Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52943 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52943 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUSIC SABAHUDIN nato il 05/04/1977

avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata,
con la quale era stata affermata la responsabilità penale di HUSIC Sabahudin per il reato di illecito trasporto
di rifiuti;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche;

che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
—che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella fattispecie in esame, il
giudice di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge,
ha dato rilevanza decisiva alla presenza di precedenti penali
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/10/2017

che il ricorso formula censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità;

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