Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53 del 30/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 53 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERAL
PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:
1) ERZETTI DENIS N. IL 26/09/1985 *ler
avverso la sentenza n. 569/2011 TRIBUNALE di GORIZIA, del
29/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

RMAMAge..4~…1•)

Udito, per la parte civile, Avv
Uditi difensor Avv.

5) Wì,t4_

Data Udienza: 30/11/2012

OSSERVA

Con sentenza in data 29.6.2011 il Tribunale di Gorizia ha applicato nei confronti di Erzetti
Denis la pena ritenuta di giustizia – e concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per il
reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c), del codice
della strada, accertato il 26 dicembre 2009.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata non potrebbe
essere inferiore ad anni due posto che, non avendo il giudice disposto la confisca del veicolo
alla cui guida si trovava l’Erzetti al momento dell’accertamento del reato – trattandosi di
veicolo risultato appartenere a persona estranea al reato – avrebbe tuttavia dovuto
raddoppiare la durata minima (anni uno) della sospensione stessa.
Il ricorso è fondato.
Nella concreta fattispecie, il giudice correttamente non ha disposto la confisca del veicolo in
quanto appartenente a persona estranea al reato, ma – in ossequio a quanto stabilito dall’art.
186, secondo comma, lett. c), del codice della strada, come modificato sul punto con
disposizione introdotta con la legge n. 94 dell’8 agosto 2009 (già in vigore dunque alla data del
fatto contestato all’Erzetti: 26 dicembre 2009) – avrebbe dovuto tuttavia disporre la
sospensione della patente di guida per un periodo a pari al doppio della durata stabilita dalla
legge. Peraltro, trattandosi di un mero calcolo matematico che non comporta alcuna
valutazione discrezionale e consiste nel raddoppiare il periodo minimo di un anno della
sospensione della patente di guida – come richiesto dallo stesso ricorrente P.G. – la durata di
detta sanzione amministrativa accessoria ben può essere rideterminata direttamente in questa
sede in anni due, previo annullamento, senza rinvio, dell’impugnata sentenza sul punto.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la
omessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la cui
durata determina in anni due.
Roma, 30 novembre 2012
Il Co igliere estensore
incenzo Romis)

Il Presidente

„ Antonio Sirena) Pietro
,…r

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

denunciando violazione di legge sul rilievo che il Giudice ha omesso di applicare la sanzione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA