Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52953 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52953 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRECO Giuseppe, nato a Catania il 08/01/1960
avverso la sentenza emessa in data 19/04/2017 dalla Corte d’Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udito il difensore dell’imputato, avv. Sergio Calcamo, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/04/2017, la Corte d’Appello di Catania ha
parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva
condannato GRECO Giuseppe alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e €
200 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 367 e 642 cod. pen., commessi
mediante la falsa denuncia di furto della propria autovettura, sporta il
23/12/2008 e finalizzata all’indebito ottenimento dell’indennizzo assicurativo, poi
effettivamente riscosso il 18/11/2009.

Data Udienza: 19/10/2017

In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere in
relazione al debito di simulazione di reato, e ha ridetermineto la pena (anche alle
luce della cornice edittale vigente al momento del fatto) in mesi nove di
reclusione, confermando nel resto la sentenza anche quanto alle statuizioni civili
(condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Vittoria
Assicurazioni, liquidati in C 22.950.000).
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del
GRECO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129, 531

Si lamenta, in particolare, l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione
anche quanto al delitto di cui all’art. 642 cod. pen., trattandosi di fattispecie a
consumazione anticipata: doveva perciò aversi riguardo, ad avviso del ricorrente,
non al momento della ricezione dell’indennizzo assicurativo, ma a quello,
precedente, della presentazione della richiesta di risarcimento presentata il
15/01/2009, come emerso nel dibattimento di primo grado.
Su tali basi, il ricorrente insiste per l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante

nell’affermare che «il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. è a consumazione
anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio che non si identifica necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in
qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione – ma soltanto che la
condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo»
(Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235). Con specifico riferimento
all’individuazione del momento consumativo, si è poi ulteriormente precisato che
«attesa la tecnica di tipizzazione impiegata dal legislatore, che pone al centro
della fattispecie la condotta di distruggere, disperdere, deteriorare od occultare
la cosa, ed attribuisce al conseguimento del profitto il ruolo di mero scopo
dell’azione, deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la
fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata» (così
da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27395 del 03/07/2016; in senso analogo,
cfr. anche Sez. 1, n. 8064 del 19/05/1998, Baldassarre, Rv. 211759).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, il
delitto ascritto al GRECO deve ritenersi consumato non già, come indicato
nell’imputazione, alla data della riscossione dell’indennizzo assicurativo
(18/11/2009), e neppure – come indicato in ricorso – alla data in cui il GRECO

2

cod. proc. pen. e 157 cod. pen.

i.

richiese alla Vittoria Assicurazioni il predetto indennizzo (15/01/2009): il tempus
commíssi de. licti va invero colloCato alla data del /11/2002), essendo s* tato
accertato che quel giorno – e dunque oltre un mese prima della falsa denuncia di
furto sporta dall’imputato – l’autovettura era già stata esportata in Marocco da
un cittadino senegalese che aveva esibito, come titolo legittimante, un
documento con autentica notarile rilasciatagli dallo stesso GRECO (cfr. pag. 4
della sentenza di primo grado). In altri termini, può dirsi processualmente
accertato che, nella data appena richiamata, il ricorrente aveva posto in essere

all’art. 642 cod. pen.
L’arretramento della data di consumazione del reato – la cui sussistenza è
stata concordemente accertata dai giudici di primo e secondo grado, senza
alcuna contestazione in questa sede da parte della difesa – impone
l’accoglimento del ricorso: il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei
mesi risulta infatti abbondantemente decorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per
essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dall’accertata integrazione
della fattispecie, ad opera del GRECO, consegue peraltro la conferma delle
statuizioni civili in favore della Vittoria Assicurazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso il 19 ottobre 2017

Il Consiglr estensore
Vittoriol\9 zjQ1tza

Il P
Giovan

nte
ota evi
0…

4.5

l’attività di occultamento della vettura rilevante per l’integrazione del reato di cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA