Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52994 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 52994 Anno 2017
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agostinelli Giustino, n. Santa Maria Nuova (An) 28.5.1962
avverso la sentenza n. 3671/15 Corte d’Appello di Ancona del 06/10/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
G. Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. Filippo Loria (d’ufficio), che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 06/10/2017

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Ancona ha confermato
quella emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi il 10/10/2012,
ribadendo la condanna di Agostinelli Giustino alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione ed C 200,00 di multa inflittagli in primo grado in
ordine al reato di cui all’art. 338, comma 4 cod. pen., con le statuizioni disposte
in favore della costituta parte civile Consorzio Agrario Provinciale di Ancona
s.c.a.r.l.

riproponendo quasi testualmente il primo motivo dell’atto d’appello, deduce la
nullità dell’intero procedimento a partire dal primo grado di giudizio per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. dovuta all’omessa citazione in
giudizio e al mancato rispetto delle disposizioni concernenti la notifica degli atti
processuali a mezzo posta ai sensi dell’art. 8 I. n. 890 del 1982.
In particolare, il ricorrente allega di avere avuto conoscenza del procedimento
a suo carico in occasione della notifica avvenuta il 05/11/2012 dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado nel domicilio eletto (recte: dichiarato) il
giorno 09/11/2011 in S. Maria Nuova (An) alla via Pradellona, 16 all’atto della
identificazione ad opera della Polizia Giudiziaria.
Deduce di conseguenza l’omessa notificazione sia dell’avviso di chiusura delle
indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. sia della stessa citazione
in giudizio, lamentando in particolare che il primo è stato notificato al difensore
d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. senza che siano state
esplicitate le ragioni dell’impossibilità di una notifica al domicilio eletto

(recte:

dichiarato) nei termini suddetti.
Quanto al decreto di citazione a giudizio, ne lamenta l’irrituale notificazione per
mezzo del servizio postale.
A seguito, infatti, di un infruttuoso tentativo di consegna del decreto per
assenza temporanea dall’indicato domicilio, l’ufficiale postale si sarebbe limitato
ad immettere l’avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile dove è
ubicata la propria abitazione, omettendo gli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge (deposito del piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna e spedizione dell’avviso in busta chiusa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del tentativo di notifica del piego stesso e del relativo deposito presso
l’ufficio postale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

ovi

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,

1. Il ricorso risulta generico perché replica pedissequamente censure che la
Corte territoriale ha ampiamente vagliato e motivatamente disatteso mediante
puntuale riferimento agli atti processuali: come tale esso si rivela, perciò, improponibile e quindi inammissibile per aspecificità, come stabilito dalla costante
giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent.
28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv.
231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

mancato recapito all’imputato del decreto di citazione diretta a giudizio speditogli a mezzo servizio postale, a causa della sua assenza temporanea dal domicilio,
il portalettere ha immesso l’avviso nella cassetta della corrispondenza, depositando il plico presso l’ufficio postale in data 04/04/2012 e indicandone i relativi
motivi.
Sempre dalla decisione impugnata si ricava, inoltre, che l’ufficiale postale ha
spedito la raccomandata n. 777541365158 accompagnata dalla comunicazione
dell’avvenuto deposito, ma non essendo stato curato il ritiro del plico entro il termine di dieci giorni, il piego raccomandato è stato restituito all’ufficio giudiziario
richiedente la notificazione, tutto ciò risultando dall’avviso di ricevimento che nel
suo originale reca le predette indicazioni (pag. 7 sent.).
Di tali circostanze, come anzidetto desunte dai giudici d’appello mediante esame del fascicolo processuale, non v’è alcuna menzione nel ricorso di cui va,
pertanto, ribadita la aspecificità su tale punto.

2. Quanto alla irregolare notifica dell’avviso di chiusura indagini, questione dedotta per la prima volta con l’atto di appello, già la Corte territoriale ha rilevato
l’intervenuta sanatoria per omessa tempestiva deduzione nei termini di cui allo
art. 180 cod. proc. pen. (pag. 6 sentenza) e ciò nonostante il ricorrente ripropone nuovamente la doglianza, con la conseguenza che anch’essa va ritenuta aspecifica e di conseguenza improponibile in sede di legittimità.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare
nella misura di C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

3

q()

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il 03/04/2012 a seguito del

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso, 06/10/2017

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