Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52987 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52987 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Guarneri Giuseppe, nato 1’01/05/1963;

Avverso l’ordinanza n. 260/2016 emessa il 27/09/2016 dal Tribunale di
Brescia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Paola
Filippi, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 19/10/2017

RILEVATO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia, quale Giudice

dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Giuseppe Guarnieri, finalizzata
a ottenere, in via principale, la declaratoria di non esecutività delle sentenze
irrevocabili emesse dallo stesso Tribunale nelle date del 26/11/2008 e del
15/11/2009, in via subordinata, la remissione in termini del condannato per
proporre appello avverso tali pronunzie.

Guarnieri nel procedimento penale n. 3479/08 R.G. ed era divenuta irrevocabile
il 24/02/2009; mentre, la seconda di tali sentenze era stata emessa nel
procedimento penale n. 983/09 R.G. ed era divenuta irrevocabile il 09/07/2009.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell’esecuzione sul
presupposto dell’esaustività delle ricerche eseguite dalle forze dell’ordine
delegate, sottese ai decreti di latitanza emessi nei due procedimenti penali, alla
quale andavano correlati ulteriormente gli elementi di conoscenza dei
procedimenti medesimi desumibili dal comportamento del condannato, che
imponevano di affermare che Guarnieri avesse effettiva conoscenza di entrambe
tali vicende giurisdizionali.

2. Avverso tale ordinanza Giuseppe Guarnieri ricorreva per cassazione,
deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione
del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 171, 295, 296 e 670 cod.
proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva
correttamente vagliato il percorso procedimentale all’esito del quale i decreti di
latitanza erano stati emessi nei confronti del ricorrente nei processi penali
conclusisi con le sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Brescia nelle
date del 26/11/2008 e del 15/11/2009.
Secondo la difesa del ricorrente, in entrambi i casi, dai decreti di latitanza in
questione, non era possibile evincere quali fossero state le attività di ricerca che
erano state svolte nei confronti di Guarnieri dalle forze dell’ordine delegate, con
la conseguenza che il riferimento alla condizione di irreperibilità del ricorrente
non era stata accertata sulla base di verifiche connotate da completezza ed
esaustività
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 175 cod. proc.
pen., conseguenti al fatto che il rigetto della richiesta di restituzione del termine
avanzata in sede esecutiva da Guarnieri si fondava su una presunzione di
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In particolare, la prima di tali sentenze era stata emessa nei confronti di

conoscenza dei due procedimenti presupposti affermata dal Giudice
dell’esecuzione in termini assertivi e svincolata dalle emergenze processuali,
risultando collegata alla nomina di un difensore di fiducia effettuata dal ricorrente
in un procedimento penale differente da quelli in esame.
Il Tribunale di Brescia, in questo modo, aveva trascurato di considerare che,
a seguito della riforma dell’art. 175 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge
22 aprile 2005, n. 60., la prova della conoscenza dei procedimenti penali di cui si

nel caso in esame, dall’autorità giudiziaria procedente, anche tenuto conto della
condizione di latitanza di Guarnieri, che il Giudice dell’esecuzione aveva omesso
di considerare.
Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle
memorie difensive depositate il 02/10/2017, con le quali si riproponevano le due
doglianze poste dell’originario ricorso, riguardanti la declaratoria di non
esecutività delle sentenze irrevocabili presupposte e la remissione in termini del
ricorrente per proporre appello avverso tali pronunzie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuseppe Guarnieri è inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 171, 295,
296 e 670 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che, nell’emettere la decisione in
esame, il Tribunale di Brescia non aveva correttamente vagliato il percorso
procedimentale all’esito del quale i decreti di latitanza erano stati emessi nei
confronti del ricorrente nei procedimenti penali n. 3479/08 R.G. e n. 983/09
R.G., che si concludevano con le sentenze irrevocabili pronunciate dallo stesso
Tribunale nelle date del 26/11/2008 e del 15/11/2009.
Osserva, in proposito, il Collegio che la disposizione dell’art. 295 cod. proc.
pen. non detta, ai fini dell’esecuzione della misura coercitiva, specifiche
prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale
non è conseguentemente vincolata all’osservanza dei criteri previsti dall’art. 165
cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice,che emette il
decreto di latitanza. il giudizio di idoneità delle ricerche effettuate (Sez. 2, n.
25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253072; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017,
Lleshaj, Rv. 270569).

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controverte avrebbe dovuto essere fornita, al contrario di quanto riscontrabile

In questa cornice, deve rilevarsi che l’assunto difensivo posto a fondamento
della doglianza in esame risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso
che, nei due procedimenti penali presupposti, i decreti di latitanza venivano
adottati nei confronti di Guarnieri sulla base di una ricerca del ricorrente
effettuata con modalità investigative ineccepibili, all’esito delle quali le forze
dell’ordine procedimenti,

rebus sic stantibus,

depositavano i verbali di vane

ricerche – rispettivamente redatti dalla Questura di Brescia il 16/05/2007 e dalla
Stazione dei Carabinieri di Lamarmora il 18/05/2007 – che consentivano

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, secondo la quale: «Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone
il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della
mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo
specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l’imputato possa trovarsi,
senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di
irreperibilità. Detto provvedimento è subordinato al ritenuto carattere esaustivo
delle ricerche eseguite, sulla base di una valutazione ispirata a un criterio di
certezza “rebus sic stantibus”, cioè con riferimento alla situazione concreta
accertata in quel momento, senza che possano rilevare, ai fini della sua
legittimità, e quindi delle notificazioni in virtù di esso eseguite, le eventuali
informazioni successivamente pervenute» (Sez. 6, n. 29702 del 10/04/2003,
Dattilo, Rv. 225485; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5,
n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827).
A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che il ricorrente non forniva
elementi utili all’individuazione dei passaggi argomentativi dell’ordinanza
impugnata passibili di censura, né forniva allegazioni che consentivano di
ritenere i decreti di latitanza presupposti illegittimamente emessi, con la
conseguenza che le critiche difensive, sotto questo profilo, devono ritenersi
manifestamente infondate per la loro genericità e per la violazione del principio
di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata
(Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del
02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di
ricorso.

3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso con riferimento
alla residua doglianza, proposta in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., con la
quale si deduceva che il rigetto della richiesta di restituzione del termine
avanzata in sede esecutiva da Guarnieri si fondava su una presunzione di
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l’emissione dei due decreti.

conoscenza dei due procedimenti presupposti affermata in termini assertivi e
svincolata dalle risultanze processuali, non tenendo conto del fatto che la nomina
difensiva fiduciaria richiamata dal Tribunale di Brescia era stata effettuata dal
ricorrente in un procedimento penale differente da quelli in esame.
Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice dell’esecuzione rigettava la
richiesta di restituzione in termini presentata da Guarnieri sulla base di un
percorso argomentativo ineccepibile, evidenziando che, nel caso in esame, la
conoscenza effettiva delle sentenze irrevocabili presupposte – emesse nelle date

da un difensore nominato dal ricorrente richiesta di riconoscimento della
continuazione tra i reati giudicati con le decisioni adottate nei medesimi
procedimenti penali n. 3479/08 R.G. e n. 983/09 R.G. Ne conseguiva che la
conoscenza da parte di Guarnieri delle decisioni irrevocabili della cui esecutività
si controverte derivava dal conferimento di un mandato difensivo fiduciario,
finalizzato a ottenere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen.
proprio in relazione alle pronunzie in questione.
Ne discende che il provvedimento impugnato risulta coerente con il dato
normativo applicabile alla fattispecie in esame e con i parametri stabiliti in
relazione alla disciplina della restituzione del termine prevista dall’art. 175 cod.
proc. pen. da questa Corte, secondo cui «qualora l’imputato abbia avuto
conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per
conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi
circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano
impedito di assumere le predette informazioni, il termine di trenta giorni,
previsto dai commi 2 e 2 bis dell’art. 175 cod. proc. pen., deve ritenersi che
decorre dal momento dell’accertata notizia del procedimento» (Sez. 1, n. 51773
del 26/11/2013, Kosterri, Rv. 258233; si veda, in senso sostanzialmente
conforme, anche Sez. 5, n. 31728 del 19/05/2015, Mutolo, Rv. 264470).
Tali considerazioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo
motivo di ricorso.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Guarneri deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile
in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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del 26/11/2008 e del 15/11/2009 – discendeva dal fatto che era stata formulata

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19/10/2017.

Ale
/znyto Centonze

Il P
no

Il Consigliere estensore

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