Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 53 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTAGUIDA GIUSEPPE N. IL 21/06/1960
DEFINA ONOFRIO N. IL 24/07/1975
avverso la sentenza n. 827/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (A
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 12/09/2013

1. Santaguida Giuseppe e Defina Onofrio ricorrono per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Torino, in data 26-9-12 , con la quale è stata
confermata , in punto di responsabilità , la sentenza di condanna emessa in
primo grado, in ordine ai delitti di associazione a delinquere e di truffa tentata e
consumata. Hanno infatti sostenuto i giudici di merito che gli imputati
reperissero i clienti e predisponessero documentazione falsa in grado di rendere
idonea la domanda di prestito da presentare ad istituti di credito, con
indicazione di dati inveridici . Defina agiva in prima persona , relazionando in
ordine all’andamento dell’attività e ai problemi che si ponevano al Santaguida.
2. Il Santaguida deduce violazione degli artt 125 co 3, 546 lett e ) , 267 co 1, 1 bis,
203 cpp e 13 d.l. 152/91 poiché, al di là delle conversazioni su due utenze in uso
al Santaguida e alla società “Gustibus” , non è dato comprendere quali siano le
ulteriori intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute d’interesse , al fine di
dimostrare la responsabilità dell’imputato. Le dette intercettazioni sono
comunque inutilizzabili sia perché avviate a seguito di informazioni confidenziali
sia perché nei decreti autorizzativi si afferma che esse fossero “l’unico
strumento d’indagine percorribile”, con formula di mero stile.
3. Defina Onofrio deduce, con il primo motivo ,vizio di motivazione e violazione
dell’art 192 cpp poiché la Corte d’appello , pur valorizzando in direzione
accusatoria le dichiarazioni di Procopio , non le ritiene credibili nella parte in cui
egli esclude l’esistenza di un’organizzazione strutturata. E’ mancata poi , nel
processo , la prova dell’esistenza dell’affectio societatis , essendo , al più ,
configurabile una serie di truffe commesse concorsualmente da più coimputati.
Mera apparenza di motivazione è dato poi riscontrare nella sentenza impugnata
riguardo al ruolo di promotore addebitato al Defina.
3.1. Con il secondo motivo , si deduce vizio di motivazione in merito alla
quantificazione della pena , alla mancata concessione delle attenuanti
generiche ed all’applicazione della recidiva, nonostante il Defina abbia subito
una sola condanna a pena esigua.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.11 ricorso del Santaguida è infondato. Dal tessuto motivazionale della sentenza
impugnata è del tutto agevole enucleare le conversazioni poste dai giudici di merito
a fondamento della declaratoria di responsabilità, il cui tenore viene accuratamente
analizzato nella sentenza stessa , che ne riporta i brani più significativi ,
evidenziandone puntualmente la significazione dimostrativa e ponendo in rilievo
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RITENUTO IN FATTO

come esse attestino la costante presenza degli indagati — soprattutto il Santaguida ,
il Defina , il Lo Cascio e la De Miccoli- presso la sede della società , funzionalmente
ad un’attività continuativa di predisposizione della falsa documentazione
preordinata alle illecite richieste di finanziamento ad istituti bancari o finanziari .
4.1.In merito alla seconda censura, occorre osservare come ,in tema di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni , sia stato affermato , in
prosecuzione delle indagini, a norma dell’art 267co 1 cpp , è questione rimessa alla
valutazione esclusiva del giudice di merito , la cui decisione può essere censurata,
in sede di legittimità , solo sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione
( Cass , Sez VI , 25-9-2003n. 49119, Scremin , cass. pen. 2005, 3926): vizio che, nel
caso di specie, non è dato riscontrare. Né la valutazione relativa all’indispensabilità
dell’intercettazione può essere posta in questione con riferimento alla possibilità di
conseguire gli stessi risultati investigativi con altri strumenti di accertamento ,
secondo quanto addotto dal ricorrente , che ha menzionato mezzi di indagine
alternativi , come i servizi di ocp o le perquisizioni. E’ stato infatti correttamente
evidenziato, in giurisprudenza , come questa possibilità sia sempre sussistente in
astratto e quindi potenzialmente tale da inibire in ogni caso il ricorso alle
intercettazioni ( Sez VI, 6-3-2003 n. 12912, rv. n. 225722).
4.2.In ordine all’ultima doglianza , va rilevato che, secondo quanto si evince dalla
sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata , la censura non è stata
dedotta in secondo grado . Risulta anzi che l’eccezione di inutilizzabilità delle
intercettazioni è stata sollevata sotto un profilo completamente diverso, in relazione
cioè alla qualificazione giuridica del fatto, dovendosi asseritamente ravvisare, nel
caso in disamina, un concorso di persone nel reato e non un delitto associativo ; ed
alla violazione degli artt 431 e 270 cpp , essendo state le captazioni originariamente
autorizzate per il reato di cui all’art 74 DPR 309/90 mentre il Santaguida è stato poi
imputato di associazione a delinquere : questioni non riproposte in questa sede.
Mentre non vi è nessun riferimento all’attivazione della procedura ex artt 266 ss cpp
sulla base soltanto di informazioni confidenziali . Né il ricorrente ha contestato la
completezza della predetta sintesi , deducendo di avere ,in realtà, devoluto alla
cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è
pertanto inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp.

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giurisprudenza ,che l’assoluta indispensabilità delle operazioni , ai fini della

5.Anche il primo motivo del ricorso presentato da Defina è infondato . Occorre, in
primo luogo , osservare come , rilevando la mancata osservanza di una norma
processuale soltanto laddove quest’ultima sia stabilita a pena di nullità ,
inutilizzabilità , inammissibilità o decadenza , come espressamente disposto dall’art
606 co 1 lett c) cpp, non sia ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la
violazione dell’art 192 cpp , la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata ( Cass.
Sez VI , 8-1-2004n. 7336, rv 229159) e può essere dedotta soltanto sotto il profilo
anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di
cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico-argomentativo e quindi
l’accettabilità razionale del provvedimento , restando preclusa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Cass Sez III 27 -92006 n. 37006, Piras , rv n. 235508; Cass Sez VI , 6-6-06n. 23528, Bonifazi , rv n.
234155). Ne deriva che il giudice di legittimità , nel momento del controllo della
motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp
non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove . In
altri termini , il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e
dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della prova ,
non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento
probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito
alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir.,
2004 n. 39, 86; Cass sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass , Sez
V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75).
5.1 Nel caso in disamina , la Corte d’appello ha evidenziato le risultanze delle
intercettazioni telefoniche e ambientali ; le dichiarazioni dei testi escussi ,soggetti
che avevano chiesto e , in alcuni casi , ottenuto i finanziamenti grazie all’illecita
opera degli imputati ; gli esiti delle perquisizioni locali e personali , che hanno
portato al rinvenimento della documentazione relativa alle pratiche di
finanziamento fraudolento e al reperimento di documenti e timbri artefatti sia
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del vizio di motivazione. In questa prospettiva , occorre però tenere presente che,

presso l’abitazione del Santaguida che presso la sede della “Gustibus” e nella
disponibilità del Defina , il quale, in auto, custodiva le predette pratiche . Alla luce
di tali risultanze — argomenta la Corte territoriale-, non può revocarsi in dubbio la
sussistenza del vincolo associativo tra gli imputati , a causa della consapevolezza di
ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale,
alla realizzazione di un duraturo programma criminale , al di là della
interscambiabilità dei ruoli, che costituisce la regola nelle associazioni costituite da
quo — la posizione dominante di Santaguida e Defina , i quali contattavano le banche
e si relazionavano con i direttori delle stesse . Sia il Santaguida che il Defina
palesavano ,altresì , nelle telefonate , una notevole conoscenza dei meccanismi
bancari e delle prassi in uso in ordine ai controlli da espletarsi prima dell’erogazione
dei finanziamenti e mostravano altresì di volerli aggirare , indicando posizioni
lavorative fittizie e altre garanzie del tutto inesistenti. Inoltre erano sempre loro ad
istruire i beneficiari affinchè fossero in grado di rispondere adeguatamente alle
inevitabili domande dei funzionari. Essi reperivano infine i mezzi necessari alla
realizzazione del programma criminoso e i soggetti che procuravano i nuovi “clienti”
dovevano sempre rivolgersi a Santaguida e a Defina.
5.2.Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in
un apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a
superare lo scrutinio di legittimità.
6.Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Anche le determinazioni
del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche , alla recidiva e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui
è gravato il Defina , relativamente a plurime violazioni delle norme sull’uso delle
carte di credito e di pagamento, evidenziando come non vi sia ragione di escludere
la recidiva , sintomo di accentuata colpevolezza e di significativa pericolosità
dell’imputato, che, nonostante la contenuta entità della pena e la concessione del
beneficio della sospensione condizionale , non ha desistito dal compiere attività
criminose.
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un numero modesto di sodali. E’ dato comunque evidenziare — sottolinea il giudice a

I ricorsi vanno dunque rigettati, poiché basati su motivi infondati, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-9-13.

RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

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