Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52947 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 52947 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE Franceschina, nata il 14/11/1953

avverso la sentenza del 16/12/2016 n. 920/16 della CORTE di APPELLO di
TORINO;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Carmine STABILE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 03/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino , in parziale riforma della sentenza di primo
grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fiore Franceschina per il
reato di truffa commesso ai danni di Decuzzi Maria perché estinto per
prescrizione, confermando la condanna dell’imputata per i rimanenti episodi di
truffa commessi ai danni di Martorana Vincenza, Failla Nicolina e Decuzzi
Antonia; il modus operandi contestato era il medesimo in tutti gli episodi:

si faceva consegnare somme dalle stesse promettendo loro che, tramite un certa
dottoressa Giovanna Gallina, avrebbe fatto ottenere interessi maggiori rispetto a
quelli bancari.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputata
osservando che, nonostante l’eccezione proposta, il Pubblico Ministero aveva
utilizzato, nel corso della escussione dei testimoni, il contenuto delle querele,
leggendolo per le contestazioni alle persone offese.
1.2 Il difensore eccepisce poi che le parti offese non erano state in grado di
dimostrare i prestiti elargiti dall’imputata, e neppure di chiarire l’entità, le
modalità e le tempistiche dei presunti prestiti, ribadendo l’eccezione di
inutilizzabilità delle querele: non era poi vero che la dottoressa Gallina, (persona
alla quale l’imputata avrebbe consegnato le somme ricevute in prestito per farle
fruttare, ma che, secondo l’accusa, era in realtà un soggetto inventato dalla
ricorrente), fosse inesistente, posto che la difesa la aveva individuata e ne aveva
chiesto l’audizione ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen.; da tutta l’istruttoria
dibattimentale era poi risultato che le dazioni di denaro fatte dalle persone offese
erano avvenute a titolo di prestito, senza l’impiego di alcun artificio o raggiro e
solo in un secondo momento l’imputata aveva riferito che li aveva girati jealla
dott.ssa Gallina, che li aveva investiti in attività finanziarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Il ricorso si caratterizza infatti per la genericità dei rilievi, in quanto nel
primo motivo di ricorso si sostiene che il Pubblico Ministero abbia utilizzato le
querele per le contestazioni, quando invece la Corte di appello sostiene
esattamente il contrario, (pag. 11 della sentenza impugnata), ed anche il
secondo motivo viene smentito dalla Corte di appello che richiama le singole
testimonianze delle persone offese; neppure risulta, poi, che sia mai stata mai
chiesta l’audizione di Giovanna Gallina ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen, non

2

l’imputata, approfittando del proprio rapporto di amicizia con le persone offese,

avendo il ricorrente indicato in quale verbale sarebbe contenuta la richiesta
(nell’atto di appello non ve ne è traccia).
Sulle motivazioni della Corte di appello, pertanto, la ricorrente non si
confronta, limitandosi a riportare soltanto alcuni brani delle testimonianze, senza
prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i
motivi di appello non sono stati accolti.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara

condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di C 1.500,00, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 03/10/2017

inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere

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