Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52949 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52949 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

surricorsi- proposti da:
DEL VILLANO ROMOLO N. IL 07/04/1961
DEL VILLANO GIUSEPPE N. IL 20/09/1989
SCHIAVONE OMAR N. IL 16/08/1989
DI FILIPPO ERNESTO N. IL 28/03/1986
BIANCO NUNZIO N. IL 27/08/1985
avverso la sentenza n. 5018/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/02/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ne.Q.ZGL
che ha concluso per ,e
eku:
M-ci^

i2I QM • Nu.k1-4A4:co Lukioebt£91

k

JAL. ‘4 (2- cti,Zitnt,D Q-9- o

1 9..cc,o

kA.Aut, o

AA.E/Y) ck.A.A,0

t.:)2tda Q_ k viree -zfte

01Z e3L

i

fy

LeAcw,

(11LEIA:

C.0.2111u.t>

-u.c07.A0,

cLuAito Q.:00 i) ,2/(

Q—U4 •>:.

12Z

Data Udienza: 13/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo all’esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Napoli, con sentenza
emessa in data 24.2.2015, ha dichiarato:
– BIANCO NUNZIO, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui al capo H) (esclusa la
circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di soggetto appartenente ad
associazione di tipo mafioso) – I) – L) (esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n.
203 del 1991), unificati in continuazione e con la contestata recidiva (semplice),

accessorie;
– DEL VILLANO GIUSEPPE, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui ai capi B) – C) E) – H) (esclusa per tali reati la circostanza aggravante della commissione del fatto da parte
di soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso) – I) – L) – M) – N) – O) (esclusa
per tali reati la circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991), unificati in
continuazione, condannandolo – previa riduzione di rito – alla pena ritenuta di giustizia, con le
statuizioni accessorie;
– DEL VILLANO ROMOLO, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui ai capi F) e G),
esclusa per entrambi la circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di
soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, unificati in continuazione e con la
contestata recidiva (semplice), condannandolo – previa riduzione di rito – alla pena ritenuta di
giustizia, con le statuizioni accessorie;
– DI FILIPPO ERNESTO, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui ai capi C) (esclusa
la circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di soggetto appartenente ad
associazione di tipo mafioso) – J) e K) (esclusa per questi ultimi due la circostanza
aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991), nonché unificati in continuazione,
condannandolo – previa riduzione di rito – alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni
accessorie;
– SCHIAVONE OMAR, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui ai capi C) ed H)
(esclusa per entrambi la circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di
soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso) – e di cui ai capi I) – L) – M) – O)
(esclusa per tali reati la circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991), unificati in
continuazione e con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., condannandolo – previa riduzione
di rito – alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
1.1. In parziale riforma, la Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data
23.2.2016 ha:

2

condannandolo – previa riduzione di rito – alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni

- riconosciuto a BIANCO NUNZIO le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di
equivalenza alla circostanza aggravante concorrente, rideterminando conseguentemente il
trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli, con conferma della sentenza di primo
grado nel resto;
– riconosciuto a DEL VILLANO GIUSEPPE le circostanze attenuanti generiche, con giudizio
di prevalenza sulla circostanza aggravante concorrente, rideterminando conseguentemente il
trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli, con conferma della sentenza di primo

– assolto DI FILIPPO ERNESTO dal reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto,
rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli, con
conferma della sentenza di primo grado nel resto;
– riconosciuto a SCHIAVONE OMAR le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di
prevalenza sulla circostanza aggravante concorrente, rideterminando conseguentemente il
trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli, con conferma della sentenza di primo
grado nel resto.
Ha inoltre confermato integralmente la sentenza di primo grado nei confronti di DEL
VILLANO ROMOLO.
1.2. In conclusione, gli imputati hanno riportato condanna in ordine ai reati di seguito
indicati:
– BIANCO NUNZIO: capo H) (rapina aggravata in danno del titolare del Bar CRISTAL,
commessa in Casal di Principe – CE il 1° gennaio 2014); capo I) (detenzione e porto illeciti in
luogo pubblico del fucile a canne mozze utilizzato per commettere la predetta rapina); capo L)
(ricettazione della predetta arma alterata, in quanto tale provento del delitto di cui all’art. 3 I.
n. 110 del 1975);
– DEL VILLANO GIUSEPPE: capo B) (estorsione aggravata in danno del gestore del
supermercato NEW MARKET in Grazzanise); capo C) (estorsione aggravata in danno del
gestore del caseificio SAN MARTINO in Brezza di Grazzanise); capo E) (estorsione aggravata
in danno del gestore del caseificio D’ANGELO in S. Maria la Fossa); capi H), I) ed L) (vedi
imputato BIANCO NUNZIO); capo) M) (detenzione e porto illeciti in luogo pubblico, e cessione
a terzi, di una pistola dal calibro imprecisato con caricatore a 13 colpi e di una pistola cal.
7,65); capo N) (detenzione illecita e cessione a terzi di una pistola cal. 6,35, di una pistola

….5

cal. 38 e di una pistola cal. 7,65); capo O) (detenzione e porto illeciti in luogo pubblico di una
pistola cal. 7,65);

3

grado nel resto;

- DEL VILLANO ROMOLO: capo F) (estorsione aggravata in danno del gestore della
farmacia CORVINO in Grazzanise); capo G) (tentata estorsione aggravata in danno del
titolare della farmacia LAURO in Grazzanise);
– DI FILIPPO ERNESTO: capo 3) (detenzione e porto illeciti in luogo pubblico del fucile a
canne mozze utilizzato per commettere la rapina di cui al capo H, custodito e poi consegnato
a GIUSEPPE DEL VILLANO ed OMAR SCHIAVONE); capo K) (ricettazione della predetta arma

– SCHIAVONE OMAR: capo C) (vedi imputato DEL VILLANO GIUSEPPE); capi H), I), L)
(vedi imputato BIANCO NUNZIO); capi M) ed O) (vedi imputato DEL VILLANO GIUSEPPE).
2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione,
deducendo i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito,
le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati sono integralmente inammissibili perché formulati per motivi in
parte meramente reiterativi di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di
appello, e pertanto privi della necessaria specificità, in parte non consentiti, in parte
manifestamente infondati.
1. Ricorso congiunto BIANCO NUNZIO ed OMAR SCHIAVONE (avv. MARIO GRIFFO).
1.1. (Per SCHIAVONE, capo C) violazione degli artt. 192, comma 2, 129, 530 c.p.p., 629
c.p., con vizi di motivazione (lamenta che l’imputato aveva rinunziato ai motivi d’appello
tranne quelli inerenti alla pena ed al trattamento sanzionatorio, ma che il difensore aveva
chiesto a verbale di valutare la possibilità dell’assoluzione e comunque la Corte d’appello
avrebbe dovuto valutare anche d’ufficio la possibilità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).
1.1.1. Il motivo è non consentito nella parte in cui denuncia violazione degli artt. 192,
comma 2, 129, 530 c.p.p., per censurare l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di
prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un
raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità delle
doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c),
c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite
a pena di nullità (Sez. VI, n. 45249 dell’8 novembre 2012, Rv. 254274).

}-1

alterata, in quanto tale provento del delitto di cui all’art. 3 I. n. 110 del 1975);

1.1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la mancata

valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per addivenire al proscioglimento
dell’imputato.
La rinunzia dell’imputato “ai motivi d’appello tranne quelli inerenti alla pena ed al
trattamento sanzionatorio” ha, infatti, reso l’appello, con riguardo alle doglianze riguardanti
l’affermazione di responsabilità, in parte qua inammissibile per rinunzia: rispetto a tale
situazione processuale, la successiva richiesta fatta verbalizzare dal difensore [“129 c.p.p. x

ricorso nuovo, ma tardivo, e comunque del tutto generico, perché meramente assertivo.
Né sussisteva, per la Corte di appello, l’onere di esplicitare, nonostante la predetta
rinunzia dell’imputato, le ragioni per le quali si riteneva impossibile addivenire al
proscioglimento dell’imputato ex art 129 c.p.p.
Questa Corte ha già chiarito in proposito, con orientamento assolutamente dominante,
che il collegio condivide e ribadisce, che la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi
incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai
capi oggetto di rinunzia, con la conseguenza che Corte di appello non ha l’onere di motivare
in ordine ad essi (Sez. H, n. 46053 del 21 novembre 2012, Rv. 255069).
Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice
di appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello, dichiari l’inammissibilità
sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l’esame ai fini dell’applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero
svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: considerato che, ai sensi
dell’art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive
la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi
proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello
prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica
implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché
unilaterali (Sez. V, n. 2791 del 22 ottobre 2014, dep. 2015, Rv. 262682).
1.2. (Per SCHIAVONE, capo C) violazione degli artt. 192, comma 2, 129, 530 c.p.p., 629

c.p., con vizi di motivazione (lamentando la mancata esclusione dell’aggravante delle persone
riunite, poiché la rinunzia riguardante il trattamento sanzionatorio non ricomprenderebbe
detta circostanza aggravante).
1.2.1. Il motivo è non consentito nella parte in cui denuncia violazione degli artt. 192,

comma 2, 129, 530 c.p.p., per le medesime ragioni già indicate nel § 1.1.1. di queste
Considerazioni in diritto, e comunque perché riproposto pur a seguito di rinunzia (per i cui
effetti si rinvia a quanto osservato nel § 1.1.2. di queste Considerazioni in diritto) poich

s.

capo C minimo pena”: così testualmente a verbale] poteva valere al più come motivo di

l’aggravante in oggetto costituisce circostanza del reato, la cui configurabilità o meno è
accessoria all’affermazione di responsabilità, ed esula dal ristretto ambito del trattamento
sanzionatorio, al quale soltanto sono circoscrivibili le doglianze non oggetto di rinunzia in sede
d’appello e che, con riferimento ad una circostanza aggravante, ricomprende unicamente il
quantum di aumento di pena operato.
1.3. (Per SCHIAVONE, capo H) violazione degli artt. 192, comma 2, 129, 530 c.p.p., 628
c.p., con vizi di motivazione (lamentando che, nonostante la rinunzia dell’imputato ai motivi

avrebbe dovuto valutare anche d’ufficio la possibilità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
1.3.1. Il motivo è non consentito nella parte in cui denuncia violazione degli artt. 192,
comma 2, 129, 530 c.p.p., per le medesime ragioni già indicate nel § 1.1.1. di queste
Considerazioni in diritto, e comunque manifestamente infondato: questa Corte, infatti,
premessi i principi già riepilogati nel § 1.1.2. di queste Considerazioni in diritto, è ferma nel
ritenere che non potrebbero essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi
oggetto di rinunzia e conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata
limitatamente ai capi oggetto di rinunzia (Sez. IV, n. 9857 del 12 febbraio 2015, Rv. 262448:
fattispecie nella quale gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la
responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso
riguardanti il trattamento sanzionatorio).
1.4. (Per SCHIAVONE, tutti í capi d’imputazione) violazione degli artt. 62-bis, 62 n. 6, 132
e 133 c.p., con vizi di motivazione (lamentando che, tenuto conto della giovane età
dell’imputato, della sua incensuratezza, dell’atteggiamento collaborativo tenuto e della offerta
reale effettuata in favore delle pp.00., la Corte di appello avrebbe dovuto motivare
adeguatamente sulla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, sul diniego delle
attenuanti generiche e di cui all’art. 62 n. 6 c.p. nella loro massima estensione, sulla mancata
irrogazione del minimo aumento per la continuazione).
1.4.1. Il motivo è del tutto generico, perché formulato in modo esclusivamente assertivo
(in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento
impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati) nonché
manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con
argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,
pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni,
valorizzando la premessa gravità dei reiterati fatti accertati, e comunque pervenendo ad una
pena finale estremamente mite, in quanto ben lontana dai possibili limiti massimi.
Invero, all’imputato sono già state benevolmente riconosciute le attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti comparabili; nella determinazione della pena, si è altrettanto

d’appello “tranne quelli inerenti alla pena ed al trattamento sanzionatorio”, la Corte d’appello

benevolmente partiti dalla pena edittale minima (anni cinque di reclusione oltre pena
pecuniaria), con aumento per la non “bilanciabile” aggravante di cui all’art. 7

I. n. 203 del

1991 (ad anni sei e mesi otto di reclusione oltre pena pecuniaria) pari al minimo edittale di un
terzo, doppia riduzione per le due attenuanti prevalenti (da sei anni ed otto mesi a cinque
anni di reclusione oltre pena pecuniaria, e da cinque a quattro anni di reclusione oltre pena
pecuniaria) computata nel complesso in misura ampiamente superiore rispetto alla media dei
limiti edittali consentiti, e successivo aumento a sei anni di reclusione per ben cinque reati in

continuazione.
1.5. (Per BIANCO, tutti i capi d’imputazione) violazione degli artt. 62-bis, 62 n. 6, 132 e
133 c.p., con vizi di motivazione. L’imputato lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto
motivare adeguatamente sulla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, sul diniego
delle attenuanti generiche nella massima estensione e sulla mancata irrogazione del minimo
aumento per la continuazione, avendo dedotto nei motivi di appello che l’imputato «aveva
necessità di perpetrare la rapina per racimolare i soldi necessari per trascorrere le vacanze di
Natale ed effettuare un regalo alla moglie», che «con i soldi della rapina il BIANCO
avrebbe potuto conseguire la somma necessaria per acquistare il biglietto di ritorno ad
Ancona» e che «il BIANCO e la moglie non avevano neppure i soldi per permettersi il
pranzo di Natale».
1.5.1. Il motivo è del tutto generico, perché formulato in modo esclusivamente assertivo
(in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento
impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati, ed evocando soltanto
nell’enunciazione iniziale della doglianza l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 c.p.,
senza dedicare successivamente ad essa alcuna considerazione) nonché manifestamente
infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni
giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti
da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando la
premessa gravità dei reiterati fatti accertati, e comunque pervenendo ad una pena finale
estremamente mite, in quanto ben lontana dai possibili limiti massimi.
Invero, all’imputato sono già state benevolmente riconosciute le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante comparabile; nella determinazione della pena, si è altrettanto
benevolmente partiti dalla pena edittale minima (anni cinque di reclusione oltre pena

4

pecuniaria), e successivo aumento a cinque anni e dieci mesi di reclusione per ben due reati
in continuazione.

Desta francamente perplessità la pretesa di ottenere un trattamento sanzionatorio ancor
più benevolo in considerazione della dichiarata causale dei gravi fatti criminosi accertati(in
buona sostanza, il difensore ritiene incredibilmente sintomatico di apprezzabile meritevolezz

_

il fatto che l’imputato, versando in condizioni economiche precarie, sarebbe stato costretto a
commettere una rapina per celebrare adeguatamente il Santo Natale).
2. Ricorso personale DEL VILLANO GIUSEPPE.
2.1. Con due motivi di ricorso, l’imputato lamenta violazione degli artt. 192 c.p.p., 62-bis
e 133 c.p., con vizi di motivazione, quanto alla mancata concessione delle attenuanti
generiche nella loro massima estensione ed all’eccessività della pena.

2.1.1. I motivi non sono consentiti nella parte in cui denunciano violazione dell’art. 192
c.p.p., per le medesime ragioni già indicate nel § 1.1.1. di queste Considerazioni in diritto.
2.1.2. I motivi sono, inoltre, del tutto generici, perché formulati in modo esclusivamente
assertivo (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel
provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati)
nonché manifestamente infondati, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie,
e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni,
valorizzando la premessa gravità dei reiterati fatti accertati, e comunque pervenendo ad una
pena finale estremamente mite, in quanto ben lontana dai possibili limiti massimi.
Invero, all’imputato sono già state benevolmente riconosciute le attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante comparabile; nella determinazione della pena, si è altrettanto
benevolmente partiti dalla pena edittale minima (anni cinque di reclusione oltre pena
pecuniaria), con aumento per la non “bilanciabile” aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del
1991 (ad anni sei e mesi otto di reclusione oltre pena pecuniaria) pari al minimo edittale di un
terzo, riduzione per le attenuanti generiche prevalenti (a cinque anni di reclusione) computata
in misura assolutamente prossima al massimo consentito, e successivo aumento a otto anni e
mesi tre di reclusione (oltre pena pecuniaria) per ben sette reati in continuazione.
3. Ricorso DEL VILLANO ROMOLO (avv. MIRELLA BALDASCINO).
Il ricorso è privo di affoliazione, e, dopo il motivo numerato 1), ne contiene un altro
numerato 3), senza quindi il numero 2): ciò è rilevabile anche nel riepilogo delle conclusioni
3.1. Nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 192, commi 1 e
2, c.p.p. – nullità per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per
travisamento della prova – nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 629 c.p. nullità della sentenza per violazione degli artt. 273 e 292, comma 2, c.p.p.
Premesso che unico elemento di prova a carico del ricorrente è dichiaratamente costituito
dalla conversazione intercettata in carcere il 14.12.2013 tra ROMOLO DEL VILLANO ed il
figlio, l’imputato lamenta che mancherebbe la prova della effettiva commissione

,4

dell’estorsione in oggetto, e comunque la non configurabilità del reato in difetto di condotte
minatorie; lamenta, inoltre, «violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. comma 2 ter poiché
vengono valutati soltanto gli elementi a carico dell’imputato e non quelli a favore»,
aggiungendo che «manca la indicazione degli indizi gravi in ordine alla sussistenza del reato
di estorsione»;

riporta massime giurisprudenziali a presunto sostegno delle proprie

affermazioni.
3.1.1. I motivi non sono consentiti nella parte in cui denunciano violazione dell’art. 192

3.1.2. Deve, inoltre, rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente,
orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato
prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in
forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. 248037:
nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della
motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari posti a fondamento di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez.
VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 201, dep. 2012, Rv. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili
per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio
risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame».
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che
non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso,
essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di
motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero
a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della
motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale
«È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di
motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o
alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite
alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di
gravame» (Sez. II, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, Rv. 254329).

3

c.p.p., per le medesime ragioni già indicate nel § 1.1.1. di queste Considerazioni in diritto.

Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il
ricorso inammissibile.
3.1.3. Manifestamente infondata appare l’evocazione di violazioni degli artt. 273 e 292,
comma 2, c.p.p., suscettibili di assumere rilevanza al più nell’ambito del sub-procedimento
cautelare, non certo all’esito del giudizio di cognizione.
3.1.4. Osserva, infine, il collegio che le doglianze del ricorrente reiterano, più o meno

pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive
della specificità necessaria ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza
n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013,
Rv. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in
considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili
in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni (dettagliatamente a f. 7 ss. della
sentenza impugnata, mutuando l’analogo incensurabile convincimento espresso dal primo
giudice, fondato sull’incensurabile interpretazione della conversazione intercettata).
D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv.
243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia
conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante la
configurabilità del solo elemento oggettivo del reato contestato), il vizio di travisamento della
prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la
prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA