Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52939 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52939 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTORO EMANUELE nato il 16/03/1958 a TARANTO

avverso la sentenza del 13/04/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
che il Tribunale di Taranto in composizione monocratica con la sentenza in epigrafe indicata ha
condannato SANTORO Emanuele alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.;
– che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte
Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
– che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Guglielmo DE FEIS, il quale non risulta
che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché altrimenti
verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi
abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio 2003; Sez. III n. 2233, 10
ottobre 1998 ed altre prec. conf.);
—che non può comunque intendersi proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, formalmente
sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi — come nella
fattispecie – un ulteriore foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello
sottoscritta dall’imputato (Sez. 3, n. 19173 del 13/01/2015 – dep. 08/05/2015, Storari, Rv. 26337201);
— che, comunque, l’impugnazione non presenta i requisiti del ricorso per cassazione stante la
articolazione in fatto. L’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.
proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le
norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai
fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex p!.
Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004;);
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1° comma, c.p.p. e,
a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
nella camera di consiglio del 20/10/2017
Così deliberato in RO
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iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;

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