Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52937 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52937 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERARDI ANGELO nato il 26/05/1950 a AVIGLIANO

avverso la sentenza del 26/11/2015 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
che il Tribunale di Potenza, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la responsabilità penale di
BERARDI Angelo per il reato di cui all’art. 11, comma 2 d.P.R. 520/55 e lo ha condannato alla pena
dell’ammenda;

che, l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato
al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento
dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta
una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto
convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto
essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n.
5291, 10 febbraio 2004;);
che l’atto di impugnazione è caratterizzato da estrema genericità limitandosi ad invocare l’applicazione del
minimo della pena ed a evidenziare la prescrizione del reato, senza alcuna ulteriore specificazione;
— che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26 giugno
2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di
specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
che, quanto alla dedotta prescrizione, avuto riguardo alla data di commissione del reato (15/11/2010) e
considerati 238 giorni di sospensione (dal 11/7/2013 al 6/3/2014) la stessa risulta spirata il 10/7/2016,
dopo la pronuncia della sentenza impugnata;
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
[inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del
procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in ricorso per cassazione,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali;

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