Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52988 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52988 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Manzi Pasquale, nato 1’08/03/1971;

Avverso l’ordinanza n. 5673/2016 emessa il 22/12/2016 dal Magistrato di
sorveglianza di Ancona;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 19/10/2017

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona,
pronunciandosi ex art.

47-ter,

comma

1-quater,

Ord. Pen., dichiarava

inammissibile l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione
domiciliare presentata da Pasquale Manzi, in relazione alla pena detentiva
residua che doveva scontare, afferente a reati non ostativi e quantificata in 7
mesi.
La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Magistrato di

sorveglianza di Ancona sul presupposto che i titoli esecutivi per i quali Manzi era
detenuto riguardavano, oltre che reati comuni, anche un delitto ostativo,
rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 4-bis Ord. Pen., non ancora espiato,
che non consentiva all’istante di beneficiare della misura alternativa alla
detenzione richiesta.

2.

Avverso tale ordinanza Manzi ricorreva per cassazione, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato,
conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva tenuto conto della
circostanza che laddove fosse stato riconosciuto all’istante il beneficio dell’indulto
di cui alla legge 31 maggio 2006, n. 141 – per la pena di anni 1, mesi 6 e giorni
16 di reclusione – gli sarebbe derivato un residuo di pena non riferibile a reati
ostativi, per il quale era concedibile la detenzione domiciliare originariamente
richiesta.
Ne discendeva che il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva ritenuto
erroneamente che la pena residua in espiazione atteneva a un reato ostativo e
non aveva considerato che la frazione di trattamento sanzionatorio relativa a
reati comuni giudicati con le sentenze irrevocabili poste in esecuzione non era
stata interamente espiata dal condannato.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente il Collegio che l’istanza originaria di Pasquale
Manzi, provenendo da un detenuto in espiazione pena, veniva decisa dal
Magistrato di sorveglianza di Ancona ex art. 47-ter, comma 1-quater, Ord. Pen.,
con un provvedimento

de plano,

cui doveva seguire l’instaurazione del

contraddittorio davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Dispone, in
particolare, l’art. 47-ter, comma 1-quater, Ord. Pen.: «L’istanza di applicazione
della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esec ione della
2

t

pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare […] è rivolta al magistrato di

sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura […]».
Ne discende che, nel caso di specie, la decisione del Magistrato di
sorveglianza di Ancona doveva ritenersi, per sua natura, provvisoria e
interlocutoria, con la conseguenza che l’ulteriore e fisiologico sviluppo
procedimentale era di competenza del Tribunale di sorveglianza di Ancona, cui

detenzione domiciliare proposta da Manzi, quale decisione che faceva seguito alla
delibazione urgente adottata ai sensi dell’art.

47 -ter, comma 1-quater, Ord.

Pen., avverso la quale – laddove ritualmente emessa – poteva essere proposto
ricorso per cassazione.
L’intera sequenza procedimentale relativa all’istanza di concessione del
beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesto da Pasquale Manzi,
dunque, deve essere rivalutata, nel rispetto dei parametri normativi che si sono
richiamati e delle competenze, provvisorie e definitive, attribuite al magistrato di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza.
1.1. Tali considerazioni impediscono di valutare il merito delle doglianze
poste a fondamento del ricorso in esame, il cui vaglio presuppone il corretto
sviluppo della sequenza procedimentale prevista dall’art.

47-ter, comma 1-

quater, Ord. Pen. che, per le ragioni che si sono esposte, deve essere escluso.

2. Queste ragioni impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Ancona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19/10/2017.

spettava la decisione definitiva sull’istanza di concessione del regime della

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