Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52934 del 20/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52934 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRERI GIUSEPPINA nato il 30/08/1959 a PANTELLERIA
avverso la sentenza del 15/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/10/2017
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza
appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di FERRERI Giuseppina per i reati di cui
agli artt. 110 cod. pen., 44 lett. C), 95 d.P.R. 380\01, 181 d.lgs. 42\2004 e 734 cod. pen.;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo che la Corte di
appello avrebbe omesso di considerare la prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di appello;
— che il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, avuto riguardo alla data di accertamento dei
fatti, indicata anche dal ricorrente (5\7 \2011) e considerati i periodi di sospensione dei termini per
complessivi 8 mesi e 22 giorni, il termine di prescrizione è maturato il 27\3\2017, dopo la pronuncia della
sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
Linammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del
procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
nella camera di consiglio del 20/10/2017
Così deliberato in RO
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