Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52961 del 17/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 52961 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nel procedimento a carico di:
IZZO ANIELLO nato il 14/02/1994 a MUGNANO DI NAPOLI
IZZO VINCENZO nato il 27/07/1958 a VILLARICCA

avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lettg/sentite le conclusioni del PG ANTONIO MURA
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito iLd1fnsore

Data Udienza: 17/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con ordinanza del 20/6/2017 il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei

provvedimenti restrittivi, ha accolto parzialmente l’istanza di riesame proposta da Vincenzo
Izzo ed Aniello Izzo avverso l’ordinanza con la quale in data 31/5/2017 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale cittadino aveva disposto applicarsi nei loro confronti la misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad un tentativo di estorsione
aggravata ai danni del legale rappresentante della società “Campania Bevande s.r.l.”., per il

con quella dell’obbligo della presentazione quotidiana alla RG.
2. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento
all’applicazione della misura adottata, che si assume non funzionale al pericolo che si vuole
evitare, atteso che gli indagati, al di fuori dei momenti in cui si presentano presso gli organi di
P.G., potrebbero sempre reiterare le condotte criminose rispetto alle quali la misura adottata
non avrebbe alcuna efficacia deterrente.
3. Con memoria depositata il 12/10/2017 la difesa degli indagati deduce l’inammissibilità
del ricorso, che assume riguardare unicamente il merito della decisione impugnata.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di
legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Giova, infatti, ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio
condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né
alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di questo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez.
6, n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).
4.1. Tanto precisato, con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che la motivazione del
provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi
di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, atteso che
dallo stesso emerge con chiarezza che l’adeguatezza della misura dell’obbligo della
presentazione alla RG. in relazione alla finalità di prevenire il pericolo di reiterazione di reati
della stessa specie di quello per cui si procede è stata valutata dal Tribunale del riesame in

1

tramite di un dipendente di questa, sostituendo la misura disposta con il citato provvedimento

I.

base all’incensuratezza degli indagati, all’assenza di altri carichi pendenti ed al loro
comportamento collaborativo, elementi che hanno indotto a ritenere – con valutazione non
censurabile in questa sede – che in considerazione dell’effetto dissuasivo e di controllo sulle
prossime condotte di vita di Vincenzo Izzo ed Aniello Izzo, proprio della misura coercitiva
disposta, questa possa essere adeguata allo scopo.

P.Q.M.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in camera di consiglio, il 17 ottobre 2017

Il Consigli re estensore
Dott. Le a o

pèriali

Il Presidente
Dott. Piercamillo Davigo

Dichiara inammissibile il ricorso.

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