguenze legate, ad es., alle preclusioni ai benefici
penitenziari di cui all’art. 4 – bis Ord. Pen. .

4. Si tratta, dunque, di forme alternative di riconoscimento ed esecuzione
della sentenza di condanna di uno Stato membro, in quanto connotate dalle
medesime finalità rieducative, ed in parte regolate dalla medesima disciplina
6

colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche

normativa, ma originate da un diverso atto di impulso procedimentale, che ne
determina anche una diversa “canalizzazione” ed un’autonoma progressione: la
richiesta di consegna nell’ambito della procedura legata all’emissione del m.a.e.,
in un caso, la procedura di trasmissione all’estero, ovvero dall’estero (ex artt. 4
ss. del D. Lgs. n. 161/2010), nell’altro caso.
Ciò comporta, peraltro, l’ulteriore conseguenza che, per quanto non
disciplinato dal decreto legislativo su citato, dovrà comunque farsi riferimento al
regime normativo proprio della procedura di consegna regolata dalla L. n.

quadro di principii sinora delineato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Suprema Corte.
Su taluni aspetti delle questioni qui considerate, del resto, questa Suprema
Corte (Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, dep. 30/01/2014, Rv. 258259) ha già
avuto modo di pronunziarsi, affermando che, in tema di mandato di arresto
europeo, qualora la Corte d’appello disponga, ai sensi dell’art. 18, comma primo,
lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di
emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno
impone l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne
consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene
previste nei due ordinamenti, la Corte d’appello deve procedere agli adattamenti
necessari, applicando i principi fissati – in tema di reciproco riconoscimento delle
sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione europea – dall’art. 10, comma quinto, del D. Lgs. 7 settembre 2010,
n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a
quella applicata nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in
sanzione pecuniaria).
Pertanto, in relazione alle su richiamate ipotesi, così come dal legislatore
specificamente individuate, e limitatamente ai rapporti con quegli Stati membri
(come la Romania) che hanno recepito nei loro ordinamenti la Decisione quadro
2008/909/GAI, deve applicarsi, ai fini qui considerati, la nuova base giuridica
delineata dal D. Lgs. n. 161/2010 e non può venire in rilievo l’insegnamento
giurisprudenziale, da questa Suprema Corte tradizionalmente elaborato, secondo
cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello dispone
l’esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai
sensi dell’art. 18, comma primo, lett. r), della L. n. 69 del 2005, la sentenza
pronunciata dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene
automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista
dal D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 16364 del 27/04/2012, dep.
03/05/2012, Rv. 252193).
7

69/2005 (arg. ex art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 161/2010), sulla base del

Il principio, più volte affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 34587 del
05/07/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256132), secondo cui la sentenza emessa da
uno Stato membro dell’Unione europea non ha bisogno di essere formalmente
riconosciuta ai sensi dell’art. 731 cod. proc. pen., discendendo la sua esecutività
direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’U.E. del 13 giugno 2002, conserva peraltro la
sua attualità nei rapporti con quegli ordinamenti che non hanno ancora recepito

5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza
impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, affinchè
proceda, alla stregua delle regole di giudizio su affermate, alle necessarie
verifiche riconnesse all’applicazione del nuovo quadro normativo, uniformandosi
ai principii di diritto in questa Sede statuiti.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22,
comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, lì, 30 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

il nuovo strumento normativo disciplinato dalla Decisione quadro 2008/909/GAL

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