Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5297 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5297 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFERRUGGIA MELCHIORRE N. IL 09/11/1977
avverso la sentenza n. 137/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2012 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 3 giugno 2011 del Tribunale di Palermo – sezione
distaccata di Carini, che aveva dichiarato Sferruggia Melchiorre colpevole dei
reati di cui all’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956 e all’art. 116, comma 13,
cod. strad., commessi dal 29 maggio 2008 al 10 ottobre 2008, e, unificati i reati

arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
deducendo:
– con il primo motivo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., in relazione alla legge n. 1423 del 1956, per essere stata ritenuta la sua
responsabilità penale in mancanza dell’elemento soggettivo del reato;
– con il secondo motivo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., per omessa
indicazione dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. nel confermare la pena
inflitta e per inosservanza del principio di ragionevolezza e del precetto
costituzionale di cui all’art. 27, comma 3, Cost. nell’escludere le attenuanti
generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il ricorrente, reiterando con il primo motivo le sue deduzioni riguardanti la
dedotta carenza dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del
contestato reato, ha svolto deduzioni del tutto generiche e prive di alcuna
correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che aveva già
logicamente ed esaustivamente rilevato la genericità della doglianza, oltre alla
mancanza di alcun supporto idoneo a circostanziare la dedotta inferiorità
culturale posta dall’imputato a fondamento della rappresentata impossibilità di
comprendere i limiti imposti dalla misura di prevenzione.
3. Quanto al secondo motivo, si deve rilevare che, in tema di attenuanti
generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l’obbligo di procedere
a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini della
2

nel vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena di mesi sei di

determinazione della pena e di fornire un’analitica motivazione, essendo
sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei a evidenziare la
correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo la Corte di merito attribuito, del tutto legittimamente e con logica
motivazione, rilevanza decisiva, al fine del giudizio di congruità della pena e del
diniego delle circostanze attenuanti generiche, al comportamento del ricorrente

personalità negativa e insofferente a rispettare i limiti e le prescrizioni derivanti
dalla misura applicata.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alle risposte ricevute e opponendo ragioni di inadeguatezza e non
ragionevolezza del trattamento riservatogli, una nuova lettura dei dati acquisiti
che si traduce nel sostanziale riesame nel merito, invasivo del campo della
valutazione discrezionale ragionevolmente espressa, non consentito in sede di
legittimità.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

che ha reiterato le condotte illecite in contestazione e ha mostrato una

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