Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52968 del 08/11/2017
Penale Sent. Sez. 2 Num. 52968 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Minelli Ruggero, nato a Foligno il 13/03/1954,
avverso l’ordinanza del 13/12/2016 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Franco Libori, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del
riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo della somma di euro
1.712.035,18 o di beni in misura equivalente nella disponibilità del ricorrente,
quale profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e malversazione ai danni dello Stato, per i quali egli è indagato quale
tecnico progettista e direttore dei lavori di una impresa, la Passeri Edilizia s.n.c.
che si era aggiudicata un appalto pubblico, consistente nella ricostruzione del
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Data Udienza: 08/11/2017
complesso del Monastero delle Suore Benedettine di Santa Maria della Fonte in
Fossato di Vico.
In forza di tale provvedimento sono stati sequestrati al ricorrente somme di
danaro contenute in conti correnti, autovetture e quote di immobili.
2. Ricorre per cassazione Ruggero Minelli, a mezzo del suo difensore e con unico
atto, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto legittimo il
sequestro per equivalente del profitto dei reati contestati, nonostante i fatti di cui
6 novembre 2012 n. 190, la quale, modificando l’art. 322-ter, comma 1,
cod.pen., ha esteso la possibilità del sequestro al “profitto” oltre che al “prezzo”
dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, sia con la pronuncia delle Sez. U., n. 41396
del 25/10/2005, Muci, sia con numerose massime conformi tutte successive
all’introduzione della legge n. 190 del 2012, ha pacificamente ritenuto, con
soluzione condivisa dal collegio, che il sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente per uno dei reati di cui all’art. 640-quater cod.pen., possa avere ad
oggetto il profitto di tali reati anche se la condotta è antecedente alla legge
citata, non avendo questa carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina
(Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260368 ed altre non massimate n.
33872 del 2014, 16061 del 2015, 8616 del 2016, 40794 del 2016).
Non risultano massimate pronunce di segno contrario, mentre la pronuncia Sez.
6 n. 39869 del 2017, non offre alcuna motivazione sul punto in grado di
sovvertire la fondatezza degli argomenti contenuti nelle decisioni prima citate,
limitandosi a ritenere pacifico il diverso orientamento colà recepito,che attiene
alla ipotesi di peculato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08 novembre 2017.
all’imputazione provvisoria fossero stati commessi antecedentemente alla legge