Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52959 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52959 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERRARA
nei confronti di:
POZZATI GIANFRANCO N. IL 18/11/1968
avverso la sentenza n. 2855/2016 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FERRARA, del 25/01/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
de/sentite le conclusioni del PG Dott. Nic a_ ,C,cuaLa. i
.9. lam 4,,,A,Q,(Lv.ktulto Com, tekkkl e o 4.11014. ItAkta Q. .1 L•44.

rA44,*(R..e.St ez,22.44.4.;44.4-Z 1/..21:QM.
14 ile 14.:A/Tio

iX

-tletf o d.tk -c. (-cuci isa

Uditi difensor Avv.;

b..

eu.c.tecto R-12.4.4,4

‘Ade ,

Si

Data Udienza: 13/10/2017

olgt_ 3.9.2.1C 1,44.0-étfo/

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (con la quale il GUP dell’adito Tribunale ha prosciolto GIANFRANCO
POZZATI, in atti generalizzato, perché i fatti non sussistono dai reati di truffa aggravata ai
danni dello stato e falso ideologico del privato in atto pubblico ascrittigli), denunciando
violazione della I. n. 104 del 1992 e dell’art. 425 c.p.p. (il GUP non si sarebbe limitato a
valutare l’astratta sostenibilità delle imputazioni in dibattimento, ma avrebbe esaminato e

era inibito, e comunque erroneamente valutando l’insieme degli elementi prodotti a sostegno
dell’imputazione, che legittimavano l’assunto accusatorio).
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio,
ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1. La giurisprudenza di questa Corte è ormli ferma nel ritenere che, ai fini della pronuncia
della , sentenza di non luogo a procedere, il GUP deve valutare, sotto il solo profilo
processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non
idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed
approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né formulare un giudizio sulla
colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli
elementi di prova acquisiti a carico di quest’ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte
o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle
future acquisizioni probatorie (Sez. II, n. 15942 del 7.4.2016, Rv. 266443; conformi, Sez. IV,
IV, n. 19179 del 18.2.2016, Rv. 267250; Sez. V, n. 26756 del 26.2.2016, Rv. 267189).
2. Così circoscritti i limiti del giudizio devoluto al giudice dell’udienza preliminare, appare
evidente la fondatezza delle doglianze del P.M. ricorrente, avendo il GUP dell’adito Tribunale
posto, a fondamento del disposto proscioglimento dell’imputato, una vera e propria disamina
del merito del materiale probatorio, formulando un conclusivo giudizio di non colpevolezza
dell’imputato, laddove gli elementi di prova acquisiti a carico di quest’ultimo (in particolare
quelli riepilogati a f. 3 ed a f. 4 del ricorso) si prestano, quanto meno, a valutazioni
alternative, aperte e sono, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in
dibattimento anche alla luce delle possibili future acquisizioni probatorie.
2.1. Il P.M. ha, in particolare, documentato (f. 3 del ricorso) che il POZZATI, nei giorni
evidenziati nei capi d’imputazione, «quasi sempre di venerdì, [giorno] in cui la moglie si

valutato nel merito gli elementi acquisiti, formulando un giudizio di non colpevolezza che gli

trovava invece in servizio, per evitare di dovere giustificare l’eccezionalità del permesso, non
riportava nell’applicativo denominato “Self- Service Siap”, in dotazione ai dipendenti della
Ragioneria Territoriale del Tesoro, al campo “note”, che la moglie prestava regolare attività
lavorativa, limitandosi a segnalare in tale campo solo il proprio recapito telefonico. ‘In più, per
i permessi fruiti nell’anno 2015, POZZA TI presentava dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà in cui affermava genericamente di essersi recato presso strutture di cura per
prestare assistenza alla moglie, senza nulla allegare al Dirigente. Per gli anni 2012 – 2013 –

circa il ricovero della moglie del POZZA TI presso strutture di cura o la fruizione di visite
specialistiche sono stati negativi».
Come ritenuto dal ricorrente, infine, la disamina dibattimentale avrebbe consentito di
verificare alcune circostanze suscettibili di essere decisivamente valorizzate ai fini di una
eventuale affermazione di responsabilità: «ad esempio, nel corso delle indagini è emerso
come in una occasione [l’imputato] dapprima, verso le 7.30 del mattino, accompagnava la
moglie dal medico di base per farle togliere alcuni punti di sutura; la lasciava al lavoro alle
ore 8.00; dalle 8.00 del mattino in poi effettuava alcun giri in auto ed una passeggiata al
locale mercato di Portomaggiore (FE); od ancora in dibattimento sarebbe emersa
l’infondatezza della giustificazione dei permessi utilizzati per predisporre e spostare, volta per
volta, l’ingombrante attrezzatura da riabilitazione, talmente voluminosa da non poterla tenere
presso l’abitazione ma presso la casa dei genitori, attrezzatura che invero trasportava
mediante una semplice utilitaria» (f. 4 del ricorso).

3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuova
udienza preliminare al Tribunale di Ferrara che si atterrà, quanto ai parametri di riferimento
della valutazione demandata al GUP relativamente all’idoneità degli elementi prodotti dal P.M.
a sostenere l’accusa in dibattimento, al principio di diritto innanzi (§ 1 di queste
Considerazioni in diritto) enunciato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.
Così deciso il 13 ottobre 2017

Il Consi . liere estensore
Sergio Bltrani ■

2014 rifiutava poi di fornire qualsiasi giustificazione. Gli accertamenti del Pubblico Ministero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA