Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52985 del 16/05/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52985 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVEBACI CLAUDIO N. IL 15/11/1958
avverso la sentenza n. 21724/2016 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 07/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 21724 del 7 aprile – 24 maggio 2016, la Quinta Sezione
Penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Claudio
Novebaci avverso la decisione emessa il 14 maggio – 26 giugno 2015 dalla Corte
di appello di Torino che aveva, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 9 febbraio 2009,
ridotto la pena irrogata al Novebaci per il reato di bancarotta fallimentare

concorso con Giuseppe Anastasi e Sebastiano Anastasi, giudicati separatamente)
da quella di anni uno, mesi sei di reclusione e quella di anni uno, mesi quattro di
reclusione, con i doppi benefici, confermando nel resto la prima decisione.

2.

Avverso la decisione di legittimità il Novebaci ha proposto ricorso

straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale e di fatto
deducendo le seguenti doglianze.
2.1. Vagliando il primo motivo del suo ricorso la sentenza aveva affermato
che la tesi del ricorrente sul punto si articolava nella considerazione per la quale
– anche a voler ammettere che la cessione dalla Ecat s.n.c. degli immobili alla
Little Bay avesse integrato un’ipotesi di bancarotta per distrazione, realizzata, in
prospettiva accusatoria, nel periodo nei quale era in atto il rapporto di
consulenza fra l’Anastasi ed il Novebaci – la Corte territoriale non avrebbe tenuto
conto che tale condotta era stata riparata dal versamento alla società Little Bay,
e quindi dal rientro nella disponibilità dell’Anastasi che la controllava, del
controvalore degli immobili, corrisposto dalla Cavarra in pagamento della
successiva ‘ cessione degli immobili alla stessa, precedentemente alla
dichiarazione di fallimento; e che la mancata confluenza di detta somma nel
patrimonio personale dell’Anastasi avrebbe dato luogo ad una diversa e in questo
caso definitiva distrazione, che si era verificata però in epoca successiva alla
cessazione del rapporto professionale fra l’Anastasi ed il Novebaci e non sarebbe
stata pertanto a quest’ultimo addebitabile.
A tale corretta lettura del motivo di ricorso, per come esso inquadrava la
vicenda, la sentenza aveva replicato che la prospettazione presupponeva tuttavia
la possibilità di distinguere le due condotte distrattive in quanto separate da un
sia pur momentaneo ingresso della somma pagata dalla Cavarra, per l’acquisto
degli immobili, nelle disponibilità dell’Anastasi’: però tale ingresso non era
individuabile, in una situazione nella quale la somma rimaneva estranea al
patrimonio personale dell’Anastasi e non era dato identificare i momenti nei quali
la stessa sarebbe entrata e successivamente uscita dall’ambito giuridico della

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fraudolenta per distrazione dei beni della Ecat s.n.c. (reato commesso in

garanzia verso i creditori della ECAT e dei soci della stessa, senza che il
ricorrente avesse dedotto ulteriori e specifici elementi al riguardo.
Per tale ragione la sentenza di legittimità oggetto di ricorso aveva ritenuto
insuperate le osservazioni della decisione della Corte territoriale secondo cui il
patrimonio dell’Anastasi non risultava in alcun modo e in alcun momento
reintegrato dalla perdita provocata dalla cessione degli immobili in assenza di
contestuale corrispettivo.
2.2. Così condensata la questione, la Corte di cassazione, dopo aver colto

ricorrente – in un palese errore di fatto lì dove aveva rilevato che nel caso di
specie l’ingresso dell’importo non era individuabile in una situazione nella quale
la somma rimaneva estranea al patrimonio personale dell’Anastasi e non era
dato identificare i momenti nei quali la stessa sarebbe entrata e successivamente
uscita dall’ambito giuridico della garanzia verso i creditori della ECAT e dei soci
della stessa, senza che il ricorrente avesse addotto ulteriori e specifici elementi
al riguardo.
Al contrario, il ricorrente aveva evidenziato, nella doglianza, la mancata
valutazione da parte della Corte di appello di atti determinanti, quali le
dichiarazioni rese nell’interrogatorio dall’Anastasi, che pure era chiamante di
correo rispetto alla sua posizione, nel senso di avere ricevuto nel giugno del
2003 per il tramite del venditore (Giuseppe Morelli), legale rappresentante della
società “fiduciaria” (Little Bay), la somma pagata in assegno dalla compratrice
dell’immobile, Stefania Cavarra, e di avere quindi speso detta somma per
esigenze personali, di sostentamento proprio e della propria famiglia, e le
sommarie informazioni testimoniali del Morelli e della Cavarra, che riscontravano
quantomeno la prima delle circostanze sopra dedotte (la consegna dell’importo
tramite assegno al socio di persona Sebastiano Anastasi, nel cui patrimonio esso
aveva fatto quindi ingresso, nel giugno del 2003, cinque mesi circa dopo
l’interruzione dei rapporti professionali con l’avv. Novebaci ed un anno circa
prima del fallimento).
Ed il fatto che lo stesso socio fallito avesse ammesso di avere ricevuto detta
somma (entrata nel suo patrimonio) e di averla quindi spesa per esigenze
personali (uscita dal suo patrimonio, così da sottrarla alla garanzia verso i
creditori della Ecat e dei soci della stessa), con condotta a cui non aveva
minimamente contribuito, sotto il profilo materiale e psicologico, l’avv. Novebaci,
era circostanza determinante in base allo stesso percorso motivazionale della
sentenza attinta da ricorso straordinario, che, evidentemente, incorrendo in
errore materiale od in equivoco di fatto (svista), non aveva preso in
considerazione proprio quegli elementi, adducendo che essi non erano stati

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correttamente il motivo di impugnazione, era incorsa – nella prospettiva del

addotti.
Invece, nelle pagine da 3 a 6 del ricorso (riportate testualmente) erano
state sviluppate analiticamente le deduzioni relative all’avvenuto ripianamento
dell’importo distratto prima del fallimento ma dopo la cessazione del rapporto di
consulenza fra il Novebaci e Sebastiano Anastasi e si era prospettato, sulla base
dei citati elementi, che, dì là delle omertà, dimenticanze e contraddizioni che
potevano avere (e probabilmente avevano in parte) condizionato le sopra
richiamate dichiarazioni, ciò che emergeva certamente dagli atti, letti anche alla

era che, nel giugno del 2003, la Cavarra aveva acquistato come suo il cespite ed
aveva consegnato il controvalore economico (in denaro) all’Anastasi, il quale
riferiva (giustificandosi) di averlo speso per ragioni di sostentamento personale,
proprio e della famiglia.
Tali elementi, pure addotti nel ricorso, erano stati ignorati dalla Corte come
conseguenza di un errore percettivo nella lettura degli atti, inerente a risultanze
e non a valutazioni, ed avevano avuto influenza determinante nel processo
formativo della volontà che aveva condotto alla decisione adottata, la quale
sarebbe stata, in mancanza di quell’errore, secondo un rapporto di derivazione
causale necessaria, di segno diverso. Pertanto, era da ritenersi necessariamente
insussistente il contributo causale, materiale e psicologico, del Novebaci nella
fattispecie concorsuale soggettiva di bancarotta fraudolenta per distrazione per
la quale era stato condannato od occorreva prendere atto che la circostanza
meritava quantomeno una rivisitazione di merito, comprensiva della valutazione
da parte della Corte territoriale degli elementi di prova dedotti nel motivo, previa
sentenza di annullamento con rinvio.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, atteso che
appariva essersi verificato l’errore di percezione prospettato, con l’emissione
della conseguente declaratoria e la susseguente adozione dei provvedimenti
necessari per rimediare all’errore stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. pur tempestivamente proposto (atteso che la sentenza di legittimità oggetto
dell’impugnazione è stata pubblicata il 24 maggio 2016, mentre il ricorso è stato
depositato il 18 ottobre 2016, certamente nel rispetto del termine di centottanta
stabilito dal secondo comma della norma) – non sia fondato e, pertanto, non
possa essere accolto.

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Corte territoriale in sede di discussione orale e richiamati nei motivi di appello,

2. Il Collegio rileva che sul punto della sentenza n. 21724 del 2016 indicato
dal ricorrente come sintomatico dell’avvenuto errore percettivo, la Corte di
legittimità, al paragrafo 1 della parte motiva ha richiamato l’essenza della tesi
esposta anche in questa sede dal Novebaci circa la dedotta separatezza dei due
momenti cessione degli immobili dalla Ecat s.n.c. alla Little Bay e susseguente
cessione degli stessi immobili dalla Little Bay con relativa percezione da parte di
questa società e, quindi, dell’Anastasi che la controllava del numerano costituito

susseguente mancata confluenza di questi denari nel patrimonio personale
dell’Anastasi, per l’altro e successivo verso; fatto, quest’ultimo, che avrebbe dato
luogo ad un’autonoma fattispecie distrattiva, realizzata però quando il rapporto
professionale di consulenza fra il Novebaci e l’Anastasi era ormai cessato, con
conseguente non addebitabilità al professionista di questo atto distrattivo.
Preso atto di questa prospettazione, il Collegio ritiene che la Corte di
legittimità non abbia integrato alcun errore di natura percettiva, né analizzato la
fattispecie omettendo per mero disguido lo scrutinio effettivo della doglianza,
posto che essa ha argomentato nei sensi che seguono.
“Questa lettura della vicenda presuppone tuttavia la possibilità di distinguere
le due condotte distrattive in quanto separate da un sia pur momentaneo
ingresso della somma pagata dalla Cavarra, per l’acquisto degli immobili, nelle
disponibilità dell’Anastasi. Ma tale ingresso non è individuabile, in una situazione
nella quale la somma rimaneva estranea al patrimonio personale dell’Anastasi e
non è dato identificare i momenti nei quali la stessa sarebbe entrata e
successivamente uscita dall’ambito giuridico della garanzia verso i creditori della
ECAT e dei soci della stessa. Né il ricorrente deduce ulteriori e specifici elementi
a riguardo; rimanendo pertanto insuperate le osservazioni della sentenza
impugnata, per la quali il patrimonio dell’Anastasi non risultava in alcun modo e
in alcun momento reintegrato della perdita provocata dalla cessione degli
immobili in assenza di un contestuale corrispettivo”.
Come si desume in modo piano dalla sintetica, ma non per questo meno
chiara ed univoca, spiegazione fornita dalla Corte di legittimità nel passo
riportato, ribadito che, nel caso in esame, il giudizio doveva delibare la posizione
del professionista, consulente legale della Ecat s.n.c., imputato di concorso nella
bancarotta per distrazione per aver organizzato gli atti giuridici di dismissione,
l’esame della pronuncia non conduce alla rilevazione in essa dell’errore di fatto.
Esso sarebbe sussistito nel non avere La Corte valùtato le deduzioni e le
prove richiamate che avevano ad oggetto la sostanziale riparazione della
bancarotta, per essere stato il corrispettivo delle dismissioni rimesso all’Anastasi

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dal corrispettivo pagato dalla acquirente Cavarra, per un verso, e dalla

e poi da lui usato per esigenze personali, così definitivamente distraendolo, in
epoca successiva alla conclusione del rapporto di consulenza: sicché il fatto che
l’Anastasi non l’avesse impiegato nell’ambito della società, ma per sostenere se
stesso e la famiglia, si sarebbe configurato come situazione nuova ed estranea al
Novebaci.
Epperò, l’analisi del motivo compiuto dalla Corte nella sentenza impugnata
in via straordinaria non ha obliterato la questione, ma l’ha affrontata ed ha
aderito al ragionamento della Corte di merito, fondato sulla – implicita ma

dell’Anastasi, oltre che di quelle del Morelli e della Cavarra, su cui faceva leva il
ricorrente, ritenendo non distinguibili i due momenti delle condotte distrattive e
considerando mai effettivamente rientrata la somma nell’ambito giuridico della
garanzia creditoria per poi uscirne.
Appare evidente che l’avvenuto scrutinio del tema controverso colloca la
delibazione compiuta dal giudice di legittimità nell’ambito valutativo, non in
quello percettivo, avendo la sentenza, come si è detto, svalutato tanto
implicitamente quanto univocamente – non, quindi, obliterato per carenza di
adeguata percezione – le prove dichiarative e documentali, configurate dal
Novebaci quali elementi trascurati nella dinamica accertativa del fatto, onde
pervenire alla conclusiva condivisione dell’approdo raggiunto dai giudici di
merito.
Per cogliere in modo pieno la certa ponderazione – anche alla luce dell’esito
probatorio scaturente dall’analisi compiuta dai giudici di merito – della tematica
posta dal Novebaci, quale ricorrente avverso la sentenza emessa dalla Corte di
appello nel succitato motivo, deve considerarsi che l’intera operazione distrattiva
è stata contestata ai vari imputati (e, fra loro, al Novebaci) e poi ritenuta come
simulata, e non come realmente voluta, con effettiva percezione e susseguente
distrazione del prezzo.
In questa prospettiva, pertanto, la sentenza resa dai giudici di legittimità ha
esaminato la doglianza ed ha, tuttavia, stimato che fosse da confermare
l’impianto della motivazione di merito che aveva considerato bastevole il
contributo causale dato dal Novebaci nell’architettare le dismissioni simulate, pur
se il definitivo perfezionamento della fattispecie era avvenuto in tempo
successivo alla chiusura del suo rapporto professionale con l’Anastasi, non
potendo, secondo la configurazione avallata nella succitata sentenza,
determinarsi una cesura fra i due momenti della complessiva fattispecie
distruttiva, ritenuta già adeguatamente delineata dall’uscita degli immobili sulla
scorta della simulata cessione dalla Ecat s.n.c. (di poi fallita, unitamente ai soci
illimitatamente responsabili) alla Little Bay, a sua volta partecipata da un trust

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univoca – esclusione di consistenza probante relativamente alle dichiarazioni

inglese facente capo a Sebastiano Anastasi e da questa società ceduti a Sandra
Cavarra, figlia della convivente di Sebastiano Anastasi, senza ingresso del
corrispettivo nel patrimonio del fallito.

3. Chiarito quanto precede, è da ribadire il concetto secondo cui l’errore di
fatto – verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto
dall’art. 625-bis cod. proc. pen. – consiste in un errore percettivo causato da una
svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli

formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze
processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe
stata adottata senza di esso.
Costituisce corollario di questa premessa l’affermazione che, ove la causa
dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata
rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,
non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio e che, nella
stessa linea, sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di
interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta
esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata,
anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli
errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far
valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei
limiti delle impugnazioni ordinarie (v. Sez. un., n. 16104 del 27/03/2002, De
Lorenzo, n.m.).
Secondo tale linea, anche in epoca recente, il consesso di legittimità, nella
più autorevole composizione, ha avuto cura di rimarcare, sempre in tema di
ricorso straordinario, che “qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia
comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di
giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis
cod. proc. pen.” (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr.
nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per
cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto
un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo
pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6,
n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).
Di conseguenza, sia le prospettazioni di errore nella percezione delle
questioni da trattare, sia quelle inerenti all’obliterazione per disguido nella

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atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo

ricognizione degli elementi da valutare, pur trattate approfonditamente dalla
difesa del Novebaci, non trovano riscontro nella verifica dell’attività compiuta dai
giudici di legittimità per l’emanazione della sentenza impugnata: attività che,
avendo analizzato e motivato per gli aspetti ritenuti essenziali le prospettazioni,
del ricorrente, ha di certo assunto i caratteri della valutazione della tematica
giuridica e logico-ricostruttiva della fattispecie afferente alla posizione del
ricorrente, in relazione alle doglianze da lui poste ed ai corrispondenti agganci
probatori.

decisione, poteva e potrà essere condivisa o meno, ma essa sicuramente esclude
– sulla scorta delle svolte notazioni – la possibilità che l’attività giudiziale si sia,
in questo snodo, esaurita nell’errore percettivo suscettibile di essere emendato
con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

4. Discende da tali considerazioni il rigetto del ricorso.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16 maggio 2017

Senza dubbio, tale valutazione, esposta in modo percepibile e chiaro nella

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