Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52997 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 52997 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pagano Giuseppe, n. Bitonto (Ba) 22.5.1985
avverso la sentenza n. 3596/16 Corte d’Appello di Bari del 21/11/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
G. Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Bari il 14/10/2015 e affermato la responsa1
q91

Data Udienza: 06/10/2017

bilità di Giuseppe Pagano in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n.
309 del 1990 riferito alla detenzione di gr. 225 lordi di hashish e gr. 125,6 lordi
di marijuana e di quello di cui all’art. 73, comma 5 riferito alla contestuale detenzione di gr. 55 lordi di eroina, ritenendoli tra loro concorrenti.
La pena è stata di conseguenza rideterminata con riferimento al reato più grave di cui all’art. 73, comma 4 (due anni e sei mesi di reclusione ed C 18.000,00
di multa previo riconoscimento delle attenuanti generiche) aumentata per il concorrente e meno grave reato di cui al comma 5 alla misura di tre anni e sei mesi

misura finale di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 16.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che lamenta l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in
ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità anche riguardo alla
detenzione dello hashish e della marijuana nonché carenza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione sul punto, non sussistendo a suo avviso alcuna logica
ragione per non estendere la medesima valutazione anche alla detenzione delle
droghe cd. leggere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La valutazione che consente al giudice di ravvisare l’ipotesi del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, oggi figura autonoma di
reato secondo l’oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione
(v. ex pluribus e ultima in ordine di massimazione Sez. 4, sent. n. 36078 del
06/07/2017, Dubini, Rv. 270806), è una valutazione che abbraccia di necessità
la complessiva condotta ascritta all’imputato, come del resto lo stesso dato normativo impone mediante riferimento ai mezzi, alla modalità o alle circostanze
dell’azione oltre che alla qualità e alla quantità delle sostanze stupefacenti.
Risulta, perciò, contraddittoria e manifestamente illogica nella motivazione la
sentenza impugnata nel momento in cui, parcellizzando l’esame della condotta
ascritta all’imputato, caratterizzata dalla detenzione contestuale di diversi tipi sostanze stupefacenti, sia leggere (hashish e marijuana) che pesanti (cocaina),
ritiene di poter circoscrivere il giudizio di minor disvalore soltanto ad una parte di
essa (oltre tutto ed ancor più contraddittoriamente con riferimento alla deten-

2

di reclusione ed C 24.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla

zione di un quantitativo non irrisorio di eroina) senza considerarla nella sua interezza.

3. Ferma restando, perciò, l’intangibilità della decisione quanto all’applicazione
dell’art. 73, comma 5 riguardo alla detenzione dell’eroina – data l’assenza di impugnazione da parte del PM – non resta che annullare la sentenza impugnata e
rinviare ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari cui spetterà, in un nuovo
giudizio sul punto, sanare l’incongruenza logica sopra evidenziata con le conse-

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato di
cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle condotte di
detenzione di marijuana e hashish e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Bari.
Così deciso, 6/10/2017

e EPOSETATO IN CANCELLERIA

21 NOV 2017
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guenti valutazioni in termini di trattamento sanzionatorio.

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