Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5298 del 15/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5298 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIMPANI SANTI N. IL 01/11/1972
avverso l’ordinanza n. 224/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Lt

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila
ha rigettato il reclamo proposto da Timpani Santi, detenuto presso la Casa
Circondariale di Pescara, avverso il decreto del 2 febbraio 2012, con il quale il
Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza dallo stesso proposta, volta a

addotte a fondamento della richiesta non rientravano tra quelle che ne
legittimavano raccoglimento.
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo la violazione dell’art.
30 Ord. Pen. per ritardata esecuzione degli accertamenti previsti dalla legge, e
dell’art. 27 Cost., in relazione all’art. 28 Ord. Pen., dovendo il trattamento
penitenziario tendere alla rieducazione del condannato anche attraverso la tutela
dei rapporti dei detenuti con i loro familiari, e dolendosi della contraddittorietà e
illogicità della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. Le deduzioni svolte riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati
prospettati nel reclamo e ai quali il Tribunale ha dato adeguate e argomentate
risposte, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica
congruenza alle richiamate risultanze fattuali, e corrette in diritto, per l’esatta
applicazione dei principi in tema di concessione del permesso ai sensi dell’art. 30,
commi 1 e 2, Ord. Pen.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, assumendo genericamente un ritardo
nell’assunzione delle necessarie informazioni, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alle risposte ricevute, e opponendo, in via di contrapposizione
argomentativa, la sua analisi dei principi normativi, una diversa lettura della
vicenda, che si traduce in inammissibile sindacato di merito, non esperibile per
legge con il ricorso per cassazione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
2

ottenere la concessione di un permesso di necessità, ritenendo che le motivazioni

del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA