Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5299 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5299 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPONE AGOSTINO N. IL 08/02/1968
avverso l’ordinanza n. 289/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila
ha respinto il reclamo proposto da Capone Agostino avverso l’ordinanza del 10
gennaio 2012 del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, che aveva negato allo
stesso il beneficio della liberazione anticipata con riguardo al periodo di
carcerazione sofferta dal 21 aprile 2009 al 20 ottobre 2009, in dipendenza del

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento, dolendosi della omessa
considerazione del carattere lieve ed episodico dell’addebito disciplinare, non
indicativo, di per sé, della mancata o diminuita partecipazione all’opera di
rieducazione, e della omessa valutazione della correttezza della condotta
carceraria tenuta nello stesso semestre e nei semestri contigui, positivamente
apprezzati al fine della concessione del medesimo beneficio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il 15 gennaio 2013 il ricorrente ha presentato richiesta di fissazione della
udienza in relazione al proposto ricorso e ai motivi con esso dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È inaccoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente di fissazione
dell’udienza, poiché la trattazione del ricorso in camera di consiglio consegue al
rilievo preliminare della sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso
ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
La conformità della previsione normativa dell’art. 611 cod. proc. pen. al
dettato costituzionale è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di
questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 4118 del 17/11/2000, dep. 01/02/2001,
Manfredi A., Rv. 217937; Sez. 1, n. 4775 del 05/10/1998, dep. 12/01/1999, De
Filippis R., Rv. 212287), che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa
questione in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., non essendo violato il principio di
parità tra le parti, in quanto alla udienza camerale non interviene alcuna delle
parti, né il diritto di difesa del ricorrente che, anche a fronte della presentazione
da parte Procuratore Generale della sua requisitoria scritta, può, specificando
ulteriormente con memoria le sue richieste, fra l’altro, evidenziare come le
affermazioni avversarie non siano sorrette da alcun iter argomentativo e siano,
quindi, infondate o, quantomeno, indimostrate.
2

rapporto disciplinare elevato a suo carico il 12 ottobre 2009.

2.

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.1. Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la
concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente nel periodo oggetto di valutazione, connotata da un
episodio disciplinare, e ha ragionevolmente ritenuto tale fatto, avvenuto il 12
ottobre 2009, sintomatico – in relazione alla condotta tenuta dallo stesso nella
circostanza e descritta – della mancanza di una sua convinta partecipazione al

Le censure opposte dal ricorrente prospettano, in termini generici, una
diversa lettura e interpretazione dello stesso dato fattuale in rapporto alla
incidenza sull’opera di rieducazione e sulla sua partecipazione a essa e alla
correttezza del complessivo comportamento carcerario. Una richiesta di
rivalutazione del merito, di questo tipo, non è, tuttavia, consentita in sede di
legittimità.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

trattamento rieducativo nel semestre in cui l’episodio è ricaduto.

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