Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5296 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5296 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA SALVATORE N. IL 10/01/1968
avverso la sentenza n. 2773/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2012 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 23 maggio 2011 del Tribunale di Palermo, che aveva
dichiarato Fontana Salvatore responsabile del reato di cui all’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, accertato in Palermo il 23 aprile 2009, e l’aveva
condannato alla pena di un anno di reclusione, ritenendo infondato l’appello
limitato alla dosimetria della pena.

l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 606, comma
1. lett. e), cod. proc. pen., deducendo mancanza di motivazione in ordine alla
fattispecie criminosa attribuitagli e all’affermazione della sua responsabilità
penale e illogicità dell’iter argomentativo della statuizione irrogativa della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Le deduzioni svolte sono, infatti, del tutto generiche nel loro contenuto e,
quanto alla contestata affermazione della responsabilità e alla qualificazione del
fatto, anche prive di correlazione con gli elementi evidenziati e le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata, che, rispondendo ai motivi di appello, ha
limitato il suo esame alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla
entità della pena, che ha confermato.
2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013
Il Consigliere estensor

DEPOSITATA

Il Pr sidente

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

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